XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3727
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Organi responsabili).
1. Gli organi statali responsabili della capacità, della
qualità e della sicurezza del trasporto aereo e delle attività
di aviazione civile sono:
a) il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) l'Autorità per l'aviazione civile: struttura
centrale;
c) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):
struttura centrale e periferica;
d) la Società nazionale di assistenza al volo Spa
(SNAV Spa): struttura centrale e periferica;
e) l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
(ANSV): struttura centrale.
2. Gli organi indicati al comma 1 sono tenuti a garantire
l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla
presente legge, ferma la rispettiva responsabilità nelle
attività di loro competenza.
Art. 2.
(Attribuzioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti).
1. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
seguito denominato "Ministro" è attribuita la funzione di
indirizzo politico-economico sul sistema dell'aviazione civile
nazionale, assicurando altresì la completa attuazione delle
disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
2. Sono, in particolare, riservati al Ministro:
a) la rappresentanza presso gli enti e le
organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel
settore dell'aviazione civile;
b) la ratifica di accordi aerei con Paesi membri
dell'Unione europea;
c) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale,
nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni;
d) l'adozione del Piano nazionale di
radionavigazione, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie
satellitari;
e) l'approvazione del contratto di programma e di
servizio con gli organismi operanti nel trasporto aereo;
f) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e
delle tasse aeroportuali;
g) la definizione delle linee guida per
l'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti
nazionali;
h) la disciplina per il rilascio delle
concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e
l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio
dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;
i) l'adozione delle disposizioni atte al
recepimento delle norme emanate dall'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e da altri
organismi aeronautici internazionali riconosciuti;
l) l'allocazione delle risorse finanziarie fornite
dallo Stato per attuare le condizioni disposte dal Governo in
materia di politica del trasporto aereo;
m) la disciplina per la privatizzazione del
capitale delle società di gestione degli aeroporti.
Art. 3.
(Attribuzioni dell'Autorità
per l'aviazione civile).
1. E' istituita l'Autorità per l'aviazione civile, che
fornisce al Ministro supporto ai fini dell'azione di indirizzo
e di vigilanza sul sistema dell'aviazione civile nazionale e
alla quale spetta il controllo sulle attività assegnate alla
SNAV Spa ai sensi della presente legge.
2. Sono riservati all'Autorità per l'aviazione civile:
a) i rapporti con gli organi statali nazionali e
con gli enti comunitari e internazionali che operano nel
settore dell'aviazione civile;
b) la definizione delle strategie per il Piano
aeroportuale nazionale;
c) la definizione delle strategie per la
pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la
navigazione aerea, in conformità con il Piano aeroportuale
nazionale;
d) le analisi e le proposte sulle materie
attribuite al Ministro di cui alle lettere e), f), g), h),
l) e m) del comma 2 dell'articolo 2;
e) il controllo sul rispetto dei regolamenti
comunitari in materia di liberalizzazione dei servizi
aeroportuali;
f) la predisposizione, in accordo con gli enti
destinatari, dei contratti di programma e di servizio.
Art. 4.
(Attribuzioni dell'ENAC).
1. All'ENAC sono attribuiti compiti di diretta esecuzione
nonché di diretta regolamentazione, di controllo e di
vigilanza del sistema dell'aviazione civile. L'ENAC, esercita,
in particolare, le seguenti funzioni:
a) certificazione e autorizzazione di servizi di
trasporto aereo, di lavoro aereo, di attività aerea privata,
di attività aerea ricreativa, sportiva e didattica;
b) certificazione e abilitazione del personale
addetto ai servizi di cui alla lettera a);
c) certificazione e abilitazione del personale
addetto ai servizi di assistenza al volo e ai servizi di
terra;
d) progettazione, costruzione e manutenzione degli
aeromobili;
e) progettazione, costruzione, manutenzione ed
esercizio degli aeroporti;
f) realizzazione di impianti, infrastrutture e
sistemi radioelettrici, radar e luminosi per la navigazione
aerea terminale installati negli aeroporti;
g) rispondenza agli standard ICAO delle
infrastrutture operative, degli impianti, delle
radioassistenze, degli aiuti luminosi e della segnaletica
aeroportuale orizzontale e verticale, necessari per
l'esercizio del traffico aereo nelle diverse categorie
operative;
h) affidamento in concessione ai gestori
aeroportuali dei servizi;
i) realizzazione di ogni altra attività di
regolamentazione e di certificazione nel settore
dell'aviazione civile non riservata per legge ad altri
soggetti;
l) rilevazione delle infrazioni alla normativa
vigente sull'assistenza al volo e irrogazione delle relative
sanzioni;
m) controllo, vigilanza e connessi poteri
sanzionatori:
1) relativamente alle attività regolate da norme
nazionali e comunitarie, sui soggetti e i fornitori di servizi
che operano nel settore della navigazione aerea;
2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali,
limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia
