XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3763
Onorevoli Colleghi! - Sono passati ormai due anni da
quando è stata approvata la disciplina relativa alla
cremazione dei cadaveri. Tale normativa è intervenuta
modificando il regolamento di polizia mortuaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.
285, sulla base della esigenza diffusa di introdurre nel
nostro Paese una pratica funeraria alternativa rispetto a
quelle attuali. Ciò ha comportato, principalmente, la
realizzazione del desiderio del defunto affinché il suo corpo
venga cremato; ha prodotto tuttavia anche l'ulteriore effetto
del risparmio degli spazi all'interno delle strutture
cimiteriali.
Le pagine della cronaca hanno avuto il merito di sollevare
il problema di spazi cimiteriali sempre più ristretti rispetto
al crescente numero della popolazione e hanno evidenziato che
una situazione simile porta con sé effetti negativi che si
ripercuotono principalmente sul defunto e su coloro che ne
conservano la memoria.
Non sono inoltre mancati i tentativi, nelle legislature
precedenti, di porre fine a tale situazione, mediante
l'introduzione di sistemi alternativi di conservazione delle
salme.
La presente proposta di legge mira proprio a risolvere
definitivamente il problema degli spazi nelle aree e nelle
strutture cimiteriali e dei problemi ad esse collegati
attraverso l'introduzione di una pratica funeraria volta alla
mineralizzazione delle salme tumulate all'interno di loculi
aerati.
Questo sistema, previsto dall'articolo 1 della presente
proposta di legge, consente di trattenere la salma all'interno
del loculo per un breve periodo di tempo al fine di innescare
un processo di sublimazione naturale che termina
spontaneamente dopo tre o quattro anni dalla avvenuta
tumulazione e che lascia solo le parti così dette "dure" del
corpo umano.
All'articolo 2 è indicata la definizione generale del
sistema di aerazione del loculo ma al contempo è previsto
dall'articolo 7 che entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto
definisce le caratteristiche tecniche di tali impianti
valutando, se opportuno, le esperienze maturate nel nostro
Paese.
All'articolo 3 è indicato il procedimento con il quale può
essere introdotta questa nuova pratica funeraria sulla base
degli elencati princìpi.
All'articolo 4 si fa riferimento alle tariffe per la
mineralizzazione delle salme, con particolare riferimento ai
casi di accertata indigenza, che dovranno essere stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della salute, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani, nonché le associazioni maggiormente rappresentative
che hanno fra i propri fini quello della mineralizzazione dei
propri soci defunti.
E' fondamentale inoltre che le regioni e i comuni, come
previsto dall'articolo 5, programmino e gestiscano la
costruzione e la diffusione di queste strutture relativamente
alle esigenze locali e ad una adeguata informazione ai
cittadini, ai sensi dell'articolo 6.