XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3734
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti).
1. Destinatari della presente legge sono i soggetti
appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di
seguito definita:
a) gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi
professionali istituiti dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612,
e successive modificazioni, e riconosciuti quali
professionisti qualificati per le materie previste
dall'articolo 1 della citata legge n. 1612 del 1960;
b) gli spedizionieri doganali non iscritti
all'albo professionale ai sensi dell'articolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, e gli spedizionieri
doganali iscritti nell'elenco compartimentale ai sensi
dell'articolo 44 del citato testo unico;
c) il personale ausiliario degli spedizionieri
doganali di cui agli articoli 45 e 46 del citato testo unico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43;
d) il personale alle dipendenze delle case di
spedizioni nazionali e internazionali e degli interporti
operanti nelle regioni di confine, in particolare nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, se in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e
c);
e) il personale addetto al settore doganale,
dipendente dagli autoporti delle regioni Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige, se in possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti della
presente legge, i soggetti di cui al comma 1 devono godere di
un'anzianità di servizio di almeno due anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 2.
(Assunzione nell'Amministrazione
finanziaria e negli enti locali).
I soggetti di cui all'articolo 1 possono accedere ai posti
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate, gli enti
locali e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, previo superamento di un corso-concorso di
riqualificazione della durata di almeno tre mesi con esame
finale teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la
professionalità richieste dalle qualifiche in oggetto, eccetto
i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo
1.
2. Le regioni, le province, i comuni e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a
definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, tenendo conto dei requisiti posseduti e delle
mansioni esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina,
con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti
vacanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate nonché i
requisiti per accedere alle aree di inquadramento e alle
relative posizioni economiche.
Art. 3.
(Disciplina previdenziale).
1. In deroga alla normativa vigente in materia di
previdenza sociale, ai soggetti di cui all'articolo 1 è
riconosciuto il trattamento pensionistico di anzianità previo
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta
anni, indipendentemente dall'età anagrafica, ancorché maturata
in periodi non coincidenti presso le diverse forme di
assicurazione generale obbligatoria;
b) un requisito anagrafico di cinquantasette anni
e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni,
computata secondo il criterio di cui alla lettera a).
Art. 4.
(Ricorso alla procedure di mobilità
e di cassa integrazione straordinaria).
1. Al personale delle aziende e delle società di trasporto
internazionale che operano nelle regioni Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1,
che non ha optato per l'assunzione di cui all'articolo 2 della
presente legge, sono concessi il trattamento straordinario di
integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, nonché gli assegni familiari
ove spettanti; lo stesso personale è iscritto alle liste di
mobilità.
2. I periodi di godimento del trattamento straordinario di
integrazione salariale sono riconosciuti d'ufficio utili ai
fini del trattamento pensionistico.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.