XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3751
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Unificazione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui
consumi domestici di gas metano).
1. Il numero 127-bis) della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"127-bis) somministrazione di gas metano usato come
combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione
di acqua calda e per riscaldamento; somministrazione, tramite
reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi
domestici di cottura dei cibi, per produzione di acqua calda e
per riscaldamento; gas di petroli liquefatti contenuti o
destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in
qualsiasi fase della commercializzazione".
Art. 2.
(Esclusioni dal computo della
base imponibile).
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"5-bis) le imposte di produzione e di consumo nonché
le addizionali regionali gravanti sulle cessioni di gas metano
e di gas di petrolio liquefatti per gli usi domestici indicati
al numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata
al presente decreto".