XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3769
Onorevoli Colleghi! - La legge 7 novembre 2002, n. 248,
recante "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale", comunemente indicata come la "legge
Cirami", dal nome del senatore presentatore della proposta di
legge, ha reintrodotto il legittimo sospetto sull'imparzialità
del giudice tra le cause di trasferimento di un processo.
Secondo la nuova normativa il trasferimento può essere
richiesto quando "gravi situazioni locali" pregiudichino la
libera determinazione delle parti o determinino motivi di
"legittimo sospetto". La nuova norma si applica anche ai
processi in corso, che vengono sospesi in attesa
dell'ordinanza della Cassazione.
La Corte di cassazione ha respinto la richiesta dei legali
di Berlusconi e Previti di spostare da Milano i processi
Imi-Sir/Lodo Mondadori e Sme. La decisione dei giudici della
Cassazione ha così fatto venire meno il "movente" di questa
legge; infatti, come avevano argomentato diversi commentatori
sulla stampa quotidiana e ammesso autorevoli esponenti della
Casa delle libertà (tra questi ricordiamo l'onorevole Fabrizio
Cicchitto nel suo intervento davanti alle Commissioni riunite
Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati,
il 9 settembre 2002) la ratio di questa nuova disciplina
normativa era da rinvenire unicamente nella necessità di
salvare l'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Silvio
Berlusconi, e il suo legale onorevole avvocato Cesare Previti,
dai processi Imi-Sir/Lodo Mondadori e Sme instaurati dalle
"toghe rosse" unicamente per motivi politici.
"Dimenticata dai politici", come scrive il Corriere
della Sera del 27 febbraio 2003, la legge è comunque in
vigore e sono sempre più le richieste di applicarla con gravi
conseguenze per il nostro ordine pubblico, considerato che
importanti processi rischiano di saltare consentendo a
pericolosi criminali di tornare in libertà.
Al momento sarebbero più di trenta le richieste di
applicare la "legge Cirami". Tra queste quelle di Davor Kovac,
accusato di aver ucciso una donna di Belluno che lo aveva
respinto. A Napoli la "legge Cirami" è stata invocata dal
boss della camorra Francesco Schiavone, detto
Sandokan; a Messina da 20 imputati di associazione
mafiosa.
Le nuove norme sul legittimo sospetto hanno provocato,
infine, la sospensione del processo contro 14 presunti
affiliati a una cellula milanese di terroristi algerini del
Gruppo islamico armato (GIA), imputati di associazione a
delinquere finalizzata al traffico di armi. Nel ricorso
presentato in Cassazione, quattro imputati nel processo
denunciano che a Milano i giudici sarebbero condizionati da
"un clima creato ad arte dai mezzi d'informazione e alimentato
da gruppi e partiti intolleranti e razzisti"; un ambiente
colpevolista che avrebbe "finito per ripercuotersi all'interno
dell'aula".
Ravvisiamo, pertanto, l'opportunità di abrogare la legge 7
novembre 2002, n. 248, ripristinando le norme del codice di
procedura penale precedentemente in vigore, chiaramente non
facendo riferimento nel comma 1 dell'articolo 47 del codice di
procedura penale alla parte dichiarata illegittima dalla
sentenza della Corte Costituzionale 14-22 ottobre 1996, n.
353.