XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3758
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al
comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è integrato per gli anni 2003, 2004 e 2005 di un importo
pari a 100 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un
programma di interventi a favore di persone con disabilità
grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che restano prive di un adeguato sostegno familiare, promossi
dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato e dalle
associazioni, fondazioni o da altri organismi senza scopo di
lucro con comprovata esperienza nel settore della tutela e
dell'assistenza delle persone con disabilità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 2.
1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante
detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente:
"1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in
denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e
l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate
mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante
deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera
c-undecies) è aggiunta la seguente:
"c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro,
per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di
intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con
disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata
assistenza".
Art. 3.
1. Ai lavoratori genitori di persone con disabilità grave
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, è riconosciuta, al fine di conseguire il massimo della
pensione, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età
anagrafica, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un
massimo di tre anni, dei periodi non coperti da contribuzione
obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di
previdenza obbligatoria.
Art. 4.
1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno
cinque anni e" sono soppresse.
Art. 5.
1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
"4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono
altresì concessi agli invalidi civili totali, di cui
all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai ciechi
civili assoluti, di cui all'articolo 8 della legge 10 febbraio
1962, n. 66, ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381, titolari di pensione e ai soggetti
titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della
legge 12 giugno 1984, n. 222".
Art. 6.
1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.
335, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso
in cui il beneficiario sia persona con disabilità grave di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 100 per
cento".
2. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle
finanze definisce i limiti del reddito entro i qali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.