XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3739
Onorevoli Colleghi! - Da alcuni anni il Comitato per le
pensioni privilegiate, in applicazione dell'articolo 64 del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
disciplinante il trattamento economico di pensione
privilegiata nei confronti del personale civile dello Stato
sta operando una evidente disparità di trattamento del
personale della Polizia di Stato e degli altri Corpi di
polizia a "status civile" nei confronti dei colleghi
delle Forze di polizia a status militare e financo del
personale militare. Infatti agli operatori delle Forze di
polizia civile il diritto alla pensione privilegiata, in
presenza dello stesso riconoscimento dell'infermità
ascrivibile alla allora tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, e ora alla Tabella A annessa al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, viene riconosciuto unicamente
qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
Al militare invece viene riconosciuto, in applicazione
dell'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora
le infermità "non siano suscettibili di miglioramento".
La situazione è ancora più grave se si considera che
l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia",
testualmente prevede che "nei confronti del personale
appartenente (...) si applicano le norme concernenti gli
accertamenti medico-legali e la relativa procedura previste
per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza".
Per ripristinare l'uniformità di trattamento sarebbe
necessaria una modifica legislativa agli articoli 67, 68 e 69
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al fine di riconoscere,
a parità di condizioni lavorative, identici trattamenti
economici tra appartenenti alla medesima area contrattuale e
porre fine al protrarsi di una palese ingiustizia che lede i
più elementari diritti di eguaglianza consacrati dall'articolo
3 della Costituzione.