XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3741




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati
amministrativi, contabili, militari e ordinari).

        1. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né svolgere attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali né assumere uffici o impieghi privati o pubblici, fatta eccezione per le cariche pubbliche indicate all'articolo 2.
        2. I magistrati non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero una azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
        3. I magistrati non possono far parte di commissioni giudicatrici di esami e di concorso, fatta eccezione per quelle relative all'accesso e alla progressione nelle carriere di magistrato e di avvocato dello Stato e nelle professioni di avvocato e di notaio, nonché nelle altre carriere dell'amministrazione della giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e militare.


Art. 2.

(Ineleggibilità per i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari).

        1. I magistrati possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, Ministro, Sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti dal presente articolo.
        2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche né essere nominati Ministri o Sottosegretari di Stato o componenti di una giunta provinciale o comunale se all'atto di accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.
        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
        4. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa da almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento, sempreché non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere nominati Ministri o Sottosegretari di Stato o componenti di una giunta provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.


Art. 3.

(Esercizio delle funzioni giudiziarie in caso di mancata
elezione o dopo la reimmissione in ruolo).

        1. I magistrati che sono stati candidati alle cariche elettive di cui all'articolo 2 e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di cinque anni successivo alla data delle elezioni nella circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni stesse.
        2. I magistrati che hanno svolto uno degli uffici elettivi di cui all'articolo 2 non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di sette anni successivo alla data delle elezioni nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati ed eletti.
        3. I magistrati che hanno svolto l'ufficio di componente della giunta provinciale o comunale non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di sette anni successivo alla data in cui hanno cessato di svolgere tale ufficio presso gli uffici nel cui ambito territoriale ricadono in tutto o in parte la provincia o il comune interessati.
        4. I magistrati che hanno svolto l'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato e i magistrati indicati nei commi 2 e 3, che riprendendo servizio rientrano nel ruolo, devono esercitare per sette anni la funzione quali componenti di organi collegiali.


Art. 4.

(Incarichi e funzioni).

        1. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo loro attribuite per la direzione degli uffici, i magistrati non possono esercitare funzioni amministrative, né assumere incarichi extragiudiziari, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.
        2. E' consentito l'esercizio delle seguenti funzioni e incarichi:

                a) addetto al segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

                b) addetto agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

                c) addetto alla Corte costituzionale;

                d) componente degli uffici del Consiglio superiore della magistratura e degli altri organi di autogoverno;

                e) componente dell'ufficio di Gabinetto e dell'ispettorato generale del Ministero della giustizia, nonché dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri;

                f) addetto a organismi internazionali per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio della giurisdizione o alle competenze del Ministero della giustizia;

                g) addetto al Ministero della giustizia, nei limiti di cui al comma 3;

                h) insegnamento universitario e post-universitario nelle università pubbliche.

        3. Nell'ambito del Ministero della giustizia sono riservate ai magistrati ordinari le funzioni che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale.
        4. Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), e g) del comma 2 sono equiparate a tutti gli effetti a quelle giudiziarie e quelle esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.
        5. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato, un regolamento inteso ad individuare le funzioni e i posti che presso il Ministero della giustizia devono essere assegnati a magistrati ordinari. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni.
        6. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo con le normali procedure concorsuali o altrimenti destinati, anche in soprannumero, agli uffici cui essi erano assegnati al momento del collocamento.

Art. 5.

(Comunicazione dell'appartenenza ad associazioni od
organizzazioni).

        1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.
        2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione di qualsiasi natura, devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno.
        3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, quelle relative ai magistrati amministrativi, contabili e militari sono pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con sanzione non superiore alla censura.


Art. 6.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

        1. Gli incarichi che è consentito al magistrato svolgere devono essere conferiti o autorizzati, per i magistrati ordinari dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati amministrativi, contabili e militari dai rispettivi organi di autogoverno.
        2. Gli incarichi non possono comunque avere durata superiore a sette anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di tre anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.
        3. Un successivo incarico può essere conferito o autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno cinque anni.
        4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 4, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.
        5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 4, secondo periodo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

(Pubblicità degli incarichi).

        1. Presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno sono tenuti elenchi, aggiornati sino al mese precedente, di tutti gli incarichi rivestiti e dei compensi percepiti dai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
        2. Gli elenchi sono pubblici e ciascun cittadino può prenderne visione.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno disciplinano le modalità di esercizio della facoltà di consultazione degli elenchi di cui al comma 1.


Art. 8.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione delle
funzioni)

        1. I magistrati cessati dalle funzioni per raggiunti limiti di età non possono rivestire nell'anno successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo, dalle regioni o da altre pubbliche amministrazioni. Il termine è elevato a due anni se la cessazione dalle funzioni avviene per altra causa.


Art. 9.

(Abrogazioni).

        1. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, e 27 luglio 1995, n. 388, sono abrogati.
        2. L'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e il numero 6) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sono abrogati.



Frontespizio Relazione