XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3757




        Onorevoli Colleghi! - Da qualche tempo è finalmente giunto all'attenzione generale il problema costituito dalla assenza, nel nostro ordinamento, di adeguati strumenti di sostegno a favore dei soggetti portatori di handicap gravi che si trovino privi dei genitori o comunque di familiari che possano accudirli.
        Si tratta di un risultato positivo che evidenzia la progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica per una tematica di grande impatto sociale. Occorre, quindi, dare atto del contributo fornito dalle meritorie iniziative assunte da più parti, a cominciare da alcune campagne di informazione, allo scopo di segnalare la condizione di oggettivo disagio esistenziale in cui si trovano costrette le numerose famiglie coinvolte. Per queste famiglie, il futuro dei figli rappresenta, infatti, un motivo di angosciosa incertezza.
        In particolare, per tanti genitori, è fonte di costante preoccupazione la prospettiva che, alla propria morte, non possa più essere garantita ai figli, che già devono patire tutte le difficoltà e i pregiudizi derivanti dalla condizione di portatori di handicap, l'assistenza e la costante cura che era stata loro fornita, anche a costo di notevoli sacrifici.
        Le iniziative assunte a livello locale, volte ad assicurare l'assistenza di strutture specializzate, anche mediante l'apertura di case di accoglienza, pur apprezzabili, non possono infatti considerarsi una soluzione pienamente soddisfacente del problema.
        Le famiglie interessate sollecitano, piuttosto, l'adozione di misure che possano garantire ai propri figli la possibilità di proseguire la vita condotta in precedenza, senza essere sradicati dall'ambiente noto e da quella rete di conoscenze e di affetti che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore.
        Obiettivo della proposta di legge è appunto quello di concorrere alla offerta di strumenti in grado di porre in essere situazioni meno traumatiche e più soddisfacenti per i soggetti interessati.
        A tale fine, il primo risultato da conseguire è rappresentato dalla disponibilità di adeguate risorse, in modo da assicurare l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di handicap anche alla morte dei genitori.
        In sostanza, si tratta di accompagnare all'attività che viene svolta dalle apposite strutture, l'assunzione di misure che evitino distacchi traumatici e garantiscano ai soggetti interessati una serenità di vita.
        A tale fine la proposta di legge prevede un complesso di misure in modo da offrire, in primo luogo ai genitori, una gamma di possibili alternative.
        Va peraltro osservato che la proposta di legge prende le mosse da due vincoli, il primo dei quali è costituito dalla necessità di ricorrere a soluzioni originali, per l'impossibilità di avvalersi dei precedenti costituiti dalle esperienze maturate in materia da altri Paesi, peraltro in qualche caso con esiti ampiamente positivi.
        Ciò vale, in particolare, per l'esperienza della Germania, dove si è proceduto alla costituzione, con adesione obbligatoria, di specifici fondi, in parte pubblici e in parte privati, per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti.
        Il sistema assicura, secondo i casi, la prestazione di assistenza residenziale ovvero domiciliare. Nell'ambito dell'assistenza domiciliare, i beneficiari possono scegliere tra prestazioni in natura ovvero assegni in denaro. Il sistema si articola in Casse finanziate con contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
        L'esperienza tedesca, che pure ha consentito di assicurare una soddisfacente tutela a un numero notevole di soggetti non autosufficienti, non potrebbe tuttavia essere recepita nel nostro Paese a causa del livello già molto elevato degli oneri contributivi e assistenziali gravanti sui lavoratori e sulle imprese.
        Il secondo vincolo da cui non si è ritenuto di poter prescindere è costituito dall'esigenza di evitare di scaricare ingenti costi sulla finanza pubblica. Allo scopo di realizzare lo stesso risultato raggiunto in altri Paesi, e in particolare in Germania, senza aumentare la pressione fiscale e la spesa pubblica, si è quindi dovuto ricorrere a differenti soluzioni, in qualche caso con una forte valenza innovativa.
        La proposta di legge cerca, in particolare, di offrire alle famiglie in cui siano presenti soggetti portatori di gravi handicap la possibilità di avvalersi di strumenti di tutela che possano garantire adeguate risorse finanziarie anche quando non dovessero essere in vita i genitori, tuttavia limitando il sacrificio imposto all'erario.
        A questo scopo si è inteso prospettare il ricorso, a condizioni più favorevoli di quelle ordinarie, agli strumenti della previdenza integrativa (fondi pensione e contratti di assicurazione), cui si accompagna la previsione della facoltà di effettuare accantonamenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la costituzione di rendite a favore dei propri figli portatori di handicap gravi, per quei soggetti che preferiscono forme di utilizzo dei propri risparmi meno rischiose. Carattere più tipicamente assistenziale assumerebbe, poi, l'attività che sarebbe svolta dal fondo di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        In particolare, l'articolo 2 apporta alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, finalizzate ad incrementare la misura della detrazione fiscale sui premi pagati per contratti di assicurazione che garantiscano una rendita a favore dei soggetti portatori di handicap gravi.
