XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3761
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, di seguito denominata "legge n. 157 del 1992", è
sostituito dal seguente:
"5. Le regioni e le province autonome, in attuazione
delle citate direttive 79/409/CEE, 85/141/CEE e 91/244/CEE,
provvedono, con proprie leggi, ad individuare le principali
rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7,
riservandosi, comunque, ogni valutazione circa la conformità
in merito all'esame obiettivo della realtà territoriale. I
terreni agro-silvo-pastorali interessati da tali rotte di
migrazione rientrano comunque e in ogni caso nel criterio
generale della destinazione programmata del territorio anche
ai fini venatori; entro tali aree, se soggette a
programmazione venatoria, è consentita la caccia alla sola
selvaggina stanziale con l'ausilio del cane. In caso di
inerzia delle regioni e delle province autonome protratta per
un anno a decorrere dalla data della avvenuta segnalazione da
parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvede
con potere sostitutivo il Ministro delle politiche agricole e
forestali".
Art. 2.
1. All'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione
degli appostamenti fissi. Le autorizzazioni sono rilasciate
dalle province, con priorità per i cittadini riconosciuti
invalidi ai sensi della legislazione vigente e per i soggetti
di età superiore a sessanta anni";
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'accesso con armi proprie all'appostamento è
consentito unicamente al titolare del permesso. Oltre al
titolare, possono accedere all'appostamento fisso cacciatori e
persone invitate dal medesimo e sempre, comunque, in presenza
del soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla
provincia o dagli ambiti territoriali di caccia di cui
all'articolo 4";
d) il comma 8 è abrogato.
Art. 3.
1. All'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni
regione è destinato per una quota minima del 20 per cento e
per una quota massima del 30 per cento a protezione della
fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi
di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se
stante ed è destinato a protezione per una quota minima del 15
per cento e per una quota massima del 25 per cento. In tali
percentuali sono compresi i parchi naturali, le oasi, i rifugi
faunistici, le aree di ripopolamento e cattura, i centri
pubblici per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi
e i territori dove sia comunque vietata l'attività venatoria
anche e per effetto di altre leggi o disposizioni, incluse le
aree urbanizzate e le vie di comunicazione";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può
essere destinato nella percentuale massima globale del 10 per
cento a caccia riservata a gestione privata, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale nonché alle zone di
cui al comma 8, lettera e). In tali territori è vietata
la caccia alla fauna selvatica migratoria, ad esclusione del
germano reale (Anas platyrhyneos);
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale,
che in ogni regione deve risultare pari ad una quota non
inferiore al 60 per cento, comprendente anche le foreste
demaniali e le proprietà pubbliche di competenza regionale,
delle comunità montane e degli enti pubblici in genere,
rientrando tali territori nel criterio generale della
programmazione anche ai fini venatori, le regioni, in
conformità alle competenze loro attribuite dalla Costituzione,
provvedono alla ripartizione del territorio stesso ai sensi
dell'articolo 14, nel rispetto dei criteri della promozione e
dell'autogestione della caccia";
d) alla lettera e) del comma 8 è aggiunto il
seguente periodo: "In tali zone l'attività cinofila con
abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per
l'occasione, può essere svolta in ogni periodo dell'anno";
e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"h-bis) i parchi e le riserve naturali;
h-ter) i fondi chiusi;
h-quater) i rifugi faunistici destinati a favorire
la sosta della fauna stanziale e migratoria, nonché
l'irradiamento della fauna selvatica nei territori
circostanti;
h-quinquies) tutte le zone comunque precluse
all'attività venatoria;
h-sexies) il demanio agricolo e forestale dello
Stato e delle regioni ai fini della sua utilizzazione
faunistica e faunistico-venatoria".
Art. 4.
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992
è sostituito dal seguente:
"5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o
con il falco, la caccia può essere praticata:
a) da appostamento fisso;
b) in tutte le altre forme consentite dalla
presente legge e praticate nel territori agro-silvo-forestale,
ivi compresa la zona faunistica delle Alpi, destinato dalle
regioni all'attività venatoria programmata secondo gli indici
percentuali stabiliti dal presente articolo".
Art. 5.
