XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3741
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Incompatibilità di funzioni per i magistrati
amministrativi, contabili, militari e ordinari).
1. I magistrati non possono esercitare libere professioni,
anche se non ordinate in albi professionali, né svolgere
attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali
né assumere uffici o impieghi privati o pubblici, fatta
eccezione per le cariche pubbliche indicate all'articolo 2.
2. I magistrati non possono far parte di commissioni di
collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare
incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte
l'Amministrazione dello Stato ovvero una azienda o un ente
pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale
per le opere di competenza del Ministero dei lavori
pubblici.
3. I magistrati non possono far parte di commissioni
giudicatrici di esami e di concorso, fatta eccezione per
quelle relative all'accesso e alla progressione nelle carriere
di magistrato e di avvocato dello Stato e nelle professioni di
avvocato e di notaio, nonché nelle altre carriere
dell'amministrazione della giustizia ordinaria,
amministrativa, contabile e militare.
Art. 2.
(Ineleggibilità per i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari).
1. I magistrati possono assumere l'ufficio di senatore,
deputato, Ministro, Sottosegretario di Stato, deputato al
Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale,
comunale, circoscrizionale, presidente della provincia,
sindaco, componente della giunta provinciale o comunale, alle
condizioni e con i limiti stabiliti dal presente articolo.
2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le
giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore,
deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere
regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente
della provincia, sindaco, nelle circoscrizioni elettorali
sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli
uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali
hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei
due anni precedenti la data di accettazione della candidatura.
Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche né
essere nominati Ministri o Sottosegretari di Stato o
componenti di una giunta provinciale o comunale se all'atto di
accettazione della candidatura o della nomina non si trovano
in aspettativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea
elettiva.
4. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni
superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2
solo se in aspettativa da almeno sei mesi prima della data di
convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento
anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla
data di pubblicazione del decreto di scioglimento, sempreché
non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale
abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non
possono essere nominati Ministri o Sottosegretari di Stato o
componenti di una giunta provinciale o comunale se non si
trovano in aspettativa all'atto della nomina.
Art. 3.
(Esercizio delle funzioni giudiziarie in caso di mancata
elezione o dopo la reimmissione in ruolo).
1. I magistrati che sono stati candidati alle cariche
elettive di cui all'articolo 2 e non sono stati eletti non
possono esercitare le loro funzioni per un periodo di cinque
anni successivo alla data delle elezioni nella circoscrizione
in cui si sono svolte le elezioni stesse.
2. I magistrati che hanno svolto uno degli uffici elettivi
di cui all'articolo 2 non possono esercitare le loro funzioni
per un periodo di sette anni successivo alla data delle
elezioni nella circoscrizione elettorale in cui sono stati
candidati ed eletti.
3. I magistrati che hanno svolto l'ufficio di componente
della giunta provinciale o comunale non possono esercitare le
loro funzioni per un periodo di sette anni successivo alla
data in cui hanno cessato di svolgere tale ufficio presso gli
uffici nel cui ambito territoriale ricadono in tutto o in
parte la provincia o il comune interessati.
4. I magistrati che hanno svolto l'ufficio di Ministro o
di Sottosegretario di Stato e i magistrati indicati nei commi
2 e 3, che riprendendo servizio rientrano nel ruolo, devono
esercitare per sette anni la funzione quali componenti di
organi collegiali.
Art. 4.
(Incarichi e funzioni).
1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo
loro attribuite per la direzione degli uffici, i magistrati
non possono esercitare funzioni amministrative, né assumere
incarichi extragiudiziari, se non nei casi espressamente
consentiti dalla legge.
2. E' consentito l'esercizio delle seguenti funzioni e
incarichi:
a) addetto al segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
b) addetto agli uffici legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
c) addetto alla Corte costituzionale;
d) componente degli uffici del Consiglio superiore
della magistratura e degli altri organi di autogoverno;
e) componente dell'ufficio di Gabinetto e
dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia,
nonché dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
f) addetto a organismi internazionali per lo
svolgimento di attività connesse all'esercizio della
giurisdizione o alle competenze del Ministero della
giustizia;
g) addetto al Ministero della giustizia, nei
limiti di cui al comma 3;
h) insegnamento universitario e post-universitario
nelle università pubbliche.
3. Nell'ambito del Ministero della giustizia sono
riservate ai magistrati ordinari le funzioni che incidono
direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o
sull'esercizio della funzione giurisdizionale.
4. Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e),
f), e g) del comma 2 sono equiparate a tutti gli
effetti a quelle giudiziarie e quelle esercitate dai
magistrati addetti alla Corte costituzionale restano
equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati
all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di
cassazione.
5. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
emanato, un regolamento inteso ad individuare le funzioni e i
posti che presso il Ministero della giustizia devono essere
assegnati a magistrati ordinari. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e
successive modificazioni.
6. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 5, i magistrati in servizio
presso il Ministero della giustizia, non addetti agli uffici
di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le normali
procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in
soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati al momento
del collocamento.
Art. 5.
(Comunicazione dell'appartenenza ad associazioni od
organizzazioni).
1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi ai partiti
politici.
2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno
parte di una associazione di qualsiasi natura, devono darne
comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di
autogoverno.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai
magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della giustizia, quelle relative ai
magistrati amministrativi, contabili e militari sono
pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
è punita con sanzione non superiore alla censura.
Art. 6.
(Disciplina degli incarichi consentiti).
1. Gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere
devono essere conferiti o autorizzati, per i magistrati
ordinari dal Consiglio superiore della magistratura, e per i
magistrati amministrativi, contabili e militari dai rispettivi
organi di autogoverno.
2. Gli incarichi non possono comunque avere durata
superiore a sette anni. Il Consiglio superiore della
magistratura e gli altri organi di autogoverno possono
tuttavia autorizzare una proroga per non più di tre anni,
comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi
esigenze connesse all'incarico espletato.
3. Un successivo incarico può essere conferito o
autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi
almeno cinque anni.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b), c),
d), e), f) e g), dell'articolo 4, il magistrato è
collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo
per incarichi non può complessivamente superare i dieci
anni.
5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano con
riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata
in vigore della presente legge. La disposizione di cui al
comma 4, secondo periodo, si applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Pubblicità degli incarichi).
1. Presso il Consiglio superiore della magistratura e gli
altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi, aggiornati
sino al mese precedente, di tutti gli incarichi rivestiti e
dei compensi percepiti dai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari.
2. Gli elenchi sono pubblici e ciascun cittadino può
prenderne visione.
3. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno disciplinano le modalità di esercizio
della facoltà di consultazione degli elenchi di cui al comma
1.
Art. 8.
(Incarichi conferiti dopo la cessazione delle
funzioni)
1. I magistrati cessati dalle funzioni per raggiunti
limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo
incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle
regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è
elevato a due anni se la cessazione dalle funzioni avviene per
altra causa.
Art. 9.
(Abrogazioni).
1. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e i regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, e 27
luglio 1995, n. 388, sono abrogati.
2. L'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e il numero 6) del comma 1
dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono
abrogati.