XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3749
Onorevoli Colleghi! - L'ampio consenso parlamentare che
ha consentito la conversione con modifiche dei decreti-legge
emanati dal Governo per fronteggiare i gravi rischi connessi
al fenomeno del terrorismo internazionale e alla ritrovata
capacità di aggressione criminale dei gruppi eversivi interni,
tragicamente rivelata dagli omicidi dei professori Massimo
D'Antona e Marco Biagi e dai fatti verificatisi sul treno
Roma-Firenze lo scorso 2 marzo e conclusisi con l'omicidio
dell'ispettore della Polfer Emanuele Petri, con la morte del
terrorista Mario Galesi e l'arresto di Nadia Desdemona Lioce,
consente di auspicare che analoga convergenza possa
realizzarsi intorno all'obiettivo, che con la presente
proposta di legge si persegue, di assicurare, secondo criteri
di effettività, il coordinamento nazionale delle indagini in
questa delicata materia.
E' noto che con il comma 3-quater dell'articolo 51
del codice di procedura penale, introdotto dal decreto-legge
18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2001, n. 438, si è attribuita la
legittimazione investigativa in materia di reati con finalità
di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale
alle sole procure della Repubblica aventi sede nel capoluogo
del distretto. Si tratta di una novità rilevante, ma
all'effetto di semplificazione del sistema conseguito in tal
modo non si è accompagnata una altrettanto necessaria modifica
delle regole in tema di coordinamento interdistrettuale delle
indagini.
Il sistema attualmente previsto, infatti, in quanto ancora
articolato intorno alla figura dei procuratori generali presso
la corte d'appello ed allo strumento dell'articolo
118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, appare largamente
inadeguato rispetto alla complessità dei compiti e
all'intensità delle istanze di effettività del coordinamento
investigativo, che connotano l'azione di contrasto di così
gravi fenomeni criminosi, in sé sempre più caratterizzati
dalla estrema mobilità territoriale dei gruppi terroristici e
delle risorse destinate a fini delittuosi.
Pur senza considerare le diffuse condizioni di non
significativo esercizio delle funzioni di coordinamento
investigativo dei procuratori generali e l'inadeguatezza delle
strutture a disposizione dei relativi uffici, la debolezza
intrinseca del relativo apparato normativo appare evidente ove
si consideri che, se più indagini collegate si svolgono in
distretti diversi, l'effettività del coordinamento resta
affidata alla mera possibilità di promuovere (attraverso le
comunicazioni e le eventuali riunioni previste dal citato
articolo 118-bis) intese spontanee fra le procure
interessate.
Né, in caso di perdurante crisi del coordinamento, i
procuratori generali possono assicurare il suo effettivo
superamento attraverso lo strumento dell'avocazione, poiché
tale potere può essere esercitato soltanto da ciascuno di essi
in relazione all'indagine che si svolge nel singolo distretto,
con la conseguente, mera riproduzione di una pluralità di
organi operanti in ambito distrettuale e senza alcun
coordinamento sul piano nazionale.
All'apprezzamento della gravità delle conseguenze di una
situazione siffatta concorre la considerazione obiettiva che
le crisi di effettività del coordinamento fra i diversi uffici
distrettuali sono inevitabilmente destinate a proiettarsi sul
piano della cooperazione internazionale, potendo offrirsi alle
autorità degli altri Stati una molteplicità di interlocutori
in continua e potenzialmente irrimediabile sovrapposizione fra
loro, con effetti negativi, che è facile intuire, sulla
fluidità dei rapporti di collaborazione e sulla stessa
credibilità del nostro sistema giudiziario, oltre che
sull'efficacia complessiva della concertazione internazionale
degli sforzi repressivi.
Ne consegue la necessità di un centro unitario di
imputazione della funzione di coordinamento nazionale idoneo a
garantire l'effettività del coordinamento e, per tale via, la
completezza e la tempestività delle investigazioni in materia
di terrorismo.