di qualità, di sicurezza e di efficienza dei servizi resi;
n) verifica, attraverso ispezioni e controlli,
dell'efficienza e della sicurezza delle installazioni e delle
apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri
previsti dalle norme vigenti in materia;
o) istruttoria relativa alla determinazione delle
tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;
p) esame delle componenti del trasporto aereo,
attività di ricerca e di studio nel settore dell'aviazione
civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;
q) certificazione dei sistemi qualità alle norme
ISO nel settore dell'aviazione civile, attività per la quale
l'ENAC deve risultare accreditata da parte dell'ICAO;
r) cura e tenuta del Registro aeronautico
nazionale e pubblicazione del Registro degli aeromobili
civili;
s) cura e tenuta dei registri e degli albi
professionali del personale e degli altri operatori del
settore, nelle forme previste dalle norme vigenti in
materia;
t) cura dei rapporti con enti e con organizzazioni
comunitari nonché con altri enti statali, relativamente alle
materie di propria competenza;
u) esercizio dei poteri disciplinati e
sanzionatori previsti nei confronti della gente dell'aria ai
sensi delle norme vigenti in materia;
v) certificazione del personale, riferita ai
requisiti di idoneità medica per l'esercizio di attività
aeronautiche.
Art. 5.
(Organi dell'ENAC).
1. Sono organi dell'ENAC il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il
direttore generale.
2. Il consiglio di amministrazione è costituito dal
presidente e da sei consiglieri che durano in carica cinque
anni e possono essere confermati per una sola volta. Il
presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il
presidente e i consiglieri devono possedere almeno cinque anni
di esperienza con conoscenza specifica in almeno un settore
del trasporto aereo.
3. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal
presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti
iscritti nel registro dei revisori dei conti. Essi sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori dei conti
durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per
una sola volta.
4. Il direttore generale, scelto tra i soggetti di
comprovata conoscenza in più settori del trasporto aereo, è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto
conto delle indicazioni del consiglio di amministrazione
dell'ENAC. Il direttore generale dura in carica quattro anni e
può essere confermato per una sola volta. Il direttore
generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del
consiglio di amministrazione e, avvalendosi delle competenti
strutture dell'ENAC, cura l'istruttoria e l'esecuzione delle
deliberazioni del consiglio stesso; assicura altresì il
coordinamento della struttura centrale con quelle periferiche
e provvede a eseguire ogni altro compito che gli è attribuito
dal consiglio medesimo o dallo statuto. In caso di urgenza
adotta, informandone il presidente, i provvedimenti
indifferibili necessari a garantire la continuità di azione e
di sorveglianza sulla sicurezza del trasporto aereo. E'
coadiuvato, nell'espletamento delle proprie funzioni, da un
vice direttore generale, nominato con delibera del consiglio
di amministrazione, che provvede, altresì a proporre gli
emolumenti del personale dell'ENAC, approvati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro.
5. Le delibere e i regolamenti di cui al presente articolo
sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'ENAC con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti.
6. L'ENAC è articolato in strutture periferiche situate
presso tutti gli aeroporti sedi di trasporto aereo commerciale
e aventi competenza sugli aeroporti minori della regione di
competenza. Ogni struttura periferica è diretta da un
direttore di aeroporto i cui compiti sono indicati
dall'articolo 6.
Art. 6.
(Compiti del direttore di aeroporto).
1. Il direttore di aeroporto, autorità periferica
dell'ENAC, conserva il potere, già ad esso attribuito dalle
norme vigenti in materia, di ordinanza relativamente alla
struttura aeroportuale e alla circoscrizione aeroportuale di
cui è a capo. Svolge, altresì, le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei
gestori aeroportuali alle attribuzioni stabilite nella
convenzione in concessione, nonché alla normativa nazionale e
internazionale vigente in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto,
dispone in qualsiasi momento ispezioni sulle installazioni
aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni
scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo,
il gestore aeroportuale deve consentire al personale
incaricato dal direttore di accedere a qualsiasi impianto e
ufficio dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di
documentazione;
c) vigila affinché gli operatori aeroportuali, che
effettuano attività indipendenti connesse con i voli,
ottemperino alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
e dispone i relativi controlli;
d) si avvale delle strutture periferiche e di
quelle territoriali dell'ENAC per effettuare accertamenti e
ispezioni nei confronti di operatori aeroportuali, di vettori
e di esercenti attività aeronautiche nella circoscrizione
aeroportuale di propria competenza;
e) nell'espletamento delle sue funzioni si avvale
del proprio personale, che assume funzioni ispettive;
f) provvede al coordinamento dei soggetti pubblici
e privati, in condizioni normali e in condizioni di emergenza
del traffico aereo e aeroportuale;
g) coordina e presiede apposite commissioni
permanenti per la sicurezza operativa e per la sicurezza
aeroportuale, istituite con provvedimento dell'ENAC.
Art. 7.
(Attribuzioni del gestore aeroportuale).
1. L'ENAC, in relazione alle proprie attribuzioni
conferite dall'articolo 4, comma 1, lettera h) affida le
concessioni di gestione totale degli aeroporti nazionali sulla
base delle direttive emanate dal Ministro ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera h).
2. Il gestore aeroportuale assume la responsabilità dei
servizi affidati in concessione, anche se subconcessi, al fine
di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni
aeroportuali.
3. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge di:
a) attuare, rispettare e far osservare da parte
degli altri operatori privati operanti in aeroporto le norme
stabilite in materia di sicurezza;
b) garantire l'applicazione da parte dei diversi
operatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, del
contratto collettivo nazionale del settore di competenza;
c) impiegare personale qualificato e dotato di
esperienza per effettuare le attività sensibili per la
manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;
d) fermo restando il rispetto dei regolamenti
comunitari, garantire, in caso di trasferimenti di attività
concernenti una o più categorie dei servizi a terra, il
passaggio del personale individuato dai soggetti interessati,
di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal
precedente soggetto al soggetto subentrante, in misura
proporzionale alle quote di traffico o di attività acquisite
da quest'ultimo, salvaguardando la continuità del personale
dipendente dal precedente operatore;
e) operare e mantenere l'aeroporto in conformità
alle condizioni stabilite nel manuale operativo di aeroporto e
nelle norme ICAO, nonché assicurare una appropriata ed
efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali,
secondo le esigenze di efficienza e di sicurezza delle
operazioni, sotto il coordinamento e la supervisione del
direttore di aeroporto e sentite le esigenze del locale centro
di assistenza al volo dell'ENAV Spa;
f) predisporre un sistema volto a garantire la
sicurezza delle operazioni aeroportuali, indicando all'ENAC
l'organizzazione, i compiti, i poteri e le responsabilità
funzionali all'interno della struttura.
4. Gli oneri di costruzione, di mantenimento e di
manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, compresi gli
aiuti radio, radar, visivi e luminosi, sono a carico del
gestore aeroportuale titolare di concessione totale affidata
dall'ENAC su delega del Ministro. La direzione aeroportuale
locale dell'ENAC e l'ente locale per il servizio del traffico
aereo, sono incaricati delle ispezioni ordinarie e
straordinarie e della dovuta sorveglianza in merito
all'efficienza e alla regolarità di funzionamento di tali
infrastrutture e apparecchiature aeroportuali.
5. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito
aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di
carattere esclusivamente tecnico-organizzativo. Qualora gli
operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del
gestore, questi può rivolgersi al direttore di aeroporto il
quale, sentito l'ENAC, decide nel contraddittorio tra le
parti.
6. Al fine di garantire il possesso dei requisiti
necessari per l'esercizio dei compiti assegnati al gestore
aeroportuale, le gestioni totali devono essere assegnate con
gara di evidenza pubblica tra soggetti in possesso di
esperienza di gestione di aeroporti similari e comunque in
possesso di certificazione di qualità nei settori delle
gestioni aeroportuali.
Art. 8.
(Attribuzioni della Società nazionale
di assistenza al volo Spa).
1. Alla SNAV Spa sono attribuiti, in via esclusiva la
gestione del traffico aereo (ATM), nonché tutti i servizi del
traffico aereo (ATS-ATFM), di telecomunicazioni aeronautiche e
di informazioni aeronautiche nello spazio aereo di competenza,
ivi compresa la gestione della movimentazione degli aeromobili
sui piazzali aeroportuali, in coordinamento con la società di
gestione aeroportuale. Per quanto attiene il servizio di
meteorologia aeronautica esso è di competenza della SNAV Spa
negli spazi aerei e negli aeroporti di sua competenza.
