XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3763
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina la pratica della
mineralizzazione delle salme mediante tumulazione in loculi
aerati nel rispetto della volontà espressa dal defunto.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si definiscono loculi
aerati quelle strutture fisse, dotate di sistema di aerazione
naturale, all' interno delle quali vengono tumulate le salme
che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.
Art. 3.
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.
285).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della
sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della
giustizia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di
polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive
modificazioni, in conformità ai seguenti princìpi:
a) l'ufficiale di stato civile del comune nel
quale è avvenuto il decesso rilascia l'autorizzazione alla
mineralizzazione una volta acquisito il certificato, in carta
libera, del medico necroscopo dal quale risulta escluso il
sospetto di morte provocata da reato ovvero, in caso di morte
improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il
nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante espressa
indicazione che il cadavere può essere mineralizzato;
b) l'autorizzazione alla mineralizzazione è
concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai
suoi familiari attraverso una delle seguenti forme:
1) la disposizione testamentaria del defunto, esclusi
i casi in cui i familiari presentano una dichiarazione
autografa del defunto contraria all'utilizzo di sistemi
alternativi di conservazione della salma fatta in data
successiva a quella della disposizione testamentaria
stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante
legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri
fini statutari quello della mineralizzazione dei cadaveri dei
propri associati, esclusi i casi in cui i familiari presentano
una dichiarazione autografa del defunto fatta in data
successiva a quella dell'iscrizione dell'interessato
all'associazione stessa. L'iscrizione alle associazioni di cui
al presente numero è comunque valida anche in caso di
opposizione da parte dei familiari del defunto;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di
qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto,
la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo
individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso
grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata
all'ufficiale di stato civile del comune nel quale è avvenuto
il decesso o del comune di residenza. Nel caso in cui la
volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile
del comune ove è avvenuto il decesso, questi inoltra
immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di
stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti
per i minori e per le persone interdette;
c) la conservazione delle reliquie è consentita,
nel rispetto della volontà del defunto e sotto il controllo
dell'autorità sanitaria, esclusivamente all'interno di
apposite urne situate in aree, anche private, a ciò
appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
d) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna,
le modalità di conservazione delle reliquie devono consentire
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;
e) l'ufficiale di stato civile, previo assenso dei
soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso
di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione
nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso,
autorizza la conservazione delle reliquie delle salme tumulate
da almeno cinque anni negli appositi loculi aerati;
f) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere
dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci
anni, campioni di liquidi biologici e di annessi cutanei, a
prescindere dalla pratica funeraria prescelta, ai fini di
eventuali indagini per causa di giustizia;
g) predisposizione di zone attigue alle aree di
cui alla lettera c) per consentire il rispetto dei riti
di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato;
h) salvo diversa indicazione dell'autorità
sanitaria, il trasporto delle urne contenenti le reliquie non
è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il
trasporto delle salme;
i) in luogo della conservazione, si può procedere
alla cremazione delle reliquie di cui al presente articolo ai
sensi di quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
Art. 4.
(Tariffe per la mineralizzazione).
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri
e le spese derivanti dalla mineralizzazione e dagli
adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere
sostenuti, nei limiti delle risorse di bilancio, dal comune di
ultima residenza del defunto stesso, indipendentemente dal
luogo nel quale avviene la mineralizzazione, sulla base delle
tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della salute, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), nonché le associazioni maggiormente
rappresentative che hanno fra i propri fini quello della
mineralizzazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
tariffe per la mineralizzazione dei cadaveri e per la
conservazione delle reliquie nelle apposite aree all'interno
dei cimiteri.
Art. 5.
(Programmazione regionale, costruzione
e gestione dei loculi aerati).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni elaborano piani regionali di
coordinamento per la realizzazione dei loculi aerati da parte
dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto
dell'efficacia dei sistemi esistenti, della popolazione
residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici
sulla scelta della mineralizzazione da parte dei cittadini
residenti in ciascun territorio comunale.
2. La gestione dei loculi aerati spetta ai comuni, che la
esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo
113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione e alla gestione
dei loculi aerati si provvede, in parte, con i proventi
derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 6.
(Informazione ai cittadini).
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti
nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche
funerarie previste dall'ordinamento vigente, anche con
riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di
morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del
defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del
cadavere.
Art. 7.
(Norme tecniche).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono
definite le norme tecniche per la realizzazione dei loculi
aerati di cui all'articolo 2, relativamente ai limiti di
emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché
ai materiali per la costruzione delle bare e ai materiali
complementari.