XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3758
Onorevoli Colleghi! - Si stima che il 15 per cento
delle famiglie italiane sia interessato alla disabilità. Per
il disabile grave una buona integrazione nel nucleo familiare
può risultare la più efficace e la più completa delle
soluzioni ai bisogni assistenziali ed ai problemi
dell'integrazione sociale.
Occorre, però, dare sostegno concreto alle famiglie per
non determinare situazioni di svantaggio per tutti i membri
della stessa.
Inoltre, anche i genitori dei disabili invecchiano e ad un
certo punto il disabile si ritroverà senza i genitori.
Uno dei problemi che rende difficile, e a volte persino
paralizzante, il dialogo tra famiglie e servizi, è
l'incertezza del "dopo": "dopo" la nascita di un bambino
disabile, "dopo" quel trattamento riabilitativo, "dopo" la
scuola, "dopo" la formazione, "dopo" la morte dei genitori.
Il non poter avere una ragionevole sicurezza circa le
varie tappe esistenziali che il proprio figlio dovrà
affrontare spesso determina nei genitori sfiducia, distacco e
un rapporto a volte antagonista con i servizi.
Tutto questo crea tensione e non produce cambiamenti, ma
chiusure, regressioni e una forzata ricerca di soluzioni
individuali che spesso si rivelano non adeguate, costose e a
volte del tutto negative.
La presente proposta di legge si compone di sei articoli.
L'articolo 1 prevede l'integrazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali per la realizzazione di un programma di
interventi a favore dei disabili gravi che restino privi di un
adeguato sostegno familiare, da ripartire annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 2 modifica il testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, nella parte riguardante le erogazioni liberali a
favore dei disabili gravi.
L'articolo 3 concede la facoltà, ai genitori di soggetti
disabili gravi, di procedere al riscatto, fino ad un massimo
di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del
massimo pensionistico.
L'articolo 4 modifica l'articolo 42 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 151 del 2001, al fine di eliminare
una condizione "insostenibile" per il disabile, e cioè che il
disabile sia stato riconosciuto persona con handicap
grave (ai sensi della legge n. 104 del 1992) da almeno cinque
anni. Questo impedisce ai genitori di bambini in tenerissima
età, cioè quando il bisogno è maggiore, di godere di questo
beneficio.
I soggetti con disabilità grave non in grado di produrre
reddito, né per sé né per il proprio nucleo familiare, sono
stati gli unici a non fruire di alcun aumento previdenziale
negli ultimi tempi. Gli emolumenti sono attualmente attestati
sulla cifra di circa 400.000 delle vecchie lire mensili.
Costoro, non più di 300 mila soggetti, rappresentano la
categoria più debole alla quale l'articolo 5 dovrebbe recare
beneficio, senza limiti di età, estendendo cioè le
disposizioni di favore (innalzamento delle pensioni al minimo
a 516 euro) introdotte con la legge finanziaria per il 2002
(legge n. 448 del 2001) a favore delle persone
ultrasettantenni e degli invalidi con più di sessant'anni.
L'articolo 6 prevede l'innalzamento al 100 per cento della
pensione di reversibilità nel caso in cui il beneficiario sia
una persona con disabilità grave.