XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3734




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Soggetti).

        1. Destinatari della presente legge sono i soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

                a) gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, e riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della citata legge n. 1612 del 1960;

                b) gli spedizionieri doganali non iscritti all'albo professionale ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e gli spedizionieri doganali iscritti nell'elenco compartimentale ai sensi dell'articolo 44 del citato testo unico;

                c) il personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui agli articoli 45 e 46 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

                d) il personale alle dipendenze delle case di spedizioni nazionali e internazionali e degli interporti operanti nelle regioni di confine, in particolare nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c);

                e) il personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).
        2. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 devono godere di un'anzianità di servizio di almeno due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 2.

(Assunzione nell'Amministrazione
finanziaria e negli enti locali).

        I soggetti di cui all'articolo 1 possono accedere ai posti disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione della durata di almeno tre mesi con esame finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la professionalità richieste dalle qualifiche in oggetto, eccetto i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1.
        2. Le regioni, le province, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tenendo conto dei requisiti posseduti e delle mansioni esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti vacanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate nonché i requisiti per accedere alle aree di inquadramento e alle relative posizioni economiche.


Art. 3.

(Disciplina previdenziale).

        1. In deroga alla normativa vigente in materia di previdenza sociale, ai soggetti di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento pensionistico di anzianità previo possesso di uno dei seguenti requisiti:

                a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, indipendentemente dall'età anagrafica, ancorché maturata in periodi non coincidenti presso le diverse forme di assicurazione generale obbligatoria;

                b) un requisito anagrafico di cinquantasette anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a).


Art. 4.

(Ricorso alla procedure di mobilità
e di cassa integrazione straordinaria).

        1. Al personale delle aziende e delle società di trasporto internazionale che operano nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, che non ha optato per l'assunzione di cui all'articolo 2 della presente legge, sono concessi il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché gli assegni familiari ove spettanti; lo stesso personale è iscritto alle liste di mobilità.
        2. I periodi di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del trattamento pensionistico.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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