XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3738
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Con
l'espressione "esclusione dei rapporti individuali di utenza
con soggetti privati", deve intendersi che tutti i soggetti
che intendono adire l'autorità giudiziaria per questioni di
ogni genere, anche patrimoniali, che concernano anche il
Servizio sanitario nazionale, devono promuovere le loro azioni
dinanzi al giudice ordinario".