XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3769




        Onorevoli Colleghi! - La legge 7 novembre 2002, n. 248, recante "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale", comunemente indicata come la "legge Cirami", dal nome del senatore presentatore della proposta di legge, ha reintrodotto il legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice tra le cause di trasferimento di un processo. Secondo la nuova normativa il trasferimento può essere richiesto quando "gravi situazioni locali" pregiudichino la libera determinazione delle parti o determinino motivi di "legittimo sospetto". La nuova norma si applica anche ai processi in corso, che vengono sospesi in attesa dell'ordinanza della Cassazione.
        La Corte di cassazione ha respinto la richiesta dei legali di Berlusconi e Previti di spostare da Milano i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori e Sme. La decisione dei giudici della Cassazione ha così fatto venire meno il "movente" di questa legge; infatti, come avevano argomentato diversi commentatori sulla stampa quotidiana e ammesso autorevoli esponenti della Casa delle libertà (tra questi ricordiamo l'onorevole Fabrizio Cicchitto nel suo intervento davanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati, il 9 settembre 2002) la ratio di questa nuova disciplina normativa era da rinvenire unicamente nella necessità di salvare l'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, e il suo legale onorevole avvocato Cesare Previti, dai processi Imi-Sir/Lodo Mondadori e Sme instaurati dalle "toghe rosse" unicamente per motivi politici.
        "Dimenticata dai politici", come scrive il Corriere della Sera del 27 febbraio 2003, la legge è comunque in vigore e sono sempre più le richieste di applicarla con gravi conseguenze per il nostro ordine pubblico, considerato che importanti processi rischiano di saltare consentendo a pericolosi criminali di tornare in libertà.
        Al momento sarebbero più di trenta le richieste di applicare la "legge Cirami". Tra queste quelle di Davor Kovac, accusato di aver ucciso una donna di Belluno che lo aveva respinto. A Napoli la "legge Cirami" è stata invocata dal boss della camorra Francesco Schiavone, detto Sandokan; a Messina da 20 imputati di associazione mafiosa.
        Le nuove norme sul legittimo sospetto hanno provocato, infine, la sospensione del processo contro 14 presunti affiliati a una cellula milanese di terroristi algerini del Gruppo islamico armato (GIA), imputati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi. Nel ricorso presentato in Cassazione, quattro imputati nel processo denunciano che a Milano i giudici sarebbero condizionati da "un clima creato ad arte dai mezzi d'informazione e alimentato da gruppi e partiti intolleranti e razzisti"; un ambiente colpevolista che avrebbe "finito per ripercuotersi all'interno dell'aula".
        Ravvisiamo, pertanto, l'opportunità di abrogare la legge 7 novembre 2002, n. 248, ripristinando le norme del codice di procedura penale precedentemente in vigore, chiaramente non facendo riferimento nel comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale alla parte dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale 14-22 ottobre 1996, n. 353.




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