XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3728




        Onorevoli Colleghi! - Il mutuo soccorso, o mutualità volontaria, è una realtà ormai consolidata di cui il panorama del mondo sociale deve tenere adeguatamente conto. Una realtà che, in Italia, sta gradualmente colmando i ritardi che ha accumulato rispetto agli altri Paesi europei.
        La legislazione vigente in materia è obsoleta e, pur avendo operato bene per molti anni, non risponde più alle esigenze della società contemporanea; testimonianza ne è il fatto che gli organismi del mutualismo volontario hanno dovuto, in alcuni casi, forzare l'interpretazione delle disposizioni di legge per poter operare oppure si sono addirittura rifugiati nella più o meno completa inattività.
        La disciplina dettata dalla legge n. 3818 del 1886 in materia di società di mutuo soccorso è ormai del tutto desueta e la consapevolezza delle potenzialità inespresse di cui sono portatrici le associazioni mutualistiche rende necessaria la tutela di questo patrimonio attraverso una iniziativa legislativa che tenga conto dell'attualità del mutuo soccorso.
        La presente proposta di legge costituisce l'attuazione in senso lato dell'articolo 45 della Costituzione, laddove viene espressamente riconosciuta la funzione sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Una proposta che mira, dunque, alla tutela della mutualità volontaria o mutuo soccorso nel suo complesso.
        In essa viene evidenziato con forza l'aspetto non lucrativo dell'attività di mutuo soccorso; in particolare si sostiene il principio secondo il quale l'attività mutualistica non potrà e non dovrà mai essere svolta su basi imprenditoriali organizzate.
        Le società operaie di mutuo soccorso vengono, inoltre, riportate nella disciplina delle persone giuridiche private (articolo 4) e come tali vengono tenute espressamente distinte dalle altre società o organismi aventi un'attività economica lucrativa, siano esse società private, società pubbliche o cooperative.
        E' prevista l'estensione delle categorie dei soggetti che possono porre in essere organismi mutualistici. Troppo angusta appariva ormai da anni la dizione della legge del 1886 che limitava ai soli operai la costituzione delle mutue volontarie; ecco perché la presente proposta di legge, recependo un indirizzo seguito in Italia e all'estero, ha esplicitamente previsto che le mutue volontarie possono essere costituite tra lavoratori subordinati e indipendenti, studenti, professionisti, agricoltori, piccoli operatori economici, donne di casa ed altre categorie di cittadini che usufruiscono o meno delle assicurazioni sociali obbligatorie (articolo 2).
        Sono state dettate regole più consone per l'amministrazione (articolo 7); sono stati imposti precisi oneri per gli amministratori (articolo 8); si è dettata la disciplina per le assemblee dei soci (articolo 9); è stata invocata responsabilmente l'amministrazione giudiziaria in caso di bisogno (articolo 10); sono stati delineati gli interventi dell'autorità giudiziaria (articolo 11); sono state proposte agevolazioni fiscali (articoli 13 e 14) e finanziarie (articolo 16). Si è previsto anche il patrocinio a spese dello Stato a supporto delle finalità sociali degli organismi mutualistici volontari integrativi (articolo 15).
        Particolare rilievo è stata data all'attività di controllo: è stato definito l'organo preposto a tale attività (articolo 17) ed è stata chiesta la costituzione della Commissione autonoma per la mutualità integrativa volontaria (articolo 18), con il compito - fra gli altri - di promuovere la nascita di un organismo di coordinamento fra tutte le associazioni mutualistiche maggiormente rappresentative degli Stati membri dell'Unione europea.
        La presente proposta di legge mira a ribadire, dunque, la specificità della forma associativa mutualistica rispetto ad altri operatori del mondo economico: la preminenza dell'elemento personale.
        Questo modello non può essere disperso; anzi è necessario tutelarne la specificità e operare affinché anche le imprese mutualistiche possano beneficiare dei vantaggi del grande mercato senza frontiere, quale è quello europeo, allo stesso titolo delle società per azioni.
        Il prossimo passo, pertanto, dovrà essere fatto nella direzione della creazione di una Carta della mutua europea che - come è avvenuto per le società - porti all'eliminazione delle difficoltà di ordine amministrativo e giuridico che impediscono alle associazioni mutualistiche di agire al di là delle frontiere nazionali su tutto o parte del territorio dell'Unione europea.




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