XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3757
Onorevoli Colleghi! - Da qualche tempo è finalmente
giunto all'attenzione generale il problema costituito dalla
assenza, nel nostro ordinamento, di adeguati strumenti di
sostegno a favore dei soggetti portatori di handicap
gravi che si trovino privi dei genitori o comunque di
familiari che possano accudirli.
Si tratta di un risultato positivo che evidenzia la
progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica per una
tematica di grande impatto sociale. Occorre, quindi, dare atto
del contributo fornito dalle meritorie iniziative assunte da
più parti, a cominciare da alcune campagne di informazione,
allo scopo di segnalare la condizione di oggettivo disagio
esistenziale in cui si trovano costrette le numerose famiglie
coinvolte. Per queste famiglie, il futuro dei figli
rappresenta, infatti, un motivo di angosciosa incertezza.
In particolare, per tanti genitori, è fonte di costante
preoccupazione la prospettiva che, alla propria morte, non
possa più essere garantita ai figli, che già devono patire
tutte le difficoltà e i pregiudizi derivanti dalla condizione
di portatori di handicap, l'assistenza e la costante
cura che era stata loro fornita, anche a costo di notevoli
sacrifici.
Le iniziative assunte a livello locale, volte ad
assicurare l'assistenza di strutture specializzate, anche
mediante l'apertura di case di accoglienza, pur apprezzabili,
non possono infatti considerarsi una soluzione pienamente
soddisfacente del problema.
Le famiglie interessate sollecitano, piuttosto, l'adozione
di misure che possano garantire ai propri figli la possibilità
di proseguire la vita condotta in precedenza, senza essere
sradicati dall'ambiente noto e da quella rete di conoscenze e
di affetti che rappresenta un patrimonio di inestimabile
valore.
Obiettivo della proposta di legge è appunto quello di
concorrere alla offerta di strumenti in grado di porre in
essere situazioni meno traumatiche e più soddisfacenti per i
soggetti interessati.
A tale fine, il primo risultato da conseguire è
rappresentato dalla disponibilità di adeguate risorse, in modo
da assicurare l'autosufficienza economica dei soggetti
portatori di handicap anche alla morte dei genitori.
In sostanza, si tratta di accompagnare all'attività che
viene svolta dalle apposite strutture, l'assunzione di misure
che evitino distacchi traumatici e garantiscano ai soggetti
interessati una serenità di vita.
A tale fine la proposta di legge prevede un complesso di
misure in modo da offrire, in primo luogo ai genitori, una
gamma di possibili alternative.
Va peraltro osservato che la proposta di legge prende le
mosse da due vincoli, il primo dei quali è costituito dalla
necessità di ricorrere a soluzioni originali, per
l'impossibilità di avvalersi dei precedenti costituiti dalle
esperienze maturate in materia da altri Paesi, peraltro in
qualche caso con esiti ampiamente positivi.
Ciò vale, in particolare, per l'esperienza della Germania,
dove si è proceduto alla costituzione, con adesione
obbligatoria, di specifici fondi, in parte pubblici e in parte
privati, per l'assistenza ai soggetti non autosufficienti.
Il sistema assicura, secondo i casi, la prestazione di
assistenza residenziale ovvero domiciliare. Nell'ambito
dell'assistenza domiciliare, i beneficiari possono scegliere
tra prestazioni in natura ovvero assegni in denaro. Il sistema
si articola in Casse finanziate con contributi a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
L'esperienza tedesca, che pure ha consentito di assicurare
una soddisfacente tutela a un numero notevole di soggetti non
autosufficienti, non potrebbe tuttavia essere recepita nel
nostro Paese a causa del livello già molto elevato degli oneri
contributivi e assistenziali gravanti sui lavoratori e sulle
imprese.
Il secondo vincolo da cui non si è ritenuto di poter
prescindere è costituito dall'esigenza di evitare di scaricare
ingenti costi sulla finanza pubblica. Allo scopo di realizzare
lo stesso risultato raggiunto in altri Paesi, e in particolare
in Germania, senza aumentare la pressione fiscale e la spesa
pubblica, si è quindi dovuto ricorrere a differenti soluzioni,
in qualche caso con una forte valenza innovativa.
La proposta di legge cerca, in particolare, di offrire
alle famiglie in cui siano presenti soggetti portatori di
gravi handicap la possibilità di avvalersi di strumenti
di tutela che possano garantire adeguate risorse finanziarie
anche quando non dovessero essere in vita i genitori, tuttavia
limitando il sacrificio imposto all'erario.
A questo scopo si è inteso prospettare il ricorso, a
condizioni più favorevoli di quelle ordinarie, agli strumenti
della previdenza integrativa (fondi pensione e contratti di
assicurazione), cui si accompagna la previsione della facoltà
di effettuare accantonamenti presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) per la costituzione di rendite a
favore dei propri figli portatori di handicap gravi, per
quei soggetti che preferiscono forme di utilizzo dei propri
risparmi meno rischiose. Carattere più tipicamente
assistenziale assumerebbe, poi, l'attività che sarebbe svolta
dal fondo di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, l'articolo 2 apporta alcune modifiche al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, finalizzate ad
incrementare la misura della detrazione fiscale sui premi
pagati per contratti di assicurazione che garantiscano una
rendita a favore dei soggetti portatori di handicap
gravi.
