XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3747
Onorevoli Colleghi! - I ricercatori universitari sono
divenuti tali in base al decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, previo concorso nazionale, che ha
conferito tale ruolo a figure precariali antecedenti che
avevano svolto, per numerosi anni, attività didattica e di
ricerca e, per facoltà medica, anche di assistenza: assegnisti
dell'allora Ministero della pubblica istruzione, borsisti,
contrattisti, assistenti incaricati e medici interni,
riconosciuti dall'amministrazione dei singoli atenei.
Da anni una percentuale di ricercatori è divenuta, ai
sensi dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, previa
valutazione del curriculum scientifico, affidataria di
insegnamenti di corsi ufficiali presso corsi di laurea, corsi
di diploma universitario (attualmente lauree di I livello),
corsi di insegnamento loro affidati; essi, pertanto, svolgono
sedute di esame con relativa verbalizzazione e firma sui
verbali e sui libretti universitari e sono relatori di tesi di
laurea e di specializzazione. Alcuni di essi, inoltre, sono
stati nominati coordinatori di corso integrato e coordinatori
di semestre dai consigli dei corsi di laurea.
Il riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte da
questi ricercatori e il loro passaggio nel ruolo di professori
associati di seconda fascia non è più procrastinabile. Ciò
sancirebbe una realtà giuridica di cui hanno già beneficiato,
grazie al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
382 del 1980, altre figure che non solo non dovevano, ma non
potevano svolgere attività didattica e di ricerca.
Appare inoltre evidente che sostenere una prova didattica
da parte di coloro che da anni sono ufficialmente affidatari
di insegnamenti presso corsi ufficiali delle facoltà
universitarie rappresenta un non-senso in quanto annualmente i
consigli di facoltà dei corsi di laurea e delle scuole di
specializzazione ratificano tale incarico sulla base
dell'effettiva qualità della didattica effettuata. Resta
invece valido il giudizio di idoneità, sulla base di
un'attenta valutazione, da parte di una commissione
dell'ateneo presso cui il candidato ha svolto differenti
attività, del suo curriculum scientifico.
La presente proposta di legge mira, quindi, a far
transitare nel ruolo di professori associati di seconda
fascia, previo giudizio di idoneità, quei ricercatori in
possesso di alcuni requisiti fondamentali, ossia almeno venti
anni di anzianità giuridica nel ruolo e almeno cinque anni di
insegnamento in corsi di laurea, corsi di diploma
universitario (attualmente lauree di I livello), scuole di
specializzazione, scuole speciali e di perfezionamento
(quest'ultima figura è analoga ai precedenti professori
incaricati stabilizzati). Tale transito è giustificato dalle
seguenti considerazioni: 1) il numero limitato di coloro che
sono in possesso di tali requisiti; 2) il costo zero in
termini economici dell'operazione (vedere CIPUR: De
Universitate: L'istituzione Universitaria nel Terzo
Millennio- Quaderno n. 2 "(...) senza aggravio di spesa
per il Sistema Universitario Nazionale e con notevole
vantaggio economico per il Sistema Paese di circa 2.200 nuovi
ricercatori per immettere linfa nell'Università (...)".
L'attuazione di tale provvedimento sarebbe in grado di
produrre numerosi effetti positivi, tra i quali:
1) miglioramento del rapporto tra studenti e professori
con positiva ricaduta sulla qualità dell'insegnamento;
2) sana competizione tra i professori, continua
valutazione reciproca e conseguente "riduzione del divario - a
volte l'abisso - che separa il mondo accademico e il sistema
produttivo del Paese (...)";
3) utilizzazione di un cospicuo serbatoio di risorse
intellettuali, di esperienza di ricerca e di insegnamento, per
troppo tempo (22 anni) "congelato" in attesa del giusto
riconoscimento. Infatti i concorsi per accedere alle fasce
superiori sono stati pochissimi: a fronte di quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (1
concorso ogni biennio), ad esempio, nella facoltà di medicina
e chirurgia dell'università di Roma "La Sapienza" non ne fu
espletato alcuno fino all'anno accademico 1999/2000.
L'approvazione della presente proposta di legge, infine,
eviterebbe la demotivazione di una categoria di
ultracinquantenni che continuano a vedersi preclusa ogni
possibilità di progressione di carriera, con possibili
negative ricadute psicologiche sull'attività didattica,
scientifica e assistenziale.