XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3735
Onorevoli Colleghi! - Le pro-loco costituiscono
uno degli esempi più antichi e riusciti di associazionismo nel
nostro Paese. Nate nella seconda metà dell'800, le
associazioni pro-loco hanno assunto una crescente
importanza ai fini della promozione turistica del territorio,
della valorizzazione dei prodotti tipici, della salvaguardia
delle tradizioni e della divulgazione della storia locale.
Appare significativo al riguardo il fatto che la legge di
riforma della legislazione nazionale del turismo (legge 29
marzo 2001, n. 135), include, tra i princìpi di cui
all'articolo 1, la valorizzazione del ruolo delle comunità
locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali
ed associative, e delle associazioni pro-loco.
Sotto il profilo tributario, nel corso degli anni il
legislatore ha provveduto, con successivi interventi, a
disporre l'applicazione alle associazioni pro-loco del
regime previsto per le associazioni sportive dilettantistiche,
in considerazione del carattere meritorio che accomuna
l'attività svolta da tali soggetti.
In particolare, l'articolo 9-bis del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, introdotto dalla legge di
conversione 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto
l'applicazione, in quanto compatibili, alle associazioni senza
fini di lucro e alle associazioni pro-loco delle
disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398,
recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche" per quanto concerne la possibilità
per le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti ad
esse assimilati di optare, in presenza di determinati
requisiti, per l'applicazione di un regime forfettario ai fini
dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR, impostato sull'esonero
totale degli obblighi di contabilità.
Una disposizione di rinvio è pure contenuta al comma
1-bis dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.
133, introdotto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 388
del 2000 (finanziaria 2001), che estende alle associazioni
pro-loco il regime agevolato relativo alla formazione
del reddito imponibile e ai proventi realizzati dalle
associazioni nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali e per i proventi realizzati
per il tramite della raccolta pubblica di fondi.
Attualmente, tuttavia, il regime applicabile alle
associazioni pro-loco non risulta perfettamente
allineato a quello previsto per l'associazionismo sportivo.
Infatti, la legge finanziaria per il 2003 (legge 27
dicembre 2002, n. 289) al comma 4 dell'articolo 90 ha
stabilito che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare
la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi
erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche,
stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (imposte
sui redditi). Il successivo comma 11 prevede l'inapplicabilità
alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni
in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale
prevista dall'articolo 111-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. In
questo modo si è compiuto un ulteriore progresso per quanto
concerne il riconoscimento del valore sociale dell'attività
svolta da tali associazioni, con conseguente attribuzione di
un trattamento tributario adeguato.
La presente proposta di legge è volta ad estendere alle
associazioni pro-loco le norme previste dai commi 4 e 11
dell'articolo 90 della citata legge finanziaria 2003 in favore
delle associazioni sportive dilettantistiche, in modo da
evitare un disallineamento che non risulterebbe
giustificato.