XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3751




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Unificazione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui
consumi domestici di gas metano).


        1. Il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura dei cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della commercializzazione".


Art. 2.

(Esclusioni dal computo della
base imponibile).


        1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

        "5-bis) le imposte di produzione e di consumo nonché le addizionali regionali gravanti sulle cessioni di gas metano e di gas di petrolio liquefatti per gli usi domestici indicati al numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al presente decreto".



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