La misura della detrazione viene infatti portata dal 19 al
29 per cento e l'importo massimo sul quale applicare la
detrazione è elevato a 4.000 euro l'anno.
Sono poi rimosse alcune limitazioni previste dalla
normativa vigente relativamente all'importo massimo deducibile
per i contributi versati alla previdenza complementare dai
lavoratori dipendenti. Si stabilisce, quindi,
l'inapplicabilità dei requisiti di età richiesti per il
diritto alla pensione.
L'articolo 3 esenta dalla tassazione le anticipazioni o
gli acconti del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti che siano finalizzate al pagamento di premi
assicurativi a favore dei soggetti portatori di handicap
gravi. In questo modo i genitori dei soggetti interessati
potranno predisporre le condizioni affinché i rispettivi figli
possano percepire una rendita alla loro morte.
All'articolo 4 è prevista, quale misura alternativa, la
possibilità di effettuare versamenti presso un'apposita
gestione speciale con contabilità separata di cui si prevede
l'istituzione. Tale possibilità è rivolta a quei genitori che
preferiscono affidare ad un ente pubblico (nel caso specifico,
l'INPS), piuttosto che ad intermediari privati, i risparmi
destinati alla costituzione di una rendita a favore dei propri
figli. Ai versamenti sarebbe garantito un rendimento annuo
contenuto entro la misura dell'incremento del livello dei
prezzi con la maggiorazione di 0,25 punti percentuali.
L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di un fondo di solidarietà
per i soggetti portatori di handicap gravi.
Il fondo sarebbe chiamato ad erogare un assegno mensile di
importo pari a 516 euro ai soggetti portatori di
handicap gravi il cui nucleo familiare di appartenenza
percepisca un reddito complessivo non superiore alla soglia di
povertà.
Allo scopo di evitare che gli oneri derivanti
dall'erogazione del conto gravino interamente sulla finanza
pubblica si sono stabilite due misure di salvaguardia. Con la
prima si prevede che l'ammontare complessivo degli assegni
erogabili non possa comunque eccedere le disponibilità del
fondo. Con la seconda, prevista all'articolo 6, si è stabilito
che il fondo sia finanziato, oltre che mediante parziale
utilizzo delle disponibilità del fondo nazionale per le
politiche sociali, con erogazioni liberali effettuate da
persone fisiche o società. A favore di tali erogazioni è
stabilito un regime fiscale agevolato.
Gli articoli da 7 a 11 recano un complesso di disposizioni
volte a consentire la costituzione di un trust in favore
di soggetti portatori di handicap gravi.
L'utilizzo dello strumento del trust trae origine
dall'esperienza di altri Paesi, in particolare di quelli
anglosassoni, che a tale figura hanno fatto ampio ricorso tra
le altre cose allo scopo di tutelare categorie di cittadini
più deboli. E' infatti assai diffusa la pratica di istituire
charitable trust anche al fine di sostenere i soggetti
più deboli, promuovendone la formazione e l'educazione ovvero,
più in generale, di assicurare loro condizioni di vita
dignitose.
Attraverso la costituzione in trust, i genitori dei
soggetti interessati potrebbero assicurarsi l'integrità del
proprio patrimonio, che verrebbe gestito allo scopo specifico
di tutelare i beneficiari. Merita ricordare che nel nostro
ordinamento il trust è già utilizzabile in forza del
recepimento della Convenzione de L'Aja del 1985 (legge n. 364
del 1989). Persistono tuttavia alcuni impedimenti,
prevalentemente di carattere fiscale, che sino ad oggi hanno
ostacolato un utilizzo più intenso di questo strumento. La
proposta di legge si prefigge, appunto, di rimuovere tali
ostacoli.
L'articolo 12 prevede lo stanziamento di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 allo scopo di
finanziare interventi di sostegno alla formazione e all'avvio
di attività imprenditoriali di giovani compresi tra i 18 e i
35 anni con almeno il 50 per cento di invalidità. Si tratta,
in sostanza, di una versione aggiornata degli incentivi volti
a sostenere il cosiddetto "autoimpiego" che hanno già prodotto
risultati positivi con riferimento ad altre categorie di
soggetti.
Da ultimo, l'articolo 13 reca alcune modifiche alla
normativa vigente in materia di incentivi per i familiari che
prestano assistenza a favore di disabili, ampliando le ipotesi
e l'ambito dei soggetti ai quali, in caso di assenza o di
impossibilità dei genitori, è consentita la fruizione di
congedi parentali.
La presente proposta di legge non pretende di rispondere
in maniera esaustiva a tutti i problemi derivanti dalla
condizione di handicap grave. Si tratta, piuttosto, di
fornire un primo contributo ad un ampio confronto politico su
un tema di così ampia importanza.
E' quindi auspicabile che quanto prima essa possa
costituire oggetto di un approfondito esame in sede
parlamentare, in modo da apportare, possibilmente con il più
largo consenso possibile, le modifiche all'ordinamento vigente
che risultino utili.