XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3750




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a rendere giustizia di una intollerabile sperequazione che il legislatore ha attuato nei confronti di una parte del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia.
        La normativa vigente in materia di trattamento economico riservato agli appartenenti ai singoli corpi delle Forze di polizia, infatti, prevede una differenziazione nell'attribuzione dell'emolumento pensionabile tra i soggetti, che non risulta essere prevista nella legge delega attraverso la quale il Governo ha proceduto a disciplinare il rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonché il riordino delle carriere e dei trattamenti economici; anzi scopo della legge delega - legge 6 marzo 1992, n. 216 - era quello, fermi restando i compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, di conseguire una disciplina omogenea della materia.
        Nell'anno 2001 è stato introdotto un emolumento pensionabile riservato ai vice brigadieri o ai vice sovrintendenti con una anzianità di servizio nel grado pari a tre anni e sei mesi; un emolumento annuo di 370.000 lire pari a 191,08 euro, ovviamente lordi. E' una cifra esigua, il cui valore è in massima parte commisurato al riconoscimento di una anzianità di servizio.
        Come già detto i destinatari di questa piccola guarentigia sono i vice sovrintendenti in forza al Corpo forestale dello Stato, quelli in forza al Corpo di polizia penitenziaria e quelli in forza alla Polizia di Stato; essa è, inoltre, riconosciuta ai vice brigadieri in forza nel Corpo della guardia di finanza, a quelli in forza all'Arma dei carabinieri ed ai sergenti delle Forze armate.
        Esiste, però, fra i vari Corpi una differenziazione ben netta relativamente alla conservazione dell'aumento nel passaggio da un grado all'altro o nel caso di un incremento di retribuzione: al conseguimento della qualifica superiore, infatti, che comporta complessivamente un incremento economico pari a 246 euro lordi annui, detto emolumento viene riassorbito in quanto a tutti è riconosciuto il medesimo livello con l'aggiunta di uno scatto. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri e i sergenti dell'Esercito, però, conservano anche l'emolumento in quanto la normativa vigente a essi relativa prevede che l'emolumento venga riassorbito unicamente in caso di accesso al livello retributivo superiore e non già anche con lo scatto gerarchico riconosciuto nel medesimo livello.
        Così non avviene, invece, per coloro che appartengono agli altri Corpi delle Forze di polizia; il perché di questa incredibile discriminazione non può essere rintracciato nella precisa volontà del legislatore ed ecco, dunque, l'opportunità - anzi la necessità - di porvi rimedio nella certezza che così facendo si ristabilisca il godimento di un diritto sinora calpestato.




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