XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3747
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I ricercatori universitari e le figure ad essi
equiparate in possesso di un'anzianitą giuridica pari ad
almeno venti anni e titolari di affidamenti o di supplenze
presso corsi di laurea, corsi di diploma o di specializzazione
universitari per almeno cinque anni sono inquadrati, anche in
sovrannumero, nel ruolo di professore associato di seconda
fascia, previa verifica scientifica effettuata dalle
rispettive facoltą.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.