XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3757
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a
favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di
handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando si trovino privi dei
genitori o comunque dell'assistenza di familiari
conviventi.
Art. 2.
(Incentivi per lo sviluppo delle forme pensionistiche e
assicurative complementari e individuali).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, dopo il comma
1-quater, è inserito il seguente:
"1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, in
deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera f), un
importo pari al 29 per cento delle spese qualora i contratti
di assicurazione abbiano ad oggetto la costituzione di una
rendita vitalizia a favore di figli, fiscalmente a carico
portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul
quale è applicata la detrazione non può, in ogni caso, essere
superiore a 4.000 euro annui";
b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo
13-bis, sono premesse le seguenti parole: "salvo quanto
disposto dal comma 1-quinquies,";
c) alla lettera e-bis) del comma 1
dell'articolo 10, è aggiunto il seguente periodo: "Sui
contributi versati alle forme pensionistiche complementari e
individuali stipulate a favore di figli, fiscalmente a carico,
portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si applicano
i limiti di cui al secondo periodo".
2. Ai contratti stipulati a favore di soggetti portatori
di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'adesione a forme
pensionistiche complementari e individuali di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, non si applicano i requisiti di età e di
partecipazione al fondo previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3,
del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, sono stabilite le caratteristiche alle quali
devono rispondere i contratti di cui all'articolo
13-bis, comma 1-quinques, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1,
lettera a), del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
condizione che la rendita derivante dal contratto di
assicurazione ovvero la prestazione pensionistica non siano
convertite in capitale.
Art. 3.
(Versamento delle anticipazioni
di trattamento di fine rapporto).
1. All'articolo 17, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'anticipazione e gli
acconti del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti, destinati al pagamento di premi assicurativi
finalizzati alla costituzione di una rendita vitalizia ovvero
al pagamento di contributi alle forme pensionistiche
complementari e individuali ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, a favore
di figli fiscalmente a carico portatori di handicap
gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non sono soggette a tassazione neppure
in sede di conguaglio".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
condizione che la rendita derivante dal contratto di
assicurazione ovvero la prestazione pensionistica non siano
convertite in capitale.
Art. 4.
(Istituzione di una gestione speciale per i soggetti
portatori di handicap gravi).
1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è istituita una gestione speciale con contabilità
separata per l'erogazione di rendite a favore dei soggetti
portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. L'erogazione della rendita di cui al comma 1 è
subordinata al versamento presso la gestione di contributi,
relativi a ciascun soggetto interessato.
3. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il
comma 1-quinquies, introdotto dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), della presente legge, è aggiunto il
seguente:
"1-sexies. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 23 per cento delle somme versate, a titolo di
contributi per la costituzione di conti individuali a favore
di figli, fiscalmente a carico, alla gestione speciale con
contabilità separata per l'erogazione di rendite a favore dei
soggetti portatori di handicap gravi ai sensi
dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'importo sul quale è applicata le detrazioni non può, in ogni
caso, essere superiore a 2.500 euro".
4. Sui contributi versati ai sensi del presente articolo è
garantito un rendimento annuo pari alla misura dell'incremento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
e operai calcolato dall'ISTAT maggiorato di 0,25 punti.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
attuative del presente articolo, ivi compresi i criteri
attuariali per la determinazione dell'importo della rendita da
corrispondere in presenza dei requisiti previsti.
Art. 5.
(Fondo di solidarietà per i soggetti
portatori di handicap gravi).
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo di solidarietà per i soggetti
portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma
1 e concesso a favore dei soggetti portatori di handicap
gravi, privi dei genitori, un assegno mensile di importo pari
a 516 euro.
3. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 2 i
soggetti per i quali il reddito complessivo del nucleo
familiare di appartenenza non sia superiore alla soglia di
povertà stabilita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
4. Per accedere alle prestazioni del Fondo di cui al comma
1, il tutore, il curatore o il trustee del soggetto
interessato, nominato ai sensi dell'articolo 7, presentano
apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo le modalità da stabilire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. In ogni caso, l'importo complessivo degli assegni
erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 non può eccedere,
per ogni annualità, l'ammontare delle disponibilità del fondo
medesimo.
Art. 6.
(Finanziamento del Fondo di solidarietà per i soggetti
portatori di handicap gravi).
1. Il Fondo di cui all'articolo 5 è alimentato mediante
parziale utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché mediante i proventi
derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma
1-septies dell'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 2 del presente articolo.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, dopo il comma
1-sexies, introdotto dall'articolo 4, comma 3, lettera
a), della presente legge, è aggiunto il seguente:
"1-septies. Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 23 per cento delle erogazioni liberali a
favore del Fondo di solidarietà per i soggetti portatori di
handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul quale è applicata
la detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a 6.000
euro";
b) all'articolo 91-bis, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae sino a
concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 23 per cento dell'onere di cui all'articolo
13-bis, comma 1-septies".
3. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui all'articolo 5.
Art. 7.
(Trust in favore di soggetti disabili)
1. In attuazione dell'articolo 11 della Convenzione sulla
legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento,
fatta a L'Aia il 1^ luglio 1985, e resa esecutiva con legge 16
ottobre 1989, n. 364, è ammessa la costituzione di un
trust in favore di soggetti portatori di handicap
gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. Il trust si considera in favore di soggetti di
cui al comma 1 qualora l'atto istitutivo:
a) imponga al trustee di destinare ogni
reddito del trust alla cura, al mantenimento e al
sostegno di uno o più soggetti portatori di handicap
gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
b) sia redatto in lingua italiana e abbia forma
autentica;
c) contenga l'accettazione del trustee;
d) consenta al trustee di alienare i beni in
trust ove l'alienazione appaia necessaria per le
finalità di cui alla lettera a);
e) nomini uno o più soggetti ai quali sia
attribuito il diritto di pretendere dai trustee
l'adempimento di ogni obbligazione derivante dall'atto
istitutivo, dalla presente legge e da ogni altra disposizione
vigente in materia;
f) abbia una durata non inferiore a quella della
vita del soggetto o dei soggetti disabili in favore dei quali
è istituito.
Art. 8.
(Svolgimento dei servizi).
1. Nella prestazione dei servizi il trustee deve
comportarsi con diligenza e correttezza, svolgere una sana
amministrazione dei beni costituiti in trust e adottare
misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti
interessati.
Art. 9.
(Disposizioni processuali).
1. Il tribunale in camera di consiglio:
a) pronuncia la revoca del trustee, in caso
di inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 7,
comma 2, lettere a) e c);
b) nomina nel caso di cui alla lettera a) un
nuovo trustee.
2. Il ricorso può essere proposto dal soggetto portatore
di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal soggetto di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera e), e da chiunque vi
abbia interesse.
3. In deroga alle disposizioni del codice di procedura
civile, è competente il tribunale del luogo di residenza del
soggetto portatore di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Art. 10.
(Agevolazioni in materia di imposta
di registro).
1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito
il seguente:
"Art. 9-bis. - 1. Per tutti gli atti di natura
traslativa compiuti dal trustee o in favore del
trustee, relativamente ai trust il cui scopo
esclusivo è il sostegno ai soggetti portatori di
handicap gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104: imposta in misura fissa".
2. All'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "; atti pubblici
e scritture private autenticate aventi per oggetto
l'istituzione di trust, la nomina o la revoca di un
trustee, l'accettazione dell'ufficio da parte del
trustee, le sue dimissioni".
3. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il
seguente:
"2-ter. Per la trascrizione di tutti gli atti di
natura traslativa compiuti dal trustee o in favore del
trustee, relativamente ai trust il cui scopo
esclusivo è il sostegno ai soggetti portatori di
handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104: imposta in misura fissa".
4. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le
volture eseguite in dipendenza degli atti indicati
nell'articolo 2, comma 2-ter".
Art. 11.
(Disposizioni in materia di imposte
sui redditi).
1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi
derivanti dai beni costituiti in trust si considerano
conseguiti dal medesimo trust. Il trustee applica
le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
2. Il trasferimento senza corrispettivo di beni o diritti
al trustee nel caso di trust in favore di soggetti
portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non costituisce
realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando esso avviene in
ottemperanza a una disposizione di legge.
3. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"6-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi precedenti, il trasferimento a un trustee di beni
relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, non costituisce realizzo
di plusvalenze o minusvalenze qualora:
a) si tratta di un trust avente quale scopo
esclusivo il sostegno a soggetti portatori di handicap
gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
b) l'atto istitutivo del trust preveda la
restituzione di tali beni o di quelli esistenti nei
trust al suo termine;
c) il trasferente iscriva in bilancio una
immobilizzazione corrispondente ai costo fiscalmente
riconosciuto dei beni trasferiti".
Art. 12.
(Incentivi per la formazione e l'impiego dei soggetti
portatori di handicap).
1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, allo scopo di favorire
l'inserimento nel mondo dei lavoro dei soggetti di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, con almeno il 50 per cento di
invalidità riconosciuta.
2. Nel limite delle risorse di cui al comma 1, ai soggetti
di cui ai medesimo comma possono essere concessi i seguenti
benefìci:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati
per investimenti e in conto gestione;
b) attività di formazione e qualificazione
professionale;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione
degli investimenti e di avvio delle iniziative.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e delle attività produttive, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 13.
(Attività di assistenza a favore delle persone con
disabilità grave e dei loro familiari).
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
"Il coniuge, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa o nel caso in cui
si trovino nell'impossibilità di prestare assistenza, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap
in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano
titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, commi 1,
2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno
diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4
della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta".
Art. 14.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150
milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 15.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.