XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3735
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili, alle associazioni sportive
dilettantistiche e alle associazioni pro-loco".
Art. 2.
1. Gli enti pubblici e i soggetti privati non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di
acconto stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sui contributi non istituzionali
erogati alle associazioni pro-loco.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.