XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3728
Onorevoli Colleghi! - Il mutuo soccorso, o mutualità
volontaria, è una realtà ormai consolidata di cui il panorama
del mondo sociale deve tenere adeguatamente conto. Una realtà
che, in Italia, sta gradualmente colmando i ritardi che ha
accumulato rispetto agli altri Paesi europei.
La legislazione vigente in materia è obsoleta e, pur
avendo operato bene per molti anni, non risponde più alle
esigenze della società contemporanea; testimonianza ne è il
fatto che gli organismi del mutualismo volontario hanno
dovuto, in alcuni casi, forzare l'interpretazione delle
disposizioni di legge per poter operare oppure si sono
addirittura rifugiati nella più o meno completa inattività.
La disciplina dettata dalla legge n. 3818 del 1886 in
materia di società di mutuo soccorso è ormai del tutto desueta
e la consapevolezza delle potenzialità inespresse di cui sono
portatrici le associazioni mutualistiche rende necessaria la
tutela di questo patrimonio attraverso una iniziativa
legislativa che tenga conto dell'attualità del mutuo
soccorso.
La presente proposta di legge costituisce l'attuazione in
senso lato dell'articolo 45 della Costituzione, laddove viene
espressamente riconosciuta la funzione sociale degli organismi
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
Una proposta che mira, dunque, alla tutela della mutualità
volontaria o mutuo soccorso nel suo complesso.
In essa viene evidenziato con forza l'aspetto non
lucrativo dell'attività di mutuo soccorso; in particolare si
sostiene il principio secondo il quale l'attività mutualistica
non potrà e non dovrà mai essere svolta su basi
imprenditoriali organizzate.
Le società operaie di mutuo soccorso vengono, inoltre,
riportate nella disciplina delle persone giuridiche private
(articolo 4) e come tali vengono tenute espressamente distinte
dalle altre società o organismi aventi un'attività economica
lucrativa, siano esse società private, società pubbliche o
cooperative.
E' prevista l'estensione delle categorie dei soggetti che
possono porre in essere organismi mutualistici. Troppo angusta
appariva ormai da anni la dizione della legge del 1886 che
limitava ai soli operai la costituzione delle mutue
volontarie; ecco perché la presente proposta di legge,
recependo un indirizzo seguito in Italia e all'estero, ha
esplicitamente previsto che le mutue volontarie possono essere
costituite tra lavoratori subordinati e indipendenti,
studenti, professionisti, agricoltori, piccoli operatori
economici, donne di casa ed altre categorie di cittadini che
usufruiscono o meno delle assicurazioni sociali obbligatorie
(articolo 2).
Sono state dettate regole più consone per
l'amministrazione (articolo 7); sono stati imposti precisi
oneri per gli amministratori (articolo 8); si è dettata la
disciplina per le assemblee dei soci (articolo 9); è stata
invocata responsabilmente l'amministrazione giudiziaria in
caso di bisogno (articolo 10); sono stati delineati gli
interventi dell'autorità giudiziaria (articolo 11); sono state
proposte agevolazioni fiscali (articoli 13 e 14) e finanziarie
(articolo 16). Si è previsto anche il patrocinio a spese dello
Stato a supporto delle finalità sociali degli organismi
mutualistici volontari integrativi (articolo 15).
Particolare rilievo è stata data all'attività di
controllo: è stato definito l'organo preposto a tale attività
(articolo 17) ed è stata chiesta la costituzione della
Commissione autonoma per la mutualità integrativa volontaria
(articolo 18), con il compito - fra gli altri - di promuovere
la nascita di un organismo di coordinamento fra tutte le
associazioni mutualistiche maggiormente rappresentative degli
Stati membri dell'Unione europea.
La presente proposta di legge mira a ribadire, dunque, la
specificità della forma associativa mutualistica rispetto ad
altri operatori del mondo economico: la preminenza
dell'elemento personale.
Questo modello non può essere disperso; anzi è necessario
tutelarne la specificità e operare affinché anche le imprese
mutualistiche possano beneficiare dei vantaggi del grande
mercato senza frontiere, quale è quello europeo, allo stesso
titolo delle società per azioni.
Il prossimo passo, pertanto, dovrà essere fatto nella
direzione della creazione di una Carta della mutua europea che
- come è avvenuto per le società - porti all'eliminazione
delle difficoltà di ordine amministrativo e giuridico che
impediscono alle associazioni mutualistiche di agire al di là
delle frontiere nazionali su tutto o parte del territorio
dell'Unione europea.