XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3769
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45. (Casi di rimessione). - ˆâ11. In ogni
stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da
gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione,
su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte
di appello o del pubblico ministero presso il giudice che
procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice,
designato a norma dell'articolo 11".
Art. 2.
1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 47. (Effetti della richiesta). - 1. La
richiesta di rimessione non sospende il processo.
2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza
la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il
compimento degli atti urgenti".
Art. 3.
1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 48. (Decisione). - 1. La Corte di cassazione
decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo
aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è
comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello
designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli
atti del processo al giudice designato e dispone che
l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti
private.
3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione
dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già
compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale
giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che
sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente
competente.
4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può
essere condannato al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da euro duecentocinquanta ad euro
millecinquecento".
Art. 4.
1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 49. (Nuova richiesta di rimessione). - 1.
Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il
pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo
provvedimento per la revoca di quello precedente o per la
designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 47.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non
impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia
fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata
inammissibile per altri motivi può essere sempre
riproposta".
Art. 5.
1. La legge 7 novembre 2002, n. 248, è abrogata.