XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3749




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 6 dell'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del medesimo codice".
        2. Le funzioni attribuite dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, al procuratore generale presso la corte d'appello sono esercitate dal procuratore nazionale antimafia.
        3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.



Frontespizio Relazione