XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3757




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando si trovino privi dei genitori o comunque dell'assistenza di familiari conviventi.


Art. 2.

(Incentivi per lo sviluppo delle forme pensionistiche e
assicurative complementari e individuali).

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 13-bis, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

                "1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera f), un importo pari al 29 per cento delle spese qualora i contratti di assicurazione abbiano ad oggetto la costituzione di una rendita vitalizia a favore di figli, fiscalmente a carico portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul quale è applicata la detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a 4.000 euro annui";

                b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono premesse le seguenti parole: "salvo quanto disposto dal comma 1-quinquies,";

                c) alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10, è aggiunto il seguente periodo: "Sui contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali stipulate a favore di figli, fiscalmente a carico, portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo".
        2. Ai contratti stipulati a favore di soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'adesione a forme pensionistiche complementari e individuali di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, non si applicano i requisiti di età e di partecipazione al fondo previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993.
        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti di cui all'articolo 13-bis, comma 1-quinques, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che la rendita derivante dal contratto di assicurazione ovvero la prestazione pensionistica non siano convertite in capitale.


Art. 3.

(Versamento delle anticipazioni
di trattamento di fine rapporto).

        1. All'articolo 17, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'anticipazione e gli acconti del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti, destinati al pagamento di premi assicurativi finalizzati alla costituzione di una rendita vitalizia ovvero al pagamento di contributi alle forme pensionistiche complementari e individuali ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, a favore di figli fiscalmente a carico portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono soggette a tassazione neppure in sede di conguaglio".
        2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che la rendita derivante dal contratto di assicurazione ovvero la prestazione pensionistica non siano convertite in capitale.


Art. 4.

(Istituzione di una gestione speciale per i soggetti
portatori di handicap gravi).

        1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione speciale con contabilità separata per l'erogazione di rendite a favore dei soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        2. L'erogazione della rendita di cui al comma 1 è subordinata al versamento presso la gestione di contributi, relativi a ciascun soggetto interessato.
        3. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quinquies, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, è aggiunto il seguente:

            "1-sexies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento delle somme versate, a titolo di contributi per la costituzione di conti individuali a favore di figli, fiscalmente a carico, alla gestione speciale con contabilità separata per l'erogazione di rendite a favore dei soggetti portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul quale è applicata le detrazioni non può, in ogni caso, essere superiore a 2.500 euro".
        4. Sui contributi versati ai sensi del presente articolo è garantito un rendimento annuo pari alla misura dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT maggiorato di 0,25 punti.
        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo, ivi compresi i criteri attuariali per la determinazione dell'importo della rendita da corrispondere in presenza dei requisiti previsti.


Art. 5.

(Fondo di solidarietà per i soggetti
portatori di handicap gravi).

        1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo di solidarietà per i soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        2. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 e concesso a favore dei soggetti portatori di handicap gravi, privi dei genitori, un assegno mensile di importo pari a 516 euro.
        3. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 2 i soggetti per i quali il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non sia superiore alla soglia di povertà stabilita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
        4. Per accedere alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, il tutore, il curatore o il trustee del soggetto interessato, nominato ai sensi dell'articolo 7, presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. In ogni caso, l'importo complessivo degli assegni erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 non può eccedere, per ogni annualità, l'ammontare delle disponibilità del fondo medesimo.


Art. 6.

(Finanziamento del Fondo di solidarietà per i soggetti
portatori di handicap gravi).

        1. Il Fondo di cui all'articolo 5 è alimentato mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché mediante i proventi derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1-septies dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 2 del presente articolo.
        2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 13-bis, dopo il comma 1-sexies, introdotto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, è aggiunto il seguente:

                "1-septies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento delle erogazioni liberali a favore del Fondo di solidarietà per i soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo sul quale è applicata la detrazione non può, in ogni caso, essere superiore a 6.000 euro";

                b) all'articolo 91-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

                "1-bis. Dall'imposta lorda si detrae sino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 23 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-septies".
        3. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 5.


Art. 7.

(Trust in favore di soggetti disabili)

        1. In attuazione dell'articolo 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, fatta a L'Aia il 1^ luglio 1985, e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, è ammessa la costituzione di un trust in favore di soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        2. Il trust si considera in favore di soggetti di cui al comma 1 qualora l'atto istitutivo:

                a) imponga al trustee di destinare ogni reddito del trust alla cura, al mantenimento e al sostegno di uno o più soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

                b) sia redatto in lingua italiana e abbia forma autentica;
                c) contenga l'accettazione del trustee;
                d) consenta al trustee di alienare i beni in trust ove l'alienazione appaia necessaria per le finalità di cui alla lettera a);

                e) nomini uno o più soggetti ai quali sia attribuito il diritto di pretendere dai trustee l'adempimento di ogni obbligazione derivante dall'atto istitutivo, dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente in materia;

                f) abbia una durata non inferiore a quella della vita del soggetto o dei soggetti disabili in favore dei quali è istituito.

Art. 8.

(Svolgimento dei servizi).

        1. Nella prestazione dei servizi il trustee deve comportarsi con diligenza e correttezza, svolgere una sana amministrazione dei beni costituiti in trust e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.


Art. 9.

(Disposizioni processuali).

        1. Il tribunale in camera di consiglio:

                a) pronuncia la revoca del trustee, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e c);

                b) nomina nel caso di cui alla lettera a) un nuovo trustee.

        2. Il ricorso può essere proposto dal soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal soggetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e da chiunque vi abbia interesse.
        3. In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, è competente il tribunale del luogo di residenza del soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Art. 10.

(Agevolazioni in materia di imposta
di registro).

        1. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

        "Art. 9-bis. - 1. Per tutti gli atti di natura traslativa compiuti dal trustee o in favore del trustee, relativamente ai trust il cui scopo esclusivo è il sostegno ai soggetti portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: imposta in misura fissa".
        2. All'articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto l'istituzione di trust, la nomina o la revoca di un trustee, l'accettazione dell'ufficio da parte del trustee, le sue dimissioni".
        3. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        "2-ter. Per la trascrizione di tutti gli atti di natura traslativa compiuti dal trustee o in favore del trustee, relativamente ai trust il cui scopo esclusivo è il sostegno ai soggetti portatori di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104: imposta in misura fissa".

        4. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati nell'articolo 2, comma 2-ter".


Art. 11.

(Disposizioni in materia di imposte
sui redditi).

        1. I redditi, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dai beni costituiti in trust si considerano conseguiti dal medesimo trust. Il trustee applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
        2. Il trasferimento senza corrispettivo di beni o diritti al trustee nel caso di trust in favore di soggetti portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze quando esso avviene in ottemperanza a una disposizione di legge.
        3. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, il trasferimento a un trustee di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze qualora:

                a) si tratta di un trust avente quale scopo esclusivo il sostegno a soggetti portatori di handicap gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

                b) l'atto istitutivo del trust preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti nei trust al suo termine;

                c) il trasferente iscriva in bilancio una immobilizzazione corrispondente ai costo fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti".


Art. 12.

(Incentivi per la formazione e l'impiego dei soggetti
portatori di handicap).

        1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo dei lavoro dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con almeno il 50 per cento di invalidità riconosciuta.
        2. Nel limite delle risorse di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai medesimo comma possono essere concessi i seguenti benefìci:

                a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per investimenti e in conto gestione;

                b) attività di formazione e qualificazione professionale;
                c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.


Art. 13.

(Attività di assistenza a favore delle persone con
disabilità grave e dei loro familiari).

        1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: "Il coniuge, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa o nel caso in cui si trovino nell'impossibilità di prestare assistenza, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta".


Art. 14.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 15.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione