XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3727
Onorevoli Colleghi! - L'incidente aereo avvenuto a
Linate l'8 ottobre 2001 ha messo in evidenza, con i suoi
drammatici effetti, una totale confusione amministrativa in
materia di assistenza al volo e nelle attribuzioni del
direttore di aeroporto rimaste quelle stabilite dal codice
della navigazione, anche se successive norme legislative hanno
introdotto modifiche sostanziali. La realtà ha dimostrato che
la situazione di fatto non corrisponde a quella di diritto.
Il servizio di assistenza al volo, infatti, a Linate era
fornito dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa)
utilizzando impianti luminosi e segnaletica diurna gestita da
un altro soggetto (società di gestione) senza operare sugli
stessi i necessari controlli per garantire il rispetto della
normativa dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione
civile (ICAO).
Nel periodo successivo all'incidente aereo, il Paese ha
assistito ad un continuo gioco di scarica barile tra i vari
soggetti (ENAV Spa - Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) Società di gestione) che ha trovato la più alta
espressione negativa nel corso delle audizioni effettuate dal
Comitato bicamerale sulla sicurezza del volo, istituito dopo
l'incidente.
Precedenti interventi di natura amministrativa disposti a
livello ministeriale (atto di indirizzo emanato dal Ministro
dei trasporti e della navigazione il 14 gennaio 1998) per
disciplinare la materia, a seguito di analoghe situazioni
emerse per l'aeroporto di Torino nel 1997, non hanno avuto
alcun effetto.
Dalle predette constatazioni deriva la presente proposta
di legge che si prefigge di:
a) stabilire una netta separazione delle
attribuzioni in ambito aeroportuale, individuando i soggetti
ai quali affidare la totale, esclusiva competenza nei due
settori che compongono l'assistenza al volo (strutture e
servizio);
b) concentrare le attribuzioni del responsabile
aeroportuale, appartenente alla struttura dell'ENAC (direttore
di aeroporto) in compiti di coordinamento e sorveglianza
di:
1) organi pubblici che svolgono, in aeroporto, servizi
a loro attribuiti da norme legislative;
2) enti privati per garantire il rispetto delle
normative internazionali e comunitarie.
La presente proposta di legge, che limita le modifiche del
codice della navigazione agli aspetti emersi nell'incidente di
Linate, non esaurisce la complessiva revisione del codice
stesso, approvato oltre cinquanta anni fa in una condizione
del trasporto aereo totalmente diversa da quella attuale; a
tale revisione dovrà essere data esecuzione con tempestività,
come prescrive la proposta di legge, dopo aver acquisito le
proposte della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 13
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
La netta separazione tra gli impianti aeroportuali per
l'assistenza al volo e il servizio reso potrà ottenersi
individuando due soggetti diversi:
a) il primo, titolare delle infrastrutture
aeroportuali e dei relativi impianti operativi (fornitura,
installazione, mantenimento);
b) il secondo, titolare del servizio reso con
l'uso degli impianti la cui capacità ed efficienza competono
al primo.
Il primo soggetto si identifica nell'ENAC e, quindi, nella
società di gestione totale che è già concessionaria di
infrastrutture (piste, raccordi, vie di rullaggio, piazzale)
aeroportuali, il secondo si identifica nell'ENAV Spa a cui è
affidato il servizio di assistenza al volo dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 che, per coerenza,
assume la denominazione di Società nazionale di assistenza al
voli (SNAV Spa).
Per garantire all'ENAV Spa che il segnale irradiato dalle
radio assistenze, utilizzato per il servizio di assistenza al
volo terminale, sia corretto, il servizio radiomisure rimane
nelle attribuzioni della SNAV Spa.
Sotto l'aspetto economico la società di gestione
percepisce dal vettore i diritti di assistenza al volo
terminale (CTT) che vengono sommati ai diritti di approdo e di
partenza già percepiti e corrisponde alla SNAV Spa il compenso
per i servizi forniti, compreso il servizio radiomisure.
La tariffa relativa è definita in termini percentuali del
valore del CTT.
Rimangono nelle attribuzioni della SNAV Spa:
a) gli impianti radio elettrici e radar per
l'assistenza al volo in rotta, installati in siti remoti o nel
sedime aeroportuale (fornitura e mantenimento);
b) i sistemi di telecomunicazione mobili necessari
per i collegamenti radio tra controllore di torre e velivolo
in avvicinamento, in rullaggio e in decollo;
c) i sistemi meteo installati in siti remoti o in
aeroporto (ad esempio: anemometri, RVR , wind shear,
eccetera) che forniscono alla torre di controllo dati da
trasferire al pilota.
Con la presente proposta di legge non solo vengono
eliminati le interferenze e i conflitti emersi nell'ambito
aeroportuale, ma sono anche attuati i princìpi europei che
stabiliscono la separazione tra infrastrutture e servizi.
Per riportare alle attuali condizioni reali le
attribuzioni che il codice della navigazione ha conferito nel
1942 al comandante militare dell'aeroporto, in quel tempo,
titolare di tutti i servizi tra i quali l'assistenza al volo e
i servizi antincendio, al direttore dell'aeroporto, struttura
periferica dell'ENAC sono conservate le seguenti funzioni:
a) coordinamento di tutte le attività affidate ad
enti dello Stato (Corpo dei vigili del fuoco, Polizia di
Stato, dogana, SNAV Spa);
b) vigilanza su tutti gli operatori aeroportuali
(società di gestione, vettori, operatori di servizio,
eccetera) per garantire il rispetto delle normative ICAO (con
particolare riferimento all'Annesso 14), delle norme
comunitarie (con particolare riferimento alle condizioni di
libera concorrenza).
L'ENAC assume anche compiti di certificazione in tutte le
componenti dell'aviazione civile e viene istituita l'Autorità
per l'aviazione civile, organo ministeriale di supporto al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per garantire
la capacità, la qualità e la sicurezza del servizio;
condizioni tutte di esclusiva competenza dell'Autorità di
governo.
Il gestore aeroportuale, concessionario dell'ENAC assume,
con la presente proposta di legge, un ruolo operativo
superando quello attuale, essenzialmente commerciale, fornendo
così un contributo, come avviene in tutti i casi europei, alla
qualità e alla sicurezza del servizio.
Si fa rilevare che il trasferimento all'ENAC (e di
conseguenza ai suoi concessionari) degli impianti operativi,
realizzati a propria cura e spese, costituisce una garanzia
assoluta che la SNAV Spa non consentirebbe operazioni di volo
in categorie elevate (cioè con ridottissima visibilità) senza
la disponibilità, garantita dal gestore, di tutti i sistemi
radioelettrici, radar e luminosi prescritti dall'ICAO
per tale categoria , cioè in sintesi, le condizioni presenti a
Linate il giorno dell'incidente non si sarebbero
verificate.
La presente proposta di legge non altera i diritti dei
lavoratori appartenenti all'attuale ENAC, all'ENAV Spa e
direzione per la navigazione aerea del Dipartimento per la
navigazione e il trasporto marittimo e aereo, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, consentendo solo il loro
passaggio, a domanda, da un organo ad un altro fermi restando
i contratti di lavoro oggi vigenti.
La proposta di legge, infine, non incrementa la spesa
pubblica, anzi, consente di ridurla perché a carico del
gestore l'onere per la realizzazione delle infrastrutture e
degli impianti aeroportuali come avviene in tutti gli
aeroporti europei aventi capacità analoga a quella degli
aeroporti nazionali, ai quali la legge si applica.
Chiedo, pertanto, onorevoli colleghi, di esprimere parere
favorevole per l'approvazione della presente proposta di
legge.