XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3739




        Onorevoli Colleghi! - Da alcuni anni il Comitato per le pensioni privilegiate, in applicazione dell'articolo 64 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, disciplinante il trattamento economico di pensione privilegiata nei confronti del personale civile dello Stato sta operando una evidente disparità di trattamento del personale della Polizia di Stato e degli altri Corpi di polizia a "status civile" nei confronti dei colleghi delle Forze di polizia a status militare e financo del personale militare. Infatti agli operatori delle Forze di polizia civile il diritto alla pensione privilegiata, in presenza dello stesso riconoscimento dell'infermità ascrivibile alla allora tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e ora alla Tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, viene riconosciuto unicamente qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Al militare invece viene riconosciuto, in applicazione dell'articolo 67 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora le infermità "non siano suscettibili di miglioramento".
        La situazione è ancora più grave se si considera che l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", testualmente prevede che "nei confronti del personale appartenente (...) si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e la relativa procedura previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".
        Per ripristinare l'uniformità di trattamento sarebbe necessaria una modifica legislativa agli articoli 67, 68 e 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al fine di riconoscere, a parità di condizioni lavorative, identici trattamenti economici tra appartenenti alla medesima area contrattuale e porre fine al protrarsi di una palese ingiustizia che lede i più elementari diritti di eguaglianza consacrati dall'articolo 3 della Costituzione.




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