2. Alla SNAV Spa sono attribuiti, in particolare, i
seguenti compiti:
a) organizzazione ed esercizio dei servizi del
traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche,
delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici
aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti
ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
b) rilievo, compilazione e pubblicazione delle
carte degli ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria
competenza;
c) ricerca e promozione di studi e di esperienze
di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al
volo;
d) rapporti con enti ed organizzazioni comunitari
e internazionali del settore, previa autorizzazione o delega
del Ministro se relativi al programma Galileo;
e) elaborazione del Piano nazionale di
radionavigazione e sua realizzazione, ivi compreso l'utilizzo
delle tecnologie satellitari;
f) predisposizione degli elementi
tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché
registrazione, contabilizzazione e imputazione dei
corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
g) determinazione delle esigenze tecnico-operative
relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione
di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli
esistenti;
h) formazione e aggiornamento professionale del
personale, avvalendosi sia di strutture proprie sia di
strutture esterne appositamente certificate dalla competente
autorità per l'aviazione civile;
i) installazione e manutenzione di impianti ed
apparati per la gestione del traffico aereo in rotta, del
servizio meteorologico e di comunicazione terra-bordo-terra,
imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento dei
suddetti impianti;
l) tenuta e aggiornamento delle informazioni
aeronautiche tramite NOTAM e Aeronautical Information
Publication;
m) servizio radiomisure.
3. Alla SNAV Spa tramite il servizio radiomisure resta
assegnato il compito di verificare l'efficienza dei radioaiuti
per le operazioni di decollo e di atterraggio e della
segnaletica diurna e notturna aeroportuale attribuiti all'ENAC
nonché di elaborare e di trasmettere le informazioni operative
riguardanti l'aeroporto.
Art. 9.
(Attribuzioni dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo).
1. L'ANSV è dotata di personalità giuridica e di autonomia
amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e
finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di
giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle
amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano
nel settore aeronautico. L'ANSV conduce le investigazioni
tecniche per l'accertamento delle cause con il solo obiettivo
di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni
valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla
pubblicazione e alla diffusione illimitata dei risultati delle
investigazioni ai soggetti interessati e ad assicurare la
trasparenza degli atti relativi alle inchieste.
2. L'ANSV notifica all'ENAC, e alla SNAV Spa le
raccomandazioni derivanti dalle cause o concause di incidenti
o mancati incidenti per le parti di rispettiva competenza.
L'ENAC e la SNAV Spa hanno l'obbligo di ottemperare salvo
motivato rifiuto riconosciuto ammissibile dall'Autorità per
l'aviazione civile.
3. In caso di mancata notifica di un incidente o di un
evento grave di pericolo nell'ambito dell'aviazione civile,
l'ANSV attiva il meccanismo sanzionatorio previsto dal codice
della navigazione, nei confronti degli enti, pubblici e
privati, che non hanno provveduto a segnalare tali eventi nel
più breve tempo possibile e con il mezzo più rapido
all'Agenzia stessa. L'Agenzia a sua volta ha il dovere di
segnalare all'ENAC tutti quegli eventi di pericolo di cui è
venuta a conoscenza e di cui l'ENAC non è informato, per gli
accertamenti di propria competenza.
Art. 10.
(Norme di attuazione).
1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge:
a) i compiti conferiti all'ex Azienda di
assistenza al volo per il traffico aereo generale, ora ENAV
Spa dall'articolo 3, primo comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145,
sono trasferiti all'ENAC e rientrano tra le funzioni
specificate all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250. I compiti di cui alla presente lettera si
riferiscono alle installazioni per l'assistenza al volo
terminale, installati negli aeroporti, con la esclusione dei
radar e dei radioaiuti utilizzati per la navigazione in
rotta anche se installati su sedime aeroportuale; l'esclusione
si riferisce anche agli apparati TLC terra-bordo-terra
installati nelle torri di controllo e ai sistemi meteo;
b) nei compiti della SNAV Spa i controlli a terra
e in volo sulla rispondenza agli standard delle
radioassistenze e degli aiuti luminosi di cui all'articolo 3,
primo comma, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;
c) i beni conferiti a titolo gratuito all'ENAC ai
sensi della lettera a) rientrano tra i beni in
concessione a società di gestione totale, affidate con gara
pubblica tra soggetti in possesso di documentata esperienza
nella gestione di aeroporti equivalenti;
d) gli oneri relativi ai compiti di cui alla
lettera a) sono attribuiti alle società di gestione
totale individuate con le procedure di cui alla lettera
c);
e) le società di gestione totale di cui alla
lettera c) acquisiscono i proventi relativi alle tasse
di avvicinamento (CTT) che si aggiungono ai diritti di approdo
e di partenza già percepiti e corrispondono alla SNAV Spa, il
compenso per il servizio di assistenza al volo terminale nella
misura del 70 per cento del valore della CTT;
f) le società di gestione totale di cui alla
lettera c) corrispondono alla SNAV Spa il compenso per
il servizio radