XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3728
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni, riconosce, promuove e sostiene la funzione
sociale degli organismi a carattere di mutualità e senza fini
di lucro, in coerenza con i principi di cui agli articoli 2,
35, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione.
2. Ai fini della presente legge per "mutualità volontaria"
si intende un'operazione mediante la quale un gruppo di
persone soggette agli stessi rischi conferisce una somma di
denaro quale contributo allo scopo di raccogliere i mezzi
economici necessari alla copertura dei rischi derivanti da
eventi dannosi previamente determinati.
3. Il mutuo soccorso, o mutualità integrativa volontaria,
deve essere perseguito senza fine di speculazione privata
attraverso organismi mutualistici volontari costituiti secondo
i princìpi di cui alla presente legge.
4. La presente legge detta i princìpi fondamentali e le
norme per la valorizzazione della mutualità associata e
stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le associazioni mutualistiche nonché i
criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e
gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
(Partecipazione).
1. Ai sensi della presente legge, è socio di un organismo
mutualistico volontario ogni persona che ha partecipato alla
costituzione dell'organismo stesso o che ha acquistato la
qualità di socio successivamente. Gli ulteriori requisiti per
la partecipazione sono oggetto delle disposizioni statutarie
dei singoli sodalizi.
2. Gli organismi mutualistici volontari possono essere
costituiti per libera determinazione da tutti i cittadini.
3. La presente legge riconosce agli organismi mutualistici
volontari esistenti da almeno dieci anni, il diritto di
continuare a svolgere la propria attività; entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
statuti di tali organismi devono essere uniformati alle
disposizioni della medesima legge.
Art. 3.
(Finalità).
1. Gli organismi mutualistici volontari garantiscono ai
soci, previo versamento di un contributo, l'adempimento
integrale delle obbligazioni contrattuali assunte
nell'esercizio delle attività previste dallo statuto.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono costituiti per il
perseguimento di fini esclusivamente mutualistici. Ad essi è
pertanto vietato l'esercizio di attività lucrative, sia pure
marginali, e di ogni altra attività inconciliabile con i
propri scopi sociali ad eccezione di iniziative di solidarietà
economica, quali la costituzione di spacci di generi vari ad
esclusiva utilità dei soci, e con destinazione assoluta di
eventuali ricavi al perseguimento delle finalità statutarie
del sodalizio. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese
documentate e approvate dal consiglio di amministrazione o, in
via di urgenza, dal presidente.
3. Gli organismi mutualistici volontari possono
esercitare, tra le altre, attività di previdenza,
assicurazione, assistenza sanitaria e piccolo credito a favore
dei propri soci.
4. Gli organismi mutualistici volontari sono dotati di un
fondo comune e di riserve, la cui gestione è disciplinata da
leggi regionali, nei limiti dei quali rispondono delle
obbligazioni sociali.
Art. 4.
(Personalità giuridica).
1. Gli organismi mutualistici volontari acquistano
personalità giuridica, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Essi
sono costituiti, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile,
con atto pubblico, contenente l'indicazione dei soci
promotori, degli scopi esclusivamente mutualistici senza fini
di lucro del sodalizio, nonché della denominazione e della
sede sociale dello stesso.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi
del presente articolo è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per beneficiare delle disposizioni
di cui agli articoli 13 e 14.
Art. 5.
(Registrazione).
1. La registrazione degli organismi mutualistici volontari
si effettua presso il registro delle persone giuridiche, di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 6.
(Statuto).
1. Lo statuto degli organismi mutualistici volontari deve
contenere:
a) la denominazione sociale con l'indicazione del
tipo di attività esercitata;
b) l'indicazione esatta dell'oggetto sociale;
c) la sede sociale;
d) le condizioni e le modalità per l'ammissione,
il recesso e l'esclusione dei soci;
e) i diritti e gli obblighi dei soci e
dell'organismo;
f) i contributi fissi o, eventualmente, i
contributi supplementari;
g) la forma di organizzazione scelta per la
gestione del sodalizio;
h) i poteri e le attribuzioni dei singoli
organi;
i) le condizioni di nomina e di revoca dei membri
degli organi e la loro specificazione;
l) le regole relative alle maggioranze e al numero
legale nelle deliberazioni;
m) la designazione degli organi o dei membri degli
organi che hanno la rappresentanza esterna dell'organismo;
n) le condizioni per l'esercizio dell'azione
sociale di responsabilità;
o) le cause statutarie di scioglimento e di
estinzione dell'organismo.
2. Lo statuto deve prevedere che in caso di estinzione o
di scioglimento dell'organismo mutualistico volontario i beni
restanti successivamente al pagamento degli obblighi legali
siano devoluti al comune in cui ha sede l'organismo stesso che
ne cura la custodia, salva diversa determinazione
dell'assemblea dei soci adottata in due successive
convocazioni tenute a distanza di almeno venti giorni tra
loro, con specifico ordine del giorno. Se l'organismo di mutuo
soccorso si ricostituisce entro dieci anni dallo scioglimento,
i beni finanziari e quelli capitalizzati oltre agli eventuali
beni mobili e immobili, tornano nella sua disponibilità senza
che il comune possa vantare su di essi alcun diritto.
Art. 7.
(Amministrazione).
1. L'amministrazione dell'organismo mutualistico
volontario è demandata in via esclusiva ai soci cui è stata
conferita la carica di amministratore, eletti in sede di
assemblea plenaria appositamente convocata. Essi hanno mandato
temporaneo, revocabile in caso di inerzia o di indegnità, di
durata non superiore a tre anni, salvo diversa disposizione
statutaria, e sono rieleggibili.
2. Lo statuto deve individuare la sfera di competenza in
cui gli amministratori possono operare e determinare se gli
stessi sono tenuti a prestare cauzione nei confronti
dell'organismo mutualistico.
3. Tutte le cariche sociali, salvo quanto previsto al
comma 4, sono elettive, compresa quella del presidente.
4. Il presidente onorario nonché i soci onorari, sono
nominati per acclamazione in apposita assemblea, su proposta
del consiglio direttivo.
Art. 8.
(Responsabilità dell'amministratore).
1. Gli amministratori sono personalmente responsabili
dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della
verità dei fatti esposti nei resoconti sociali, della piena
osservanza dello statuto sociale.
2. Non risponde delle illegittimità riscontrate
l'amministratore che si dissocia dalle determinazioni
adottate, facendo risultare esplicitamente il proprio dissenso
nelle deliberazioni o provvedendo a comunicare la sua
decisione per iscritto ai sindaci.
3. Non risponde delle deliberazioni illegittime
l'amministratore che non vi abbia preso parte per assenza
giustificata.
4. Gli amministratori, nonché i sindaci e i liquidatori
per gli adempimenti di loro competenza, rispondono civilmente
nei confronti degli organismi mutualistici volontari di
appartenenza secondo le norme sul mandato e, nei casi più
gravi, qualora siano colpevoli di omissioni di dati
concernenti la gestione patrimoniale in resoconti o in
relazioni indirizzati all'assemblea generale o ad autorità
esterne, ne rispondono in sede penale.
Art. 9.
(Deliberazioni assembleari).
1. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in violazione
delle disposizioni della presente legge o dello statuto,
possono essere annullate su istanza degli organi del
sodalizio, di almeno un terzo dei soci o del pubblico
ministero.
2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dei
sindaci, i soci che rappresentano un terzo del numero degli
iscritti, dopo avere fatto svolgere dai probiviri un'inchiesta
interna senza alcun concreto risultato, possono denunciare i
fatti al tribunale, il quale può:
a) ordinare, sentiti gli amministratori e i
sindaci, una formale ispezione;
b) disporre, ove si accertino irregolarità, gli
opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea con
la designazione di un commissario ad acta, qualora tale
adempimento non sia effettuato dagli organi del sodalizio.
Art. 10.
(Amministrazione giudiziaria).
1. Il tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
9, nei casi più gravi può nominare un'amministrazione
giudiziaria per un periodo di tempo limitato e con poteri
definiti; può inoltre convocare l'assemblea per la nomina di
nuovi amministratori per la messa in liquidazione del
sodalizio.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere
adottati anche su richiesta del pubblico ministero.
3. Avverso i provvedimenti del tribunale può essere
rivolto reclamo alla corte di appello, che si pronuncia in
camera di consiglio.
Art. 11.
(Altri interventi giudiziari).
1. Ove l'organismo mutualistico volontario, nell'esercizio
delle proprie attività, contravvenga alle disposizioni della
presente legge o dello statuto, il tribunale, su istanza di
almeno un terzo dei soci iscritti o del pubblico ministero,
può ingiungere al sodalizio di rimuovere, nel termine di
sessanta giorni, gli effetti delle determinazioni
illegittimamente adottate.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del
presente articolo, il tribunale può ordinare la cancellazione
del sodalizio dal registro delle persone giuridiche di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 36l.
3. Avverso il decreto del tribunale è ammesso reclamo,
entro trenta giorni, alla corte di appello, che si pronuncia
in camera di consiglio. Il reclamo ha effetto sospensivo.
Art. 12.
(Risorse economiche).
1. Gli organismi mutualistici volontari traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi dei soci;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di istituzioni o enti pubblici, finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifici e documentati progetti
o attività;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi
internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) altre entrate compatibili con le finalità
mutualistiche degli organismi stessi;
g) ricavi derivanti da iniziative di solidarietà
economica, quali spacci sociali o manifestazioni interne al
sodalizio.
Art. 13.
(Esenzioni e detrazioni fiscali).
1. Gli atti costitutivi degli organismi mutualistici
volontari e quelli connessi allo svolgimento delle loro
attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro.
2. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui
tributi di propria competenza a favore degli organismi
mutualistici volontari, qualora non si trovino in situazioni
di dissesto ai sensi del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
3. Le quote sociali e i contributi volontari versati dai
soci o da soggetti esterni agli organismi mutualistici
volontari sono deducibili, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, nel limite massimo di 1.500 euro
annuali.
Art. 14.
(Agevolazioni fiscali).
1. Agli organismi mutualistici volontari si applica il
regime previsto per i circoli ricreativi, culturali e sportivi
e per le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 383.
Art. 15.
(Patrocinio a spese dello Stato).
1. Gli organismi mutualistici volontari riconosciuti ai
sensi della presente legge sono ammessi di diritto al
patrocinio a spese dello Stato.
Art. 16.
(Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali).
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
concedere in comodato d'uso beni mobili e immobili di loro
proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli
organismi mutualistici volontari per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali.
2. Per concorrere al finanziamento di programmi di
costruzione, di recupero, di restauro, di adeguamento alle
norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di
strutture o di edifici da utilizzare per le finalità di cui al
comma 1, per la dotazione delle relative strutture e per la
loro gestione, gli organismi mutualistici volontari sono
ammessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
alle facilitazioni previste per i privati, in particolare per
quanto attiene l'accesso al credito agevolato.
Art. 17.
(Vigilanza).
1. Gli organismi mutualistici volontari sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, salvo quanto disposto da leggi speciali.
2. Gli organismi mutualistici volontari devono trasmettere
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali copia dei
propri statuti, la relazione annuale sull'attività svolta e il
rendiconto finanziario per ciascun anno, entro il primo
semestre dell'anno successivo a quello al quale si
riferiscono, e devono fornire le notizie statistiche che il
Ministero richieda; essi devono, inoltre, sottoporsi
all'attività di controllo effettuata dagli uffici centrali e
periferici del Ministero medesimo.
3. Gli accertamenti, le verifiche e le indagini devono
essere preceduti da formali contestazioni al presidente
dell'organismo mutualistico volontario interessato.
Art. 18.
(Commissione autonoma per la mutualità integrativa
volontaria).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è istituita la Commissione autonoma per la mutualità
integrativa volontaria, di seguito denominata "Commissione",
la quale è presieduta dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da
quattro rappresentanti designati dalle associazioni
interregionali degli organismi mutualistici volontari, da
quattro rappresentanti dei coordinamenti regionali degli
organismi stessi e da due esperti nel settore della mutualità
integrativa volontaria.
2. La Commissione, che si avvale del personale, dei mezzi
e dei servizi messi a disposizione dal Dipartimento per le
politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ha i seguenti compiti:
a) formulare pareri sui provvedimenti legislativi
del Governo adottati in materia di mutualità volontaria
integrativa;
b) coordinare l'attività degli organismi
mutualistici volontari con gli altri organismi del mondo
dell'associazionismo e del volontariato;
c) proporre agli organi competenti interventi di
carattere legislativo volte a promuovere, sviluppare e
tutelare la mutualità integrativa volontaria;
d) favorire la soluzione in termini conciliativi
delle controversie fra organismi mutualistici volontari e
soci;
e) promuovere, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la costituzione di un
organismo di coordinamento della mutualità volontaria europea
del quale facciano parte le associazioni mutualistiche
maggiormente rappresentative degli Stati membri dell'Unione
europea e che abbia come compito fondamentale quello di
sollecitare l'approvazione da parte del Parlamento europeo
dello Statuto della mutualità integrativa europea.
3. La Commissione si riunisce presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed è convocata almeno due
volte l'anno o a richiesta della metà più uno dei componenti o
di una associazione interregionale degli organismi
mutualistici volontari, comprendente almeno quattro
regioni.