XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3761




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata "legge n. 157 del 1992", è sostituito dal seguente:

        "5. Le regioni e le province autonome, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/141/CEE e 91/244/CEE, provvedono, con proprie leggi, ad individuare le principali rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, riservandosi, comunque, ogni valutazione circa la conformità in merito all'esame obiettivo della realtà territoriale. I terreni agro-silvo-pastorali interessati da tali rotte di migrazione rientrano comunque e in ogni caso nel criterio generale della destinazione programmata del territorio anche ai fini venatori; entro tali aree, se soggette a programmazione venatoria, è consentita la caccia alla sola selvaggina stanziale con l'ausilio del cane. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome protratta per un anno a decorrere dalla data della avvenuta segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvede con potere sostitutivo il Ministro delle politiche agricole e forestali".


Art. 2.

        1. All'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle province, con priorità per i cittadini riconosciuti invalidi ai sensi della legislazione vigente e per i soggetti di età superiore a sessanta anni";

                b) il comma 4 è abrogato;

                c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. L'accesso con armi proprie all'appostamento è consentito unicamente al titolare del permesso. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso cacciatori e persone invitate dal medesimo e sempre, comunque, in presenza del soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla provincia o dagli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 4";

                d) il comma 8 è abrogato.


Art. 3.

        1. All'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota minima del 20 per cento e per una quota massima del 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione per una quota minima del 15 per cento e per una quota massima del 25 per cento. In tali percentuali sono compresi i parchi naturali, le oasi, i rifugi faunistici, le aree di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi e i territori dove sia comunque vietata l'attività venatoria anche e per effetto di altre leggi o disposizioni, incluse le aree urbanizzate e le vie di comunicazione";

                b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 10 per cento a caccia riservata a gestione privata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nonché alle zone di cui al comma 8, lettera e). In tali territori è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria, ad esclusione del germano reale (Anas platyrhyneos);

                c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale, che in ogni regione deve risultare pari ad una quota non inferiore al 60 per cento, comprendente anche le foreste demaniali e le proprietà pubbliche di competenza regionale, delle comunità montane e degli enti pubblici in genere, rientrando tali territori nel criterio generale della programmazione anche ai fini venatori, le regioni, in conformità alle competenze loro attribuite dalla Costituzione, provvedono alla ripartizione del territorio stesso ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto dei criteri della promozione e dell'autogestione della caccia";

                d) alla lettera e) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta in ogni periodo dell'anno";

                e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "h-bis) i parchi e le riserve naturali;

                h-ter) i fondi chiusi;

                h-quater) i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria, nonché l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

                h-quinquies) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria;

                h-sexies) il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria".

Art. 4.

        1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, la caccia può essere praticata:

                a) da appostamento fisso;

                b) in tutte le altre forme consentite dalla presente legge e praticate nel territori agro-silvo-forestale, ivi compresa la zona faunistica delle Alpi, destinato dalle regioni all'attività venatoria programmata secondo gli indici percentuali stabiliti dal presente articolo".


Art. 5.

        1. All'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Le regioni, unitamente alle province, nell'esercizio delle loro competenze e sentiti i soggetti interessati, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in ambiti territoriali provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali di dimensioni ottimali ai fini della riproduzione naturale della selvaggina nobile stanziale e tali da garantire la necessaria mobilità dei cacciatori, nel rispetto dei criteri della programmazione e dell'autogestione";

                b) ai commi 3 e 4 le parole: "Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni stabiliscono";

                c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        "5. Sulla base delle leggi e delle relative norme di attuazione emanate dalle regioni, ogni cacciatore, previa domanda all'ente competente, ha comunque diritto all'accesso in almeno due ambiti territoriali di cacci o in due comprensori alpini compresi nella regione in cui risiede e, previo consenso dei relativi organi di gestione, negli ambiti territoriali o nei comprensori di altre regioni. Le regioni, di comune intesa con le province e con gli ambiti territoriali di caccia garantiscono comunque l'ospitalità dei cacciatori non residenti per l'esercizio delle forme di caccia previste dalla presente legge sulla base dei criteri del legame fisico del cacciatore con il territorio autogestito e della caccia programmata.
            5-bis. La caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria e alla beccaccia con l'ausilio del cane è consentita sul tutto il territorio nazionale previa domanda dell'interessato agli organi competenti delle regioni interessate";

                d) il comma 6 è abrogato;

                e) al comma 7, il primo periodo è soppresso, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione".


Art. 6.

        1. Il comma 11 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "11. Qualora le regioni non provvedano in tempi utili all'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2003-2004, il Ministro delle politiche agricole e forestali può provvedere in via sostitutiva. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano su tutto il territorio agro-silvo-forestale nazionale".


Art. 7.

        1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

        "2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini di apertura e di chiusura della caccia devono comunque essere contenuti su tutto il territorio nazionale tra la terza domenica di agosto e il 28 febbraio. I periodi di apertura e di chiusura dell'attività venatoria devono tenere conto e prevedere la possibilità di prelievo della selvaggina migratoria limitatamente alle specie che fanno parte della tradizione venatoria italiana, compresi gli acquatici, tra quelle elencate alla lettera b) del comma 1. Il calendario venatorio deve comunque essere predisposto nel rispetto del principio della caccia per tempi e per specie con le opportune limitazioni del carniere giornaliero".


Art. 8.

        1. All'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

            "c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei centri di produzione di avifauna selvatica";

                b) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "ff-bis) costituire aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie a meno di 500 metri dai confini delle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi e delle aree di pre-parco, nonché delle oasi di protezione della fauna selvatica";

                c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

            "3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani identificati come principali delle regioni ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 500 metri".


Art. 9.

        1. All'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente:

        "Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame che deve riguardare in particolare nozioni sulle seguenti materie:";

                b) il comma 5 è abrogato.


Art. 10.

        1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 157 del 1992, le parole: "in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento".


Art. 11.

        1. All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992, le parole: "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Fondo di garanzia" e la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo di garanzia".


Art. 12.

        1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-bis. Gli agenti adibiti al controllo dell'attività venatoria esercitano i loro poteri esclusivamente ai sensi della presente legge. Le seguenti constatazioni inerenti l'esercizio della caccia da parte degli addetti alla vigilanza nei periodi di caccia aperta, non costituiscono reato penale o amministrativo e in quanto tali non sono perseguibili: uso dei richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie; prove di lavoro con l'ausilio del cane da seguito o da ferma; gare di caccia pratica o di addestramento nei quagliodromi; gare di caccia pratica o di addestramento nelle apposite aree agli ungulati; uso di richiami vivi per la caccia ai colombi e agli acquatici; trasporto delle armi da caccia nella apposita custodia e scariche su mezzi di trasporto, anche nel caso della percorrenza di strade pubbliche che attraversano zone in cui è vietata la caccia; altre ipotesi di comportamenti non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e configurabili come facenti parte dell'attività venatoria".



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