XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3735




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle associazioni pro-loco".


Art. 2.

        1. Gli enti pubblici e i soggetti privati non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sui contributi non istituzionali erogati alle associazioni pro-loco.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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