XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3735




        Onorevoli Colleghi! - Le pro-loco costituiscono uno degli esempi più antichi e riusciti di associazionismo nel nostro Paese. Nate nella seconda metà dell'800, le associazioni pro-loco hanno assunto una crescente importanza ai fini della promozione turistica del territorio, della valorizzazione dei prodotti tipici, della salvaguardia delle tradizioni e della divulgazione della storia locale.
        Appare significativo al riguardo il fatto che la legge di riforma della legislazione nazionale del turismo (legge 29 marzo 2001, n. 135), include, tra i princìpi di cui all'articolo 1, la valorizzazione del ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro-loco.
        Sotto il profilo tributario, nel corso degli anni il legislatore ha provveduto, con successivi interventi, a disporre l'applicazione alle associazioni pro-loco del regime previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, in considerazione del carattere meritorio che accomuna l'attività svolta da tali soggetti.
        In particolare, l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, introdotto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto l'applicazione, in quanto compatibili, alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco delle disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche" per quanto concerne la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti ad esse assimilati di optare, in presenza di determinati requisiti, per l'applicazione di un regime forfettario ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'ILOR, impostato sull'esonero totale degli obblighi di contabilità.
        Una disposizione di rinvio è pure contenuta al comma 1-bis dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), che estende alle associazioni pro-loco il regime agevolato relativo alla formazione del reddito imponibile e ai proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e per i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi.
        Attualmente, tuttavia, il regime applicabile alle associazioni pro-loco non risulta perfettamente allineato a quello previsto per l'associazionismo sportivo.
        Infatti, la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) al comma 4 dell'articolo 90 ha stabilito che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi). Il successivo comma 11 prevede l'inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale prevista dall'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. In questo modo si è compiuto un ulteriore progresso per quanto concerne il riconoscimento del valore sociale dell'attività svolta da tali associazioni, con conseguente attribuzione di un trattamento tributario adeguato.
        La presente proposta di legge è volta ad estendere alle associazioni pro-loco le norme previste dai commi 4 e 11 dell'articolo 90 della citata legge finanziaria 2003 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, in modo da evitare un disallineamento che non risulterebbe giustificato.




Frontespizio Testo articoli