XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3761




        Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, pur rappresentando un punto di riferimento essenziale nel lungo e anche travagliato processo che ha portato alla riforma dell'attività venatoria in Italia, evidenzia oggi nella sua attuazione a livello regionale limiti di natura giuridica e legislativa che, data la particolare importanza che assumono, impongono la necessità di integrare o di modificare quegli articoli che si sono dimostrati palesemente di difficile gestione e attuazione da parte delle regioni, senza con questo stravolgerne l'impianto generale. Anzi, al contrario, è proprio per rafforzare e rendere irreversibile il disegno riformatore contenuto nella legge n. 157 del 1992, destinato diversamente ad essere vanificato, che occorre realisticamente, senza forzature di alcun genere, prendere atto dei problemi che si sono aperti a livello regionale nel rapporto tra l'esercizio venatorio e la destinazione differenziata del territorio agro-forestale, comprese le politiche di tutela ambientale. I contenuti della presente proposta di legge non scalfiscono quindi minimamente gli aspetti qualificanti della legge n. 157 del 1992, che sono da considerare acquisiti dal punto di vista legislativo. Tra questi occorre sottolineare la portata innovativa rappresentata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge stessa: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". Si tratta di un principio basilare e in quanto tale da tenere sempre come punto di riferimento. La legge n. 157 del 1992 ha inoltre recepito interamente tutte le disposizioni e gli obblighi internazionali; ha prodotto una rilevante innovazione nella destinazione del territorio; ha stabilito i criteri della programmazione e dell'autogestione delle aree di caccia (ambiti territoriali di caccia - ATC) destinate alla politica venatoria.
        Ma da un attento esame delle leggi regionali di attuazione della legge n. 157 del 1992 emerge, con poche eccezioni, che gli strumenti legislativi prodotti e continuamente aggiornati e modificati, sono praticamente in ogni regione molto più avanzati rispetto alla legge quadro nazionale in vigore. Tutte le regioni hanno teso a superare le pesanti rigidità e il centralismo esasperato rappresentato da taluni articoli della legge n. 157 del 1992 particolarmente per quanto riguarda l'organizzazione della parte del territorio destinato alla caccia (ATC), l'accesso ad esso e la mobilità dei cacciatori per quanto attiene alla caccia alla selvaggina sia stanziale sia migratoria. Tutto ciò, se si può considerare positivo, apre però non poche contraddizioni tra Stato e regioni ed è oggi, con l'inizio del decentramento amministrativo in atto, difficilmente mediabile e risolvibile. Basta considerare i contenuti, così come sono formulati, dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 per capire pienamente quanto distante sia quella impostazione dai nuovi poteri che hanno le regioni e quanto siano superate quelle norme per il centralismo e il burocratismo di altri tempi che le caratterizza.
        D'altra parte con l'avvenuta modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione e l'entrata in vigore della legge n. 221 del 2002, che consente l'attuazione delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE in materia di alcune specie di uccelli migratori, le regioni hanno assunto un ruolo anche nelle politiche venatorie che non è più compatibile con talune disposizioni della legge n. 157 del 1992. Non prendere atto di questa situazione, come taluni fanno, ed attardarsi da una parte nella difesa acritica di tutta la legge n. 157 del 1992 rifiutando il principio stesso di ogni modifica, e dall'altra nella sua demonizzazione, come fanno altri, sarebbe - come in effetti è - la cosa più negativa al fine di sviluppare pienamente politiche sempre più rispondenti alle necessità diffuse di dare un futuro certo alla caccia e contemporaneamente alla tutela di ogni specie di animali selvatici. In realtà le modifiche alla legge n. 157 del 1992 che proponiamo con la presente proposta di legge vogliono tendere a rendere sempre più stretto e compatibile il nesso tra caccia e ambiente, dimostrando che l'attività venatoria può essere del tutto compatibile con una seria politica di tutela del territorio, tesa alla salvaguardia degli habitat e degli ambienti naturali sconvolti dall'inquinamento, creando continuamente le condizioni fisiche e scientifiche per la proliferazione della fauna selvatica con un impegno pieno e unitario di istituzioni, cacciatori, agricoltori e ambientalisti. Occorre certo superare le contrapposizioni artificiose e favorire il più ampio confronto su questi temi così importanti nel pieno rispetto di tutte le opinioni. In questo contesto la presente proposta di legge, con le integrazioni e gli aggiornamenti che prevede di alcuni articoli della legge n. 157 del 1992 o in taluni casi con la loro sostituzione, vuole contribuire ad affermare una visione della difesa della fauna selvatica e dell'ambiente che sia di un elevato livello culturale, tale da permettere di superare l'ideologia del "divieto" elevato a principio da talune esasperate politiche ecologiche fondamentaliste, unitamente alle posizioni - in verità molto limitate - che esaltano il permissivismo più esasperato. E' il problema del rapporto tra uomo e ambiente che si ripropone continuamente con più visioni dialettiche tra le quali quella nota e prevalente, ma difficilmente accettabile, è la seguente: da una parte ci sono "la natura e gli animali innocenti per definizione" e dall'altra "l'umanità e l'uomo colpevoli" in quanto tali e quindi in contrapposizione a questi valori. Sono visioni che vorremmo contribuire a superare anche con la proposta di legge di modifica della legge n. 157 del 1992 e con il dibattito pacato e responsabile che ne può scaturire, proprio per dare al tema della tutela ambientale e degli animali la massima importanza e centralità. E ciò non è affatto in contraddizione con la difesa dell'esercizio della caccia dentro le regole ben definite dalla legge e dalle norme comunitarie. Tanto è vero che se non ci fosse la caccia, con il razionale prelievo che esercita, talune specie sarebbero già scomparse o destinate a rapida estinzione, come è ormai scientificamente dimostrato a cominciare dai grandi parchi naturali del nostro Paese dove vengono attuati, inevitabilmente, costanti piani di abbattimento a causa della pressione insostenibile che esercita la proliferazione eccessiva di alcune specie.
        La presente proposta di legge intende portare un contributo fattivo e serio alla ormai inevitabile necessità di introdurre alcune modifiche nella attuale normativa imperniata sulla legge n. 157 del 1992, così come richiedono tutte le regioni. E sono proprio le regioni che in questo disegno vengono ad assumere un ruolo centrale in tutte le politiche di assetto e difesa del territorio agro-forestale ai fini ecologici-ambientali, della disciplina e della gestione dell'attività venatoria.




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