XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3763




        Onorevoli Colleghi! - Sono passati ormai due anni da quando è stata approvata la disciplina relativa alla cremazione dei cadaveri. Tale normativa è intervenuta modificando il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base della esigenza diffusa di introdurre nel nostro Paese una pratica funeraria alternativa rispetto a quelle attuali. Ciò ha comportato, principalmente, la realizzazione del desiderio del defunto affinché il suo corpo venga cremato; ha prodotto tuttavia anche l'ulteriore effetto del risparmio degli spazi all'interno delle strutture cimiteriali.
        Le pagine della cronaca hanno avuto il merito di sollevare il problema di spazi cimiteriali sempre più ristretti rispetto al crescente numero della popolazione e hanno evidenziato che una situazione simile porta con sé effetti negativi che si ripercuotono principalmente sul defunto e su coloro che ne conservano la memoria.
        Non sono inoltre mancati i tentativi, nelle legislature precedenti, di porre fine a tale situazione, mediante l'introduzione di sistemi alternativi di conservazione delle salme.
        La presente proposta di legge mira proprio a risolvere definitivamente il problema degli spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali e dei problemi ad esse collegati attraverso l'introduzione di una pratica funeraria volta alla mineralizzazione delle salme tumulate all'interno di loculi aerati.
        Questo sistema, previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, consente di trattenere la salma all'interno del loculo per un breve periodo di tempo al fine di innescare un processo di sublimazione naturale che termina spontaneamente dopo tre o quattro anni dalla avvenuta tumulazione e che lascia solo le parti così dette "dure" del corpo umano.
        All'articolo 2 è indicata la definizione generale del sistema di aerazione del loculo ma al contempo è previsto dall'articolo 7 che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto definisce le caratteristiche tecniche di tali impianti valutando, se opportuno, le esperienze maturate nel nostro Paese.
        All'articolo 3 è indicato il procedimento con il quale può essere introdotta questa nuova pratica funeraria sulla base degli elencati princìpi.
        All'articolo 4 si fa riferimento alle tariffe per la mineralizzazione delle salme, con particolare riferimento ai casi di accertata indigenza, che dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché le associazioni maggiormente rappresentative che hanno fra i propri fini quello della mineralizzazione dei propri soci defunti.
        E' fondamentale inoltre che le regioni e i comuni, come previsto dall'articolo 5, programmino e gestiscano la costruzione e la diffusione di queste strutture relativamente alle esigenze locali e ad una adeguata informazione ai cittadini, ai sensi dell'articolo 6.




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