Anche alla luce delle positive esperienze maturate nel
contrasto alla criminalità organizzata e in ragione dei
potenziali profili di collegamento dell'azione di questa con
le organizzazioni terroristiche, l'obiettivo di
razionalizzazione del sistema che intendiamo perseguire non
può che realizzarsi attraverso l'attribuzione dei compiti di
coordinamento alla Direzione nazionale antimafia. Riteniamo
perciò che la sfera di attribuzioni di questa debba essere
ampliata, in coerenza con il quadro di variazioni normative
introdotto con il citato decreto-legge n. 374 del 2001.
A dimostrazione dell'affinità tra le materie cui è
riferito il medesimo decreto-legge n. 374 del 2001 e quelle
alle quali si applicano i poteri di coordinamento della
Direzione nazionale antimafia va sottolineato, da un lato, che
il traffico internazionale di stupefacenti, da trent'anni fra
i principali elementi costitutivi della mafia e delle grandi
organizzazioni criminali, è divenuto anche una essenziale
fonte di alimentazione finanziaria di vari gruppi terroristici
internazionali e, dall'altro lato, che la criminalità
organizzata italiana è venuta assumendo in più occasioni e
specialmente nei primi anni '90 caratteri schiettamente
eversivi, come è stato recentemente riconosciuto dalla Suprema
Corte di cassazione nel confermare le sentenze di condanna
inflitte nei giudizi di merito agli imputati del processo
relativo alle stragi compiute a Firenze, Milano e Roma nel
1993, appunto con finalità di terrorismo e di eversione
dell'ordine democratico.
Alla giustificazione razionale della scelta che è alla
base della presente proposta di legge, concorrono anche motivi
di coerenza sistematica e di economia dell'apparato
istituzionale.
Anzitutto, occorre considerare che il decreto-legge 12
ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 dicembre 2001, n. 431, stabilisce che la
rappresentanza della Direzione nazionale antimafia fa parte
del Comitato di sicurezza finanziaria istituito al fine del
contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, con
ciò evidentemente riconoscendosi l'importanza di un apparato
conoscitivo e di capacità di analisi che derivano soltanto
dalla possibilità di una lettura unitaria delle dinamiche dei
mercati finanziari riconducibili a fenomeni criminali
complessi.
In secondo luogo, occorre tenere presente che alla
Direzione nazionale antimafia fa già capo un complesso e
costoso sistema informatico nel quale affluiscono i dati
relativi alle indagini svolte nei vari distretti giudiziari in
materia di criminalità organizzata e nel quale ben potrebbero,
rapidamente e senza costi di gestione aggiuntivi, confluire i
dati relativi ai procedimenti in materia di reati
terroristico-eversivi, correlativamente offrendosi agli uffici
inquirenti distrettuali la disponibilità di un patrimonio
conoscitivo essenziale al fine del proficuo ed effettivo
dispiegarsi del coordinamento delle rispettive indagini.
La linearità di questa integrazione dell'attuale quadro
normativo è indirettamente rivelata anche dalla semplicità
dell'innovazione normativa a tale fine destinata.
La presente proposta di legge, infatti, si compone di un
solo articolo, e contiene previsioni di modifica del solo
articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (dettato, appunto, in
tema di attribuzioni del procuratore nazionale antimafia),
oltre che delle norme della legge in tema di trattamento e di
gestione dei collaboratori di giustizia (decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82) che oggi attribuiscono ai procuratori
generali presso la corte d'appello specifiche funzioni.
Queste, infatti, per logica conseguenza dell'estensione alla
materia del terrorismo della funzione di coordinamento della
Direzione nazionale antimafia, dovrebbero essere riferite
all'organo di cui al citato articolo 76-bis
dell'ordinamento giudiziario.
Nessuna modifica di norme primarie è necessaria per
assicurare un'articolazione organizzativa dell'ufficio del
procuratore nazionale antimafia modulata alla luce delle nuove
attribuzioni.