XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3763




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge disciplina la pratica della mineralizzazione delle salme mediante tumulazione in loculi aerati nel rispetto della volontà espressa dal defunto.


Art. 2.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si definiscono loculi aerati quelle strutture fisse, dotate di sistema di aerazione naturale, all' interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.


Art. 3.

(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.
285).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti princìpi:

                a) l'ufficiale di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso rilascia l'autorizzazione alla mineralizzazione una volta acquisito il certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulta escluso il sospetto di morte provocata da reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante espressa indicazione che il cadavere può essere mineralizzato;

                b) l'autorizzazione alla mineralizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti forme:

                1) la disposizione testamentaria del defunto, esclusi i casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria all'utilizzo di sistemi alternativi di conservazione della salma fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

                2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della mineralizzazione dei cadaveri dei propri associati, esclusi i casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione dell'interessato all'associazione stessa. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero è comunque valida anche in caso di opposizione da parte dei familiari del defunto;

                3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso o del comune di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

                4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
                c) la conservazione delle reliquie è consentita, nel rispetto della volontà del defunto e sotto il controllo dell'autorità sanitaria, esclusivamente all'interno di apposite urne situate in aree, anche private, a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

                d) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle reliquie devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;

                e) l'ufficiale di stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la conservazione delle reliquie delle salme tumulate da almeno cinque anni negli appositi loculi aerati;

                f) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici e di annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, ai fini di eventuali indagini per causa di giustizia;

                g) predisposizione di zone attigue alle aree di cui alla lettera c) per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato;

                h) salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, il trasporto delle urne contenenti le reliquie non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme;

                i) in luogo della conservazione, si può procedere alla cremazione delle reliquie di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.


Art. 4.

(Tariffe per la mineralizzazione).

        1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla mineralizzazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle risorse di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto stesso, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la mineralizzazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che hanno fra i propri fini quello della mineralizzazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la mineralizzazione dei cadaveri e per la conservazione delle reliquie nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.


Art. 5.

(Programmazione regionale, costruzione
e gestione dei loculi aerati).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei loculi aerati da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto dell'efficacia dei sistemi esistenti, della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta della mineralizzazione da parte dei cittadini residenti in ciascun territorio comunale.
        2. La gestione dei loculi aerati spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
        3. Agli oneri connessi alla realizzazione e alla gestione dei loculi aerati si provvede, in parte, con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 4, comma 2.


Art. 6.

(Informazione ai cittadini).

        1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento vigente, anche con riguardo ai profili economici.
        2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.


Art. 7.

(Norme tecniche).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei loculi aerati di cui all'articolo 2, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare e ai materiali complementari.



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