XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3746
Onorevoli Colleghi! - La normativa che regola il
trattamento previdenziale in favore degli ingegneri e degli
architetti presenta numerosi aspetti problematici, e questo ha
dato luogo a un ampio contenzioso.
La disciplina ha subito - nel tempo - diverse modifiche al
fine di rendere sempre più completa la tutela per gli
associati; d'altro canto, però, gli interventi realizzati
hanno reso la materia ancor più disomogenea e generica.
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli
ingegneri e per gli architetti liberi professionisti nasce nel
1958; la legge n. 179 del 1958 prevedeva l'obbligo
d'iscrizione per tutti i professionisti, abilitati per legge
all'esercizio della libera professione, che risultavano
iscritti ai rispettivi albi.
L'iscrizione alla Cassa era consentita anche a quei
professionisti che risultavano assoggettati ad altre forme di
previdenza obbligatoria.
La legge 11 novembre 1971, n. 1046 modificava quanto
previsto dalla citata legge n. 179 del 1958 in relazione alla
duplice iscrizione per i professionisti iscritti ad altra
forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto
di lavoro subordinato o di altra attività, vietandola di
fatto, pur disciplinando la misura dei contributi dovuti in
caso di concorrente attività.
Per tutti gli anni ottanta, la Cassa - dando una
interpretazione restrittiva della norma - ha effettivamente
impedito ai professionisti esercitanti la libera professione e
assoggettati ad altra forma di previdenza di iscriversi alla
Cassa.
La legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni,
ha innovato completamente la materia prevedendo l'obbligo di
iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che
esercitano la professione con carattere di continuità e
ribadendo il divieto di iscrizione alla Cassa per i
professionisti iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro
subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Nulla veniva, invece, previsto per i professionisti già
titolari di pensione a seguito di cessazione di un rapporto di
lavoro subordinato; anche in questo caso il comportamento
della Cassa è risultato ambiguo: in un primo momento, infatti,
essa non ha proceduto a nuova iscrizione nei confronti dei
titolari di pensione di altro Istituto, mentre successivamente
essa ha iniziato le procedure d'iscrizione d'ufficio dei
professionisti già titolari di pensione di altro ente ai quali
veniva richiesto anche il pagamento dei contributi
arretrati.
La legge 11 ottobre 1990, n. 290, ha reso ancora più
difficile la posizione dei titolari di pensioni di altro ente:
essa, infatti, ha ribadito il divieto della duplice iscrizione
e ha introdotto ulteriori forme di penalizzazione.
Sulla scorta della normativa in materia, la Cassa ha
dunque tenuto un atteggiamento alquanto ambivalente e, cosa
ancora più grave, ha attuato una forma di discriminazione tra
coloro che sono titolari di contribuzione previdenziale presso
la Cassa stessa e i titolari di altre forme di previdenza;
ricordiamo che questi ultimi, non solo vengono ipso
facto iscritti alla Cassa nel momento in cui tornano ad
esercitare la professione ma hanno anche poche probabilità di
conseguire l'effettivo diritto alla pensione della Cassa
stessa in quanto non sono in grado di raggiungere il periodo
minimo di contribuzione di trent'anni.
Si fa rilevare inoltre, che il dovere di solidarietà, sul
quale si basano i sistemi previdenziali di categoria, risulta
comunque assicurato attraverso il versamento da parte dei
soggetti titolari di trattamento pensionistico di altro ente
del contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge
3 gennaio 1981, n. 6.
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di sanare la
disparità di trattamento attuata dalla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per gli ingegneri e per gli architetti
liberi professionisti. A questo fine l'articolo 1 prevede che
venga esteso il divieto di duplice iscrizione alla Cassa anche
ai titolari di trattamento pensionistico di altro ente;
l'articolo 2 dispone che nei confronti di questi ultimi, se
iscritti, il rapporto assicurativo con la Cassa è nullo e
improduttivo di effetti così come previsto per gli ingegneri e
gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro
subordinato; infine, al comma 2 dell'articolo 2, si dispone la
restituzione a questi soggetti - o in loro mancanza, agli
eredi - dei contributi versati alla Cassa la quale provvede in
modo automatico, senza cioè che sia necessaria una formale
richiesta in tale senso.