XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3742
Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge
nasce dalla consapevolezza che l'attuale normativa che
disciplina l'elezione del Parlamento europeo, la legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, limita
fortemente la possibilità per la regione Sardegna di esprimere
un parlamentare europeo.
Il sistema adottato, infatti, che attribuisce all'Italia
87 seggi su un totale di 626 deputati, prevede cinque
circoscrizioni con 23 seggi attribuiti all'Italia
nord-occidentale, 16 all'Italia nordorientale, 17 all'Italia
centrale, 21 all'Italia meridionale e 10 all'Italia insulare e
vede in un unico collegio elettorale riunite la Sardegna e la
Sicilia.
Le circoscrizioni elettorali così vaste limitano di fatto
la possibilità di esprimere direttamente un rappresentante nel
Parlamento europeo; il sistema elettorale, così come è
organizzato, privilegia quelle realtà a più alta incidenza
abitativa.
Infatti, già da due legislature, mentre la Sicilia esprime
6 parlamentari, la nostra regione non ottiene alcun seggio.
Questa consapevolezza, ormai comune a tutti i cittadini,
ha comportato un forte scoramento che rischia di tradursi in
disaffezione verso il voto. Numerosi consigli comunali e
organizzazioni culturali, capaci di una straordinaria
sensibilità autonomistica, hanno raccolto firme fra i
cittadini, espresso voti, promosso petizioni, per poter
partecipare con la nostra peculiare identità di popolo alla
costruzione di un'Europa più unita e più democratica, per
aprire canali di dialogo, di cooperazione e di pace.
Nel viaggio verso l'Europa delle regioni la Sardegna non
può essere esclusa e non è giusto che corra il rischio di
compromissione del rapporto diretto parlamentari-cittadini in
un momento in cui la comunità economica e monetaria diventa
comunità politica e mentre stiamo assistendo al passaggio
epocale della scrittura della prima Costituzione europea.
Va inoltre salvaguardato il principio di rappresentanza
per le regioni più disagiate ed in presenza
dell'insularità.
Infine c'è il problema della tutela delle minoranze
linguistiche, così come sancito dall'articolo 6 della
Costituzione e dalla Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 1^ febbraio
l995, resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302, così
come ribadito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482. Peraltro
la stessa Comunità europea ha prodotto un'ampia legislazione
sulla tutela delle minoranze linguistiche, a partire dalla
Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione
europea del 1975, per continuare con la risoluzione di Arfè
del 1981, la risoluzione di Kuijpers del 1987, la risoluzione
Killilea del 1994, per arrivare alla Carta delle lingue
regionali e minoritarie del 1992 ed infine alla citata
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
il cui articolo 15 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione
favoriscono la tutela delle minoranze nazionali per una
effettiva partecipazione alla vita culturale, sociale ed
economica degli Stati e della Comunità stessa.
Così il consiglio regionale della Sardegna ha
opportunamente inserito questo provvedimento legislativo
all'ordine del giorno dei propri lavori in occasione della
seduta statutaria, proprio per segnalare l'importanza
dell'argomento.
Ed il consiglio si è espresso favorevolmente
all'unanimità, con l'astensione dei tre rappresentanti di
Rifondazione Comunista, che hanno però espresso condivisione
per la portata politica dell'iniziativa legislativa.
Il testo proposto prevede la suddivisione dell'Italia, per
l'elezione dei propri rappresentanti nel Parlamento europeo,
in 21 circoscrizioni ciascuna corrispondente ad una regione e
alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, la garanzia
che anche le regioni a bassa consistenza demografica eleggano
un parlamentare, la riduzione del numero delle firme
necessarie per la presentazione delle liste, il richiamo
all'esigenza di salvaguardare la peculiare condizione di
minoranza linguistica e storica.