XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3738




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Con l'espressione "esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati", deve intendersi che tutti i soggetti che intendono adire l'autorità giudiziaria per questioni di ogni genere, anche patrimoniali, che concernano anche il Servizio sanitario nazionale, devono promuovere le loro azioni dinanzi al giudice ordinario".



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