XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3734




        Onorevoli Colleghi! - La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ha riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici, l'attività degli spedizionieri doganali quale professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali, merceologiche, valutarie e quant'altro si riferisce al campo doganale. Essa si articola sul territorio per albi regionali che poi confluiscono nell'albo nazionale degli spedizionieri doganali.
        L'accesso alla professione è regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che prevedono il superamento di un esame di Stato, articolato in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio orale. La commissione d'esame è presieduta dal direttore generale dell'Agenzia delle dogane ed è composta da alti funzionari dello Stato.
        L'attività degli spedizionieri doganali ha come oggetto prevalente il compimento di atti amministrativi idonei allo svolgimento delle operazioni doganali; dette operazioni riguardano lo scambio di merci tra l'Unione europea e i Paesi che non ne fanno parte, ne consegue che il progressivo allargamento del numero dei Paesi membri dell'Unione porterà - anzi ha già portato - ad una diminuzione del numero delle operazioni doganali.
        A partire dal 1^ gennaio 1993, quando è stata completamente liberalizzata la circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea, il volume delle operazioni doganali è diminuito di oltre il 50 per cento.
        Il 1^ maggio 2004, il numero dei Paesi membri dell'Unione europea subirà un ulteriore allargamento: dieci Paesi candidati (Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Cipro e Malta) si aggiungeranno ai 15 Stati membri attuali; mentre per le merci scambiate tra l'Unione europea e i suddetti Paesi fino al 30 aprile 2004 sarà ancora obbligatorio l'espletamento delle operazioni doganali, dal 1^ maggio 2004 le merci potranno liberamente circolare senza più nessuna formalità alle frontiere, aumentando il numero degli spedizionieri doganali e dei loro collaboratori che andranno incontro alla perdita del loro lavoro.
        E' da rilevare, inoltre, che fino all'ultimo giorno dovranno essere assicurati i servizi di sdoganamento e le prestazioni professionali, e che ciò non consentirà di avviare gli opportuni processi di diversificazione delle attività e di riqualificazione del personale che sarà fino all'ultimo impegnato nel lavoro di routine per assicurare un fluido scorrimento dei traffici.
        Da una prima stima effettuata sulla base degli attuali scambi con i Paesi che entreranno nell'Unione europea il 1^ maggio 2004, si può ipotizzare una riduzione del volume degli scambi intorno al 90 per cento.
        I provvedimenti finora adottati per fronteggiare la situazione hanno mirato a recuperare il solo personale degli uffici doganali, al quale sono stati concessi incentivi economici onde favorire il loro trasferimento presso altri uffici doganali, e ad assegnare agli uffici stessi nuove funzioni di controllo sulle imposte indirette.
        Gli operatori doganali, invece, non hanno usufruito di alcuna agevolazione se non quella di poter partecipare ad un concorso per l'accesso nell'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze; il concorso non è stato mai bandito.
        La riduzione del volume delle operazioni doganali sarà significativa in tutti gli uffici doganali, ma assumerà un carattere di particolare gravità negli uffici doganali del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige: l'ingresso nell'Unione europea dei dieci Paesi citati, infatti, renderà inutile - dal punto di vista dei controlli fiscali - l'esistenza di questi uffici come è già avvenuto per le aree doganali di Ventimiglia, di Fortezza e di Tarvisio.
        L'allargamento da quindici a venticinque del numero dei Paesi membri dell'Unione europea costituisce un notevole passo avanti per la prosperità dei popoli interessati, per questo è paradossale che una parte di essi ne debba venire così duramente penalizzata.
        La presente proposta di legge mira, dunque, a tutelare il diritto al lavoro di questi cittadini europei appartenenti alla categoria professionale degli operatori doganali, non disponendo nessun trattamento di favore bensì consentendo loro di poter continuare ad operare in un ambito professionale ad essi affine, nel quale anche poter utilizzare il patrimonio di esperienza acquisito in anni di professione.
        In quest'ottica, la presente proposta di legge, che all'articolo 1 definisce i soggetti destinatari delle norme, prevede, all'articolo 2, la possibilità per gli operatori doganali di essere assunti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate nonché presso gli uffici delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I beneficiari sono, oltre agli spedizionieri doganali, i loro diretti collaboratori ovvero gli spedizionieri non iscritti agli albi professionali e il personale ausiliario che opera in fase di tirocinio, in attesa dell'esame di Stato. Tutti devono, comunque, avere un'anzianità in ruolo minima di due anni.
        L'articolo 3 prevede la possibilità per i soggetti in età avanzata di accedere al trattamento pensionistico, usufruendo del principio della totalizzazione dei periodi contributivi: cioè della possibilità di cumulare la contribuzione effettuata presso le diverse forme della previdenza obbligatoria, in periodi non coincidenti.
        L'articolo 4 dispone che il personale delle aziende che operano nel settore delle spedizioni nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, possa usufruire, ai sensi della legge n. 223 del 1991, dell'indennità di trattamento straordinario di integrazione salariale e di quella di mobilità; sono ovviamente esclusi da questa previsione coloro che hanno optato per accedere nella pubblica amministrazione. I periodi di godimento dell'indennità di trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità sono computati ai fini della pensione.




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