XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3746
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge
4 marzo 1958, n. 179, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 11 novembre 1971, n. 1046, il quinto comma dell'articolo
21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deve essere interpretato
nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli
architetti liberi professionisti coloro che sono giā iscritti
a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un
rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attivitā
esercitata, nel caso in cui sia in atto la contribuzione e per
la durata del relativo periodo, e nel caso in cui sia in atto
l'erogazione della prestazione pensionistica.
Art. 2.
1. L'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, č
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Il rapporto assicurativo dell'iscritto
che gode di trattamento pensionistico a carico di altro
istituto previdenziale č nullo e improduttivo di effetti ai
sensi esclusione disposta dal quinto comma dell'articolo 21
della legge 3 gennaio 1981, n. 6".
2. Gli eventuali contributi versati dai soggetti che si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 11
ottobre 1990, n. 290, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, o riscossi dalla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi
professionisti nei confronti dei medesimi soggetti devono
essere restituiti, maggiorati degli interessi al tasso legale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, la
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
ed architetti liberi professionisti provvede alla restituzione
ai soggetti interessati, o in mancanza, ai loro eredi, senza
la necessitā di specifica istanza o richiesta.