XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3758




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per gli anni 2003, 2004 e 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di un programma di interventi a favore di persone con disabilità grave per la tutela e l'assistenza di persone disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare, promossi dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni, fondazioni o da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore della tutela e dell'assistenza delle persone con disabilità.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 2.

        1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

        "1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

        2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-undecies) è aggiunta la seguente:

            "c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza".


Art. 3.

        1. Ai lavoratori genitori di persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta, al fine di conseguire il massimo della pensione, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.


Art. 4.

        1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni e" sono soppresse.

Art. 5.

        1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

        "4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai ciechi civili assoluti, di cui all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, titolari di pensione e ai soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".


Art. 6.

        1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui il beneficiario sia persona con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 100 per cento".
        2. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i limiti del reddito entro i qali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.



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