XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3746




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti coloro che sono giā iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attivitā esercitata, nel caso in cui sia in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo, e nel caso in cui sia in atto l'erogazione della prestazione pensionistica.


Art. 2.

        1. L'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, č sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - 1. Il rapporto assicurativo dell'iscritto che gode di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale č nullo e improduttivo di effetti ai sensi esclusione disposta dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6".
        2. Gli eventuali contributi versati dai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o riscossi dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti nei confronti dei medesimi soggetti devono essere restituiti, maggiorati degli interessi al tasso legale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti provvede alla restituzione ai soggetti interessati, o in mancanza, ai loro eredi, senza la necessitā di specifica istanza o richiesta.



Frontespizio Relazione