XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3750
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Personale della Polizia di Stato).
1. Il comma 1 dell'articolo 24-quinquies.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che,
nei due anni precedenti, abbiano riportato un giudizio non
inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più
grave della deplorazione, è attribuito un emolumento
pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la
tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore".
Art. 2.
(Personale del Corpo di polizia
penitenziaria).
1. Il comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che
nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione più
grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio
inferiore a "buono", è attribuito un emolumento pensionabile
di 191,08 di euro annui lordi, valido anche per la tredicesima
mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile
all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore".
Art. 3.
(Personale del Corpo
forestale dello Stato).
1. Il comma 1-ter dell'articolo 49 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è sostituito dal
seguente:
"1-ter. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto
tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che
nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non
inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione
disciplinare più grave della sospensione dello stipendio
superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento
pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido anche per la
tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita,
riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo
superiore".
Art. 4.
(Personale del Corpo della guardia
di finanza).
1. Il comma 2 dell'articolo 73-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è sostituito dal
seguente:
"2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni
e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente
abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e
che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione
disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito
un emolumento pensionabile di 191,08 euro annui lordi, valido
anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di
buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello
retributivo superiore".
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.