XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3751
Onorevoli Colleghi! - Dai dati disponibili risulta che
in Europa le famiglie italiane sono al primo posto per il
costo complessivo relativo al consumo domestico di gas metano,
con una imposizione fiscale del 20 per cento superiore alla
media europea, mentre sono nella media per il costo della
materia prima.
Le bollette sul consumo domestico del gas metano nel
nostro Paese, oltre ad essere fra le più costose d'Europa sono
anche quelle peggio strutturate.
Sebbene siano previsti due distinti tipi di contratti di
erogazione del gas metano: per uso cucina e acqua calda (con
aliquota IVA al 10 per cento) e per riscaldamento (con
aliquota IVA al 20 per cento), di fatto, per entrambi gli usi,
l'imposta è unificata a quella più alta del 20 per cento.
Questo perché, per fruire dell'aliquota IVA agevolata, gli
utenti dovrebbero fare due distinti contratti di fornitura del
gas metano, il primo per i consumi relativi alla cottura dei
cibi e alla produzione di acqua calda, il secondo per il
riscaldamento. In pratica questa possibilità è vanificata
proprio dai costi di una doppia contrattazione e dall'ingombro
di due distinti contatori. Così che la maggior parte degli
utenti, avendo un solo contatore ad uso promiscuo (cioè unico
per qualsiasi tipo di consumo) paga sempre l'aliquota IVA più
alta.
Questa aliquota, pari al 20 per cento, e fra le più alte
in Europa, inoltre gli italiani pagano anche una "tassa sulla
tassa", ovvero l'IVA sulle stesse imposte.
Infatti, in base alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977, la base imponibile per il calcolo dell'IVA
è costituita anche da "imposte, dazi, tasse e prelievi, ad
eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto", vale a
dire che il consumatore paga l'IVA anche sulle imposte e sulle
tasse che gravano sui consumi di gas metano. Tale balzello,
anche se di origine comunitaria, rappresenta una vessazione
ingiusta e anomala perpetuata ai danni dei consumatori con il
solo scopo di aumentare il prelievo fiscale.
Questa situazione ha determinato la protesta delle
associazioni dei consumatori e dei cittadini che con diverse
iniziative chiedono, in sostanza, di riformare la struttura
tariffaria attuale.
La presente proposta di legge è uno dei modi concreti con
i quali si può conseguire tale risultato avendo come obiettivo
quello di sanare errori normativi che hanno creato gravi e
immotivati danni economici agli utenti.
La proposta di legge vuole anche costituire un elemento di
supporto ad analoghe iniziative già in atto per sottolinearne
l'urgenza e aumentarne l'efficacia dell'azione.
Con l'articolo 1 si dispone la sostituzione del numero
127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, includendo nei consumi di gas metano
cui si applica l'aliquota del 10 per cento anche il
riscaldamento ed eliminando il riferimento alla tariffa T1.
Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni, introducendo fra le esclusioni dal
computo della base imponibile dell'IVA, nel solo caso dei
consumi domestici di gas metano, imposte di produzione e di
consumo.