XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3742
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro
capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i
capoluoghi regionali. La regione Trentino Alto Adige è divisa
in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome
di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle
circoscrizioni elettorali.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma
il collegio unico nazionale.
3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati
dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
contemporaneamente al decreto di convocazione dei
comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si
effettua con le seguenti modalità:
a) si divide il numero degli abitanti della
Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti
all'Italia;
b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni
circoscrizione in cui sia presente una minoranza linguistica o
il cui numero di abitanti sia inferiore al quoziente di cui
alla lettera a);
c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre
circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste
ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia,
diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui
alla lettera b), e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 2.
1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, della
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali, fatta a Strasburgo il 1^ febbraio 1995, resa
esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15
dicembre 1999, n. 482, la rappresentanza della Sardegna nel
Parlamento europeo viene determinata in un collegio regionale
distinto ed è garantita oltre che su base geografica e
demografica anche per salvaguardare la peculiare condizione di
minoranza linguistica e storica.
Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
"La presentazione delle liste di candidati deve essere
sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da
non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da
non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di
abitanti".
2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, è abrogato.
Art. 4.
1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14 - 1. L'elettore può manifestare una sola
preferenza per uno dei candidati presenti nella lista
votata".
Art. 5.
1. La tabella A, allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni, è abrogata.