XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3739
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 67 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: "militare" sono
inserite le seguenti: "o all'appartenente ad una Forza di
polizia ad ordinamento civile";
b) al quinto comma, le parole: "allievi delle
guardie di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti:
"allievi agenti di una Forza di polizia ad ordinamento
civile";
c) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole:
"e degli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento
civile".
Art. 2.
1. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "spetta al
militare" sono inserite le seguenti: "o all'appartenente ad
una Forza di polizia ad ordinamento civile";
b) al quinto comma, dopo la parola: "militare"
sono inserite le seguenti: "o l'appartenente ad una Forza di
polizia ad ordinamento civile";
c) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole:
"e degli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento
civile".
Art. 3.
1. All'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: "militare" sono
inserite le seguenti: "o l'appartenente ad una Forza di
polizia ad ordinamento civile";
b) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole:
"e per gli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento
civile".
Art. 4.
1. Nel testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come da ultimo
modificato dalla presente legge, i riferimenti alle Tabelle
annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, devono intendersi
riferiti alle corrispondenti Tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni.