XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3738
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 33 del decreto
legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall'articolo 7
della legge n. 205 del 2000, prevede espressamente che: "sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici
servizi" e che "tali controversie sono in particolare quelle:
(...) e) riguardanti le attività e le prestazioni di
ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle
rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (...), con
esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti
privati (...)".
La formulazione dell'articolo è poco chiara e causa
notevoli difficoltà nel caso in cui, per esempio, un soggetto,
per perorare una sua ragione nei confronti del Servizio
sanitario nazionale si trova costretto a citare in giudizio un
qualsiasi ente, poiché accade che alcuni giudici ordinari
ritengono di non rientrare all'interno di quella esclusione
sopra indicata. E' chiaro che per il semplice cittadino è
molto più facile adire il giudice ordinario che non il giudice
amministrativo.
Al fine di dirimere questa controversia, appare
necessario, riprendendo il testo letterale della norma
vigente, chiarire senza ombra di dubbio che il privato
cittadino che intende chiamare in giudizio un terzo per
prestazioni sanitarie rientra all'interno della locuzione
"rapporti individuali di utenza con soggetti privati", la cui
esclusione dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo comporta per la possibilità di rivolgersi al
giudice ordinario.
La questione potrebbe sembrare di scarsa importanza, ma al
di là della necessità della certezza del diritto, specialmente
per alcune categorie di cittadini con difficoltà, come possono
essere i disabili, è certo che, a parte gli indubbi risvolti
economici, abbia una grande importanza la possibilità di adire
il giudice ordinario, che tra l'altro è distribuito sul
territorio più capillarmente, anziché il tribunale
amministrativo regionale.