XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3750




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Personale della Polizia di Stato).

        1. Il comma 1 dell'articolo 24-quinquies.1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".


Art. 2.

(Personale del Corpo di polizia
penitenziaria).

        1. Il comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio inferiore a "buono", è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 di euro annui lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".


Art. 3.

(Personale del Corpo
forestale dello Stato).

        1. Il comma 1-ter dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è sostituito dal seguente:

        "1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dello stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".


Art. 4.

(Personale del Corpo della guardia
di finanza).

        1. Il comma 2 dell'articolo 73-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è sostituito dal seguente:

        "2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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