XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3761
Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n.
157, e successive modificazioni, pur rappresentando un punto
di riferimento essenziale nel lungo e anche travagliato
processo che ha portato alla riforma dell'attività venatoria
in Italia, evidenzia oggi nella sua attuazione a livello
regionale limiti di natura giuridica e legislativa che, data
la particolare importanza che assumono, impongono la necessità
di integrare o di modificare quegli articoli che si sono
dimostrati palesemente di difficile gestione e attuazione da
parte delle regioni, senza con questo stravolgerne l'impianto
generale. Anzi, al contrario, è proprio per rafforzare e
rendere irreversibile il disegno riformatore contenuto nella
legge n. 157 del 1992, destinato diversamente ad essere
vanificato, che occorre realisticamente, senza forzature di
alcun genere, prendere atto dei problemi che si sono aperti a
livello regionale nel rapporto tra l'esercizio venatorio e la
destinazione differenziata del territorio agro-forestale,
comprese le politiche di tutela ambientale. I contenuti della
presente proposta di legge non scalfiscono quindi minimamente
gli aspetti qualificanti della legge n. 157 del 1992, che sono
da considerare acquisiti dal punto di vista legislativo. Tra
questi occorre sottolineare la portata innovativa
rappresentata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge stessa:
"La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed
internazionale". Si tratta di un principio basilare e in
quanto tale da tenere sempre come punto di riferimento. La
legge n. 157 del 1992 ha inoltre recepito interamente tutte le
disposizioni e gli obblighi internazionali; ha prodotto una
rilevante innovazione nella destinazione del territorio; ha
stabilito i criteri della programmazione e dell'autogestione
delle aree di caccia (ambiti territoriali di caccia - ATC)
destinate alla politica venatoria.
Ma da un attento esame delle leggi regionali di attuazione
della legge n. 157 del 1992 emerge, con poche eccezioni, che
gli strumenti legislativi prodotti e continuamente aggiornati
e modificati, sono praticamente in ogni regione molto più
avanzati rispetto alla legge quadro nazionale in vigore. Tutte
le regioni hanno teso a superare le pesanti rigidità e il
centralismo esasperato rappresentato da taluni articoli della
legge n. 157 del 1992 particolarmente per quanto riguarda
l'organizzazione della parte del territorio destinato alla
caccia (ATC), l'accesso ad esso e la mobilità dei cacciatori
per quanto attiene alla caccia alla selvaggina sia stanziale
sia migratoria. Tutto ciò, se si può considerare positivo,
apre però non poche contraddizioni tra Stato e regioni ed è
oggi, con l'inizio del decentramento amministrativo in atto,
difficilmente mediabile e risolvibile. Basta considerare i
contenuti, così come sono formulati, dell'articolo 14 della
legge n. 157 del 1992 per capire pienamente quanto distante
sia quella impostazione dai nuovi poteri che hanno le regioni
e quanto siano superate quelle norme per il centralismo e il
burocratismo di altri tempi che le caratterizza.
D'altra parte con l'avvenuta modifica del titolo V della
parte seconda della Costituzione e l'entrata in vigore della
legge n. 221 del 2002, che consente l'attuazione delle deroghe
previste dalla direttiva 79/409/CEE in materia di alcune
specie di uccelli migratori, le regioni hanno assunto un ruolo
anche nelle politiche venatorie che non è più compatibile con
talune disposizioni della legge n. 157 del 1992. Non prendere
atto di questa situazione, come taluni fanno, ed attardarsi da
una parte nella difesa acritica di tutta la legge n. 157 del
1992 rifiutando il principio stesso di ogni modifica, e
dall'altra nella sua demonizzazione, come fanno altri, sarebbe
- come in effetti è - la cosa più negativa al fine di
sviluppare pienamente politiche sempre più rispondenti alle
necessità diffuse di dare un futuro certo alla caccia e
contemporaneamente alla tutela di ogni specie di animali
selvatici. In realtà le modifiche alla legge n. 157 del 1992
che proponiamo con la presente proposta di legge vogliono
tendere a rendere sempre più stretto e compatibile il nesso
tra caccia e ambiente, dimostrando che l'attività venatoria
può essere del tutto compatibile con una seria politica di
tutela del territorio, tesa alla salvaguardia degli
habitat e degli ambienti naturali sconvolti
dall'inquinamento, creando continuamente le condizioni fisiche
e scientifiche per la proliferazione della fauna selvatica con
un impegno pieno e unitario di istituzioni, cacciatori,
agricoltori e ambientalisti. Occorre certo superare le
contrapposizioni artificiose e favorire il più ampio confronto
su questi temi così importanti nel pieno rispetto di tutte le
opinioni. In questo contesto la presente proposta di legge,
con le integrazioni e gli aggiornamenti che prevede di alcuni
articoli della legge n. 157 del 1992 o in taluni casi con la
loro sostituzione, vuole contribuire ad affermare una visione
della difesa della fauna selvatica e dell'ambiente che sia di
un elevato livello culturale, tale da permettere di superare
l'ideologia del "divieto" elevato a principio da talune
esasperate politiche ecologiche fondamentaliste, unitamente
alle posizioni - in verità molto limitate - che esaltano il
permissivismo più esasperato. E' il problema del rapporto tra
uomo e ambiente che si ripropone continuamente con più visioni
dialettiche tra le quali quella nota e prevalente, ma
difficilmente accettabile, è la seguente: da una parte ci sono
"la natura e gli animali innocenti per definizione" e
dall'altra "l'umanità e l'uomo colpevoli" in quanto tali e
quindi in contrapposizione a questi valori. Sono visioni che
vorremmo contribuire a superare anche con la proposta di legge
di modifica della legge n. 157 del 1992 e con il dibattito
pacato e responsabile che ne può scaturire, proprio per dare
al tema della tutela ambientale e degli animali la massima
importanza e centralità. E ciò non è affatto in contraddizione
con la difesa dell'esercizio della caccia dentro le regole ben
definite dalla legge e dalle norme comunitarie. Tanto è vero
che se non ci fosse la caccia, con il razionale prelievo che
esercita, talune specie sarebbero già scomparse o destinate a
rapida estinzione, come è ormai scientificamente dimostrato a
cominciare dai grandi parchi naturali del nostro Paese dove
vengono attuati, inevitabilmente, costanti piani di
abbattimento a causa della pressione insostenibile che
esercita la proliferazione eccessiva di alcune specie.
La presente proposta di legge intende portare un
contributo fattivo e serio alla ormai inevitabile necessità di
introdurre alcune modifiche nella attuale normativa imperniata
sulla legge n. 157 del 1992, così come richiedono tutte le
regioni. E sono proprio le regioni che in questo disegno
vengono ad assumere un ruolo centrale in tutte le politiche di
assetto e difesa del territorio agro-forestale ai fini
ecologici-ambientali, della disciplina e della gestione
dell'attività venatoria.