        La misura della detrazione viene infatti portata dal 19 al 29 per cento e l'importo massimo sul quale applicare la detrazione è elevato a 4.000 euro l'anno.
        Sono poi rimosse alcune limitazioni previste dalla normativa vigente relativamente all'importo massimo deducibile per i contributi versati alla previdenza complementare dai lavoratori dipendenti. Si stabilisce, quindi, l'inapplicabilità dei requisiti di età richiesti per il diritto alla pensione.
        L'articolo 3 esenta dalla tassazione le anticipazioni o gli acconti del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti che siano finalizzate al pagamento di premi assicurativi a favore dei soggetti portatori di handicap gravi. In questo modo i genitori dei soggetti interessati potranno predisporre le condizioni affinché i rispettivi figli possano percepire una rendita alla loro morte.
        All'articolo 4 è prevista, quale misura alternativa, la possibilità di effettuare versamenti presso un'apposita gestione speciale con contabilità separata di cui si prevede l'istituzione. Tale possibilità è rivolta a quei genitori che preferiscono affidare ad un ente pubblico (nel caso specifico, l'INPS), piuttosto che ad intermediari privati, i risparmi destinati alla costituzione di una rendita a favore dei propri figli. Ai versamenti sarebbe garantito un rendimento annuo contenuto entro la misura dell'incremento del livello dei prezzi con la maggiorazione di 0,25 punti percentuali.
        L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo di solidarietà per i soggetti portatori di handicap gravi.
        Il fondo sarebbe chiamato ad erogare un assegno mensile di importo pari a 516 euro ai soggetti portatori di handicap gravi il cui nucleo familiare di appartenenza percepisca un reddito complessivo non superiore alla soglia di povertà.
        Allo scopo di evitare che gli oneri derivanti dall'erogazione del conto gravino interamente sulla finanza pubblica si sono stabilite due misure di salvaguardia. Con la prima si prevede che l'ammontare complessivo degli assegni erogabili non possa comunque eccedere le disponibilità del fondo. Con la seconda, prevista all'articolo 6, si è stabilito che il fondo sia finanziato, oltre che mediante parziale utilizzo delle disponibilità del fondo nazionale per le politiche sociali, con erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o società. A favore di tali erogazioni è stabilito un regime fiscale agevolato.
        Gli articoli da 7 a 11 recano un complesso di disposizioni volte a consentire la costituzione di un trust in favore di soggetti portatori di handicap gravi.
        L'utilizzo dello strumento del trust trae origine dall'esperienza di altri Paesi, in particolare di quelli anglosassoni, che a tale figura hanno fatto ampio ricorso tra le altre cose allo scopo di tutelare categorie di cittadini più deboli. E' infatti assai diffusa la pratica di istituire charitable trust anche al fine di sostenere i soggetti più deboli, promuovendone la formazione e l'educazione ovvero, più in generale, di assicurare loro condizioni di vita dignitose.
        Attraverso la costituzione in trust, i genitori dei soggetti interessati potrebbero assicurarsi l'integrità del proprio patrimonio, che verrebbe gestito allo scopo specifico di tutelare i beneficiari. Merita ricordare che nel nostro ordinamento il trust è già utilizzabile in forza del recepimento della Convenzione de L'Aja del 1985 (legge n. 364 del 1989). Persistono tuttavia alcuni impedimenti, prevalentemente di carattere fiscale, che sino ad oggi hanno ostacolato un utilizzo più intenso di questo strumento. La proposta di legge si prefigge, appunto, di rimuovere tali ostacoli.
        L'articolo 12 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 allo scopo di finanziare interventi di sostegno alla formazione e all'avvio di attività imprenditoriali di giovani compresi tra i 18 e i 35 anni con almeno il 50 per cento di invalidità. Si tratta, in sostanza, di una versione aggiornata degli incentivi volti a sostenere il cosiddetto "autoimpiego" che hanno già prodotto risultati positivi con riferimento ad altre categorie di soggetti.
        Da ultimo, l'articolo 13 reca alcune modifiche alla normativa vigente in materia di incentivi per i familiari che prestano assistenza a favore di disabili, ampliando le ipotesi e l'ambito dei soggetti ai quali, in caso di assenza o di impossibilità dei genitori, è consentita la fruizione di congedi parentali.
        La presente proposta di legge non pretende di rispondere in maniera esaustiva a tutti i problemi derivanti dalla condizione di handicap grave. Si tratta, piuttosto, di fornire un primo contributo ad un ampio confronto politico su un tema di così ampia importanza.
        E' quindi auspicabile che quanto prima essa possa costituire oggetto di un approfondito esame in sede parlamentare, in modo da apportare, possibilmente con il più largo consenso possibile, le modifiche all'ordinamento vigente che risultino utili.




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