1. All'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni, unitamente alle province,
nell'esercizio delle loro competenze e sentiti i soggetti
interessati, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale
destinato alla caccia in ambiti territoriali provinciali,
interprovinciali, regionali, interregionali di dimensioni
ottimali ai fini della riproduzione naturale della selvaggina
nobile stanziale e tali da garantire la necessaria mobilità
dei cacciatori, nel rispetto dei criteri della programmazione
e dell'autogestione";
b) ai commi 3 e 4 le parole: "Il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce" sono sostituite
dalle seguenti: "Le regioni stabiliscono";
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. Sulla base delle leggi e delle relative norme di
attuazione emanate dalle regioni, ogni cacciatore, previa
domanda all'ente competente, ha comunque diritto all'accesso
in almeno due ambiti territoriali di cacci o in due
comprensori alpini compresi nella regione in cui risiede e,
previo consenso dei relativi organi di gestione, negli ambiti
territoriali o nei comprensori di altre regioni. Le regioni,
di comune intesa con le province e con gli ambiti territoriali
di caccia garantiscono comunque l'ospitalità dei cacciatori
non residenti per l'esercizio delle forme di caccia previste
dalla presente legge sulla base dei criteri del legame fisico
del cacciatore con il territorio autogestito e della caccia
programmata.
5-bis. La caccia da appostamento temporaneo alla
selvaggina migratoria e alla beccaccia con l'ausilio del cane
è consentita sul tutto il territorio nazionale previa domanda
dell'interessato agli organi competenti delle regioni
interessate";
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 7, il primo periodo è soppresso, e il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni
approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il
regolamento di attuazione".
Art. 6.
1. Il comma 11 dell'articolo 15 della legge n. 157 del
1992, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"11. Qualora le regioni non provvedano in tempi
utili all'adozione degli atti che consentano la piena
attuazione della presente legge nella stagione venatoria
2003-2004, il Ministro delle politiche agricole e forestali
può provvedere in via sostitutiva. Le disposizioni di cui al
primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano
su tutto il territorio agro-silvo-forestale nazionale".
Art. 7.
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992
è sostituito dal seguente:
"2. I termini di cui al comma 1 possono essere
modificati per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni
autorizzano le modifiche sentito il parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica. I termini di apertura e di
chiusura della caccia devono comunque essere contenuti su
tutto il territorio nazionale tra la terza domenica di agosto
e il 28 febbraio. I periodi di apertura e di chiusura
dell'attività venatoria devono tenere conto e prevedere la
possibilità di prelievo della selvaggina migratoria
limitatamente alle specie che fanno parte della tradizione
venatoria italiana, compresi gli acquatici, tra quelle
elencate alla lettera b) del comma 1. Il calendario
venatorio deve comunque essere predisposto nel rispetto del
principio della caccia per tempi e per specie con le opportune
limitazioni del carniere giornaliero".
Art. 8.
1. All'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita
dalla seguente:
"c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione
e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei centri di
produzione di avifauna selvatica";
b) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"ff-bis) costituire aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie a meno di 500 metri dai confini delle
zone di ripopolamento e cattura, dei parchi e delle aree di
pre-parco, nonché delle oasi di protezione della fauna
selvatica";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su
tutti i valichi montani identificati come principali delle
regioni ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per
una distanza di 500 metri".
Art. 9.
1. All'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 4 è sostituito dal
seguente:
"Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento
dell'esame che deve riguardare in particolare nozioni sulle
seguenti materie:";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 157 del
1992, le parole: "in misura non inferiore al 50 per cento e
non superiore al 100 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "in misura non inferiore al 40 per cento e non
superiore al 60 per cento".
Art. 11.
1. All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992, le parole:
"Fondo di garanzia per le vittime della caccia", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Fondo di garanzia"
e la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo di
garanzia".
Art. 12.
1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Gli agenti adibiti al controllo
dell'attività venatoria esercitano i loro poteri
esclusivamente ai sensi della presente legge. Le seguenti
constatazioni inerenti l'esercizio della caccia da parte degli
addetti alla vigilanza nei periodi di caccia aperta, non
costituiscono reato penale o amministrativo e in quanto tali
non sono perseguibili: uso dei richiami vivi tenuti nelle
apposite gabbie; prove di lavoro con l'ausilio del cane da
seguito o da ferma; gare di caccia pratica o di addestramento
nei quagliodromi; gare di caccia pratica o di addestramento
nelle apposite aree agli ungulati; uso di richiami vivi per la
caccia ai colombi e agli acquatici; trasporto delle armi da
caccia nella apposita custodia e scariche su mezzi di
trasporto, anche nel caso della percorrenza di strade
pubbliche che attraversano zone in cui è vietata la caccia;
altre ipotesi di comportamenti non conformi alle disposizioni
di cui alla presente legge e configurabili come facenti parte
dell'attività venatoria".