XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3749
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 6 dell'articolo 76-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in
relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma
3-quater, del medesimo codice".
2. Le funzioni attribuite dal decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, al procuratore
generale presso la corte d'appello sono esercitate dal
procuratore nazionale antimafia.
3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo non
si applicano nei casi previsti dall'articolo 16-septies
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.