XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3727




        Onorevoli Colleghi! - L'incidente aereo avvenuto a Linate l'8 ottobre 2001 ha messo in evidenza, con i suoi drammatici effetti, una totale confusione amministrativa in materia di assistenza al volo e nelle attribuzioni del direttore di aeroporto rimaste quelle stabilite dal codice della navigazione, anche se successive norme legislative hanno introdotto modifiche sostanziali. La realtà ha dimostrato che la situazione di fatto non corrisponde a quella di diritto.
        Il servizio di assistenza al volo, infatti, a Linate era fornito dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa) utilizzando impianti luminosi e segnaletica diurna gestita da un altro soggetto (società di gestione) senza operare sugli stessi i necessari controlli per garantire il rispetto della normativa dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
        Nel periodo successivo all'incidente aereo, il Paese ha assistito ad un continuo gioco di scarica barile tra i vari soggetti (ENAV Spa - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Società di gestione) che ha trovato la più alta espressione negativa nel corso delle audizioni effettuate dal Comitato bicamerale sulla sicurezza del volo, istituito dopo l'incidente.
        Precedenti interventi di natura amministrativa disposti a livello ministeriale (atto di indirizzo emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione il 14 gennaio 1998) per disciplinare la materia, a seguito di analoghe situazioni emerse per l'aeroporto di Torino nel 1997, non hanno avuto alcun effetto.
        Dalle predette constatazioni deriva la presente proposta di legge che si prefigge di:

            a) stabilire una netta separazione delle attribuzioni in ambito aeroportuale, individuando i soggetti ai quali affidare la totale, esclusiva competenza nei due settori che compongono l'assistenza al volo (strutture e servizio);

            b) concentrare le attribuzioni del responsabile aeroportuale, appartenente alla struttura dell'ENAC (direttore di aeroporto) in compiti di coordinamento e sorveglianza di:

                1) organi pubblici che svolgono, in aeroporto, servizi a loro attribuiti da norme legislative;

                2) enti privati per garantire il rispetto delle normative internazionali e comunitarie.

        La presente proposta di legge, che limita le modifiche del codice della navigazione agli aspetti emersi nell'incidente di Linate, non esaurisce la complessiva revisione del codice stesso, approvato oltre cinquanta anni fa in una condizione del trasporto aereo totalmente diversa da quella attuale; a tale revisione dovrà essere data esecuzione con tempestività, come prescrive la proposta di legge, dopo aver acquisito le proposte della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
        La netta separazione tra gli impianti aeroportuali per l'assistenza al volo e il servizio reso potrà ottenersi individuando due soggetti diversi:

            a) il primo, titolare delle infrastrutture aeroportuali e dei relativi impianti operativi (fornitura, installazione, mantenimento);

            b) il secondo, titolare del servizio reso con l'uso degli impianti la cui capacità ed efficienza competono al primo.

        Il primo soggetto si identifica nell'ENAC e, quindi, nella società di gestione totale che è già concessionaria di infrastrutture (piste, raccordi, vie di rullaggio, piazzale) aeroportuali, il secondo si identifica nell'ENAV Spa a cui è affidato il servizio di assistenza al volo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 che, per coerenza, assume la denominazione di Società nazionale di assistenza al voli (SNAV Spa).
        Per garantire all'ENAV Spa che il segnale irradiato dalle radio assistenze, utilizzato per il servizio di assistenza al volo terminale, sia corretto, il servizio radiomisure rimane nelle attribuzioni della SNAV Spa.
        Sotto l'aspetto economico la società di gestione percepisce dal vettore i diritti di assistenza al volo terminale (CTT) che vengono sommati ai diritti di approdo e di partenza già percepiti e corrisponde alla SNAV Spa il compenso per i servizi forniti, compreso il servizio radiomisure.
        La tariffa relativa è definita in termini percentuali del valore del CTT.
        Rimangono nelle attribuzioni della SNAV Spa:

            a) gli impianti radio elettrici e radar per l'assistenza al volo in rotta, installati in siti remoti o nel sedime aeroportuale (fornitura e mantenimento);

            b) i sistemi di telecomunicazione mobili necessari per i collegamenti radio tra controllore di torre e velivolo in avvicinamento, in rullaggio e in decollo;

            c) i sistemi meteo installati in siti remoti o in aeroporto (ad esempio: anemometri, RVR , wind shear, eccetera) che forniscono alla torre di controllo dati da trasferire al pilota.

        Con la presente proposta di legge non solo vengono eliminati le interferenze e i conflitti emersi nell'ambito aeroportuale, ma sono anche attuati i princìpi europei che stabiliscono la separazione tra infrastrutture e servizi.
        Per riportare alle attuali condizioni reali le attribuzioni che il codice della navigazione ha conferito nel 1942 al comandante militare dell'aeroporto, in quel tempo, titolare di tutti i servizi tra i quali l'assistenza al volo e i servizi antincendio, al direttore dell'aeroporto, struttura periferica dell'ENAC sono conservate le seguenti funzioni:

            a) coordinamento di tutte le attività affidate ad enti dello Stato (Corpo dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, dogana, SNAV Spa);

            b) vigilanza su tutti gli operatori aeroportuali (società di gestione, vettori, operatori di servizio, eccetera) per garantire il rispetto delle normative ICAO (con particolare riferimento all'Annesso 14), delle norme comunitarie (con particolare riferimento alle condizioni di libera concorrenza).

        L'ENAC assume anche compiti di certificazione in tutte le componenti dell'aviazione civile e viene istituita l'Autorità per l'aviazione civile, organo ministeriale di supporto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per garantire la capacità, la qualità e la sicurezza del servizio; condizioni tutte di esclusiva competenza dell'Autorità di governo.
        Il gestore aeroportuale, concessionario dell'ENAC assume, con la presente proposta di legge, un ruolo operativo superando quello attuale, essenzialmente commerciale, fornendo così un contributo, come avviene in tutti i casi europei, alla qualità e alla sicurezza del servizio.
        Si fa rilevare che il trasferimento all'ENAC (e di conseguenza ai suoi concessionari) degli impianti operativi, realizzati a propria cura e spese, costituisce una garanzia assoluta che la SNAV Spa non consentirebbe operazioni di volo in categorie elevate (cioè con ridottissima visibilità) senza la disponibilità, garantita dal gestore, di tutti i sistemi radioelettrici, radar e luminosi prescritti dall'ICAO per tale categoria , cioè in sintesi, le condizioni presenti a Linate il giorno dell'incidente non si sarebbero verificate.
        La presente proposta di legge non altera i diritti dei lavoratori appartenenti all'attuale ENAC, all'ENAV Spa e direzione per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo solo il loro passaggio, a domanda, da un organo ad un altro fermi restando i contratti di lavoro oggi vigenti.
        La proposta di legge, infine, non incrementa la spesa pubblica, anzi, consente di ridurla perché a carico del gestore l'onere per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali come avviene in tutti gli aeroporti europei aventi capacità analoga a quella degli aeroporti nazionali, ai quali la legge si applica.
        Chiedo, pertanto, onorevoli colleghi, di esprimere parere favorevole per l'approvazione della presente proposta di legge.




Frontespizio Testo articoli