XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3749




        Onorevoli Colleghi! - L'ampio consenso parlamentare che ha consentito la conversione con modifiche dei decreti-legge emanati dal Governo per fronteggiare i gravi rischi connessi al fenomeno del terrorismo internazionale e alla ritrovata capacità di aggressione criminale dei gruppi eversivi interni, tragicamente rivelata dagli omicidi dei professori Massimo D'Antona e Marco Biagi e dai fatti verificatisi sul treno Roma-Firenze lo scorso 2 marzo e conclusisi con l'omicidio dell'ispettore della Polfer Emanuele Petri, con la morte del terrorista Mario Galesi e l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, consente di auspicare che analoga convergenza possa realizzarsi intorno all'obiettivo, che con la presente proposta di legge si persegue, di assicurare, secondo criteri di effettività, il coordinamento nazionale delle indagini in questa delicata materia.
        E' noto che con il comma 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, si è attribuita la legittimazione investigativa in materia di reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale alle sole procure della Repubblica aventi sede nel capoluogo del distretto. Si tratta di una novità rilevante, ma all'effetto di semplificazione del sistema conseguito in tal modo non si è accompagnata una altrettanto necessaria modifica delle regole in tema di coordinamento interdistrettuale delle indagini.
        Il sistema attualmente previsto, infatti, in quanto ancora articolato intorno alla figura dei procuratori generali presso la corte d'appello ed allo strumento dell'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, appare largamente inadeguato rispetto alla complessità dei compiti e all'intensità delle istanze di effettività del coordinamento investigativo, che connotano l'azione di contrasto di così gravi fenomeni criminosi, in sé sempre più caratterizzati dalla estrema mobilità territoriale dei gruppi terroristici e delle risorse destinate a fini delittuosi.
        Pur senza considerare le diffuse condizioni di non significativo esercizio delle funzioni di coordinamento investigativo dei procuratori generali e l'inadeguatezza delle strutture a disposizione dei relativi uffici, la debolezza intrinseca del relativo apparato normativo appare evidente ove si consideri che, se più indagini collegate si svolgono in distretti diversi, l'effettività del coordinamento resta affidata alla mera possibilità di promuovere (attraverso le comunicazioni e le eventuali riunioni previste dal citato articolo 118-bis) intese spontanee fra le procure interessate.
        Né, in caso di perdurante crisi del coordinamento, i procuratori generali possono assicurare il suo effettivo superamento attraverso lo strumento dell'avocazione, poiché tale potere può essere esercitato soltanto da ciascuno di essi in relazione all'indagine che si svolge nel singolo distretto, con la conseguente, mera riproduzione di una pluralità di organi operanti in ambito distrettuale e senza alcun coordinamento sul piano nazionale.
        All'apprezzamento della gravità delle conseguenze di una situazione siffatta concorre la considerazione obiettiva che le crisi di effettività del coordinamento fra i diversi uffici distrettuali sono inevitabilmente destinate a proiettarsi sul piano della cooperazione internazionale, potendo offrirsi alle autorità degli altri Stati una molteplicità di interlocutori in continua e potenzialmente irrimediabile sovrapposizione fra loro, con effetti negativi, che è facile intuire, sulla fluidità dei rapporti di collaborazione e sulla stessa credibilità del nostro sistema giudiziario, oltre che sull'efficacia complessiva della concertazione internazionale degli sforzi repressivi.
        Ne consegue la necessità di un centro unitario di imputazione della funzione di coordinamento nazionale idoneo a garantire l'effettività del coordinamento e, per tale via, la completezza e la tempestività delle investigazioni in materia di terrorismo.
        Anche alla luce delle positive esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata e in ragione dei potenziali profili di collegamento dell'azione di questa con le organizzazioni terroristiche, l'obiettivo di razionalizzazione del sistema che intendiamo perseguire non può che realizzarsi attraverso l'attribuzione dei compiti di coordinamento alla Direzione nazionale antimafia. Riteniamo perciò che la sfera di attribuzioni di questa debba essere ampliata, in coerenza con il quadro di variazioni normative introdotto con il citato decreto-legge n. 374 del 2001.
        A dimostrazione dell'affinità tra le materie cui è riferito il medesimo decreto-legge n. 374 del 2001 e quelle alle quali si applicano i poteri di coordinamento della Direzione nazionale antimafia va sottolineato, da un lato, che il traffico internazionale di stupefacenti, da trent'anni fra i principali elementi costitutivi della mafia e delle grandi organizzazioni criminali, è divenuto anche una essenziale fonte di alimentazione finanziaria di vari gruppi terroristici internazionali e, dall'altro lato, che la criminalità organizzata italiana è venuta assumendo in più occasioni e specialmente nei primi anni '90 caratteri schiettamente eversivi, come è stato recentemente riconosciuto dalla Suprema Corte di cassazione nel confermare le sentenze di condanna inflitte nei giudizi di merito agli imputati del processo relativo alle stragi compiute a Firenze, Milano e Roma nel 1993, appunto con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
        Alla giustificazione razionale della scelta che è alla base della presente proposta di legge, concorrono anche motivi di coerenza sistematica e di economia dell'apparato istituzionale.
        Anzitutto, occorre considerare che il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, stabilisce che la rappresentanza della Direzione nazionale antimafia fa parte del Comitato di sicurezza finanziaria istituito al fine del contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, con ciò evidentemente riconoscendosi l'importanza di un apparato conoscitivo e di capacità di analisi che derivano soltanto dalla possibilità di una lettura unitaria delle dinamiche dei mercati finanziari riconducibili a fenomeni criminali complessi.
        In secondo luogo, occorre tenere presente che alla Direzione nazionale antimafia fa già capo un complesso e costoso sistema informatico nel quale affluiscono i dati relativi alle indagini svolte nei vari distretti giudiziari in materia di criminalità organizzata e nel quale ben potrebbero, rapidamente e senza costi di gestione aggiuntivi, confluire i dati relativi ai procedimenti in materia di reati terroristico-eversivi, correlativamente offrendosi agli uffici inquirenti distrettuali la disponibilità di un patrimonio conoscitivo essenziale al fine del proficuo ed effettivo dispiegarsi del coordinamento delle rispettive indagini.
        La linearità di questa integrazione dell'attuale quadro normativo è indirettamente rivelata anche dalla semplicità dell'innovazione normativa a tale fine destinata.
        La presente proposta di legge, infatti, si compone di un solo articolo, e contiene previsioni di modifica del solo articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (dettato, appunto, in tema di attribuzioni del procuratore nazionale antimafia), oltre che delle norme della legge in tema di trattamento e di gestione dei collaboratori di giustizia (decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82) che oggi attribuiscono ai procuratori generali presso la corte d'appello specifiche funzioni. Queste, infatti, per logica conseguenza dell'estensione alla materia del terrorismo della funzione di coordinamento della Direzione nazionale antimafia, dovrebbero essere riferite all'organo di cui al citato articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario.
        Nessuna modifica di norme primarie è necessaria per assicurare un'articolazione organizzativa dell'ufficio del procuratore nazionale antimafia modulata alla luce delle nuove attribuzioni.




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