XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3739




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo la parola: "militare" sono inserite le seguenti: "o all'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile";

            b) al quinto comma, le parole: "allievi delle guardie di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "allievi agenti di una Forza di polizia ad ordinamento civile";

            c) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: "e degli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile".


Art. 2.

        1. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo le parole: "spetta al militare" sono inserite le seguenti: "o all'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile";

            b) al quinto comma, dopo la parola: "militare" sono inserite le seguenti: "o l'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile";

            c) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: "e degli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile".

Art. 3.

        1. All'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo la parola: "militare" sono inserite le seguenti: "o l'appartenente ad una Forza di polizia ad ordinamento civile";

            b) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: "e per gli appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile".


Art. 4.

        1. Nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come da ultimo modificato dalla presente legge, i riferimenti alle Tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, devono intendersi riferiti alle corrispondenti Tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.



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