XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3741




        Onorevoli Colleghi! - "E' da tempo che l'opinione pubblica si mostra particolarmente sensibile ai profili della produttività dell'apparato giudiziario e del suo massimo impegno nella resa della giustizia. Si esprime, cioè, l'esigenza, condivisa da un ampio schieramento di forze politiche, che i componenti dell'ordine giudiziario non assumano incarichi suscettibili di incidere negativamente sulle esigenze del servizio. Si aggiunga che l'assunzione di incarichi extragiudiziali può anche compromettere i valori della indipendenza e della imparzialità del giudice".
        Con queste parole, ormai nel lontano giugno 1988, il Ministro di grazia e giustizia dell'epoca, onorevole Vassalli, iniziava la relazione al disegno di legge (atto Camera n. 2912) sulla nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari, focalizzando così le due precipue esigenze che il progetto normativo intendeva soddisfare.
        Da allora entrambe le esigenze sono indubbiamente divenute più pressanti: da una parte, alla luce degli innumerevoli episodi, qualche volta anche di rilievo penale, denunciati dalla stampa nazionale a proposito di collaudi, arbitrati ed altri incarichi di vario genere affidati a magistrati e della inopportunità - a dir poco - del loro conferimento (sugli effetti negativi dell'affidamento di siffatti incarichi ai magistrati si tratta ampiamente nella relazione della Commissione Scalfaro sui finanziamenti per la ricostruzione nelle zone terremotate); dall'altra, per l'aggravarsi dell'arretrato in tutti i settori di competenza delle varie magistrature (si pensi in particolare ai tempi medi del giudizio civile, di quello sul pubblico impiego e di quello pensionistico). Per contro il Parlamento non è riuscito ad approvare definitivamente una precisa disciplina in tema di incarichi dei magistrati che aveva già trovato un ampio consenso dei gruppi parlamentari.
        Un testo unificato (dei disegni di legge governativi n. 1996 e n. 2912 e di altri progetti di legge di iniziativa parlamentare), che aveva ad oggetto anche la responsabilità disciplinare dei magistrati, era stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nel marzo 1991 ed era in esame presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica (n. 2714) al momento dello scioglimento delle Camere.
        Nel corso delle due successive legislature sono stati presentati molti disegni e proposte di legge sulla falsariga del testo unificato senza peraltro approdare all'auspicato risultato di una nuova e completa regolamentazione della delicata materia. Alla fine della XI legislatura, al testo approvato in Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede legislativa è mancata solo la votazione finale.
        Nella XIII legislatura, un analogo disegno di legge governativo era stato approvato al Senato della Repubblica, ma, pur essendo stato esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, non è stato approvato in via definitiva.
        Con la presente iniziativa, ci si propone di portare a compimento il lavoro parlamentare intrapreso nella X e proseguito nella XI, XII e XIII legislatura, e di dare finalmente una compiuta disciplina degli incarichi extraistituzionali e della connessa materia delle incompatibilità dei magistrati.
        Anche al fine di favorire un iter parlamentare in tempi brevi, la presente proposta di legge riproduce in larga parte proprio il testo sul quale si era già ottenuto un vasto accordo tra i gruppi parlamentari nella XIII legislatura.
        Tra le scelte di rilievo vi è la previsione di un unico regime delle incompatibilità di funzioni per tutte le magistrature; si ripropone così la soluzione adottata originariamente con il testo unificato e ribadita nel testo esaminato dalla Camera dei deputati nella XI legislatura. Una disciplina unitaria si impone per più di un motivo: per coerenza e armonia del disegno normativo; per evitare sperequazioni tra categorie di magistrati (sul punto l'Associazione nazionale magistrati aveva già avanzato le sue rimostranze) con il rischio altresì della proposizione di questioni di legittimità costituzionale; infine, per allontanare ogni sospetto di inquinamento del controllo di legalità nell'assolvimento delle funzioni giurisdizionali e di controllo da parte dei magistrati amministrativi e contabili, con troppa frequenza attualmente designati a lucrosi incarichi di ogni tipo.
        Si è voluto poi predisporre una più rigorosa disciplina dell'ineleggibilità, avuto anche riguardo alle perplessità e alle polemiche insorte rispetto sia alla candidatura dei magistrati sia alla loro successiva reimmissione in ruolo e alla conseguente ripresa dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
        La proposta di legge reca in dettaglio le seguenti disposizioni. L'articolo 1 individua le situazioni di incompatibilità con la funzione di magistrato, allargandone il ventaglio rispetto alla previsione dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario. Vengono così sanciti l'incompatibilità con l'esercizio di libere professioni o di attività imprenditoriali e il divieto di assunzione di qualsiasi ufficio o impiego. Altre incompatibilità colpiscono la partecipazione a commissioni di collaudo e l'assunzione di incarichi di arbitrato. Si tratta di un punto decisivo del provvedimento. Infatti proprio l'affidamento di tali incarichi ha suscitato i più grandi problemi, sia interni che esterni alla magistratura, con grave perdita di immagine e con effetti spesso di scandalo nell'opinione pubblica, e qualche volta di vero e proprio allarme sociale.
        L'articolo 2 regola l'ineleggibilità, ed estende la nuova e più rigorosa disciplina anche all'ipotesi dello scioglimento anticipato delle Camere, per cui, invece, era in passato ritenuto applicabile un regime più favorevole.
        L'articolo 3 disciplina il rientro in servizio dei magistrati sia nel caso in cui non siano stati eletti, sia nel caso di scadenza del mandato parlamentare. Tale disposizione prevede non solo delle incompatibilità di sede, ma anche l'esercizio per un certo tempo di funzioni di minore impatto sociale al fine di evitare che la posizione di terzietà del magistrato sia negativamente ipotecata, sia pure in termini di apparenza, dall'attività espletata e dai rapporti stabiliti nello svolgimento dell'impegno elettorale e politico.
        Con l'articolo 4 è inibito ai magistrati l'esercizio di funzioni amministrative, con alcune eccezioni espressamente previste. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 recano norme relative all'equiparazione delle funzioni dei magistrati, all'emanazione di un regolamento attuativo delle disposizioni sui limiti al servizio ministeriale e al ricollocamento in ruolo dei magistrati già in servizio presso il Ministero della giustizia.
        L'articolo 5 introduce il divieto di iscrizione ai partiti politici e l'obbligo della comunicazione agli organi di autogoverno circa l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni di qualsiasi natura, con conseguente pubblicazione nei bollettini ufficiali. Si prevede infine l'irrogazione della sanzione disciplinare per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Tali disposizioni cercano di contemperare il principio costituzionale della libertà di associazione, che vale anche per il magistrato, con la sua attenuazione prevista dall'articolo 98 della Costituzione, con la duplice esigenza della salvaguardia dell'immagine di imparzialità e della conoscibilità esterna della posizione del magistrato.
        L'articolo 6 disciplina gli incarichi consentiti, disponendone in ogni caso il conferimento, o almeno l'autorizzazione, da parte degli organi di autogoverno. Sono dettate poi norme sulla loro durata (al massimo sette anni, con una proroga per particolari e gravi esigenze per non più di tre anni), sul limite temporale (cinque anni) per l'assunzione di un ulteriore incarico (così tra l'altro si eviterà il deprecabile fenomeno del cumulo degli incarichi, frequentemente denunciato dagli organi di informazione, con casi limite di oltre dieci incarichi) e sul collocamento fuori ruolo.
        Una disposizione transitoria fa salve le situazioni pregresse.
        L'articolo 7 prevede la formazione di elenchi pubblici e liberamente consultabili di tutti gli incarichi rivestiti e dei compensi per essi percepiti dai magistrati. Anche questa disposizione risponde all'esigenza della conoscibilità esterna della posizione del magistrato e perciò di una piena trasparenza come garanzia per il cittadino utente del servizio "giustizia".
        L'articolo 8 introduce un divieto temporaneo di conferimento di incarichi da parte del Governo e delle amministrazioni pubbliche, ai magistrati dopo la cessazione dalle loro funzioni.
        L'articolo 9 infine abroga l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario e altre disposizioni incompatibili o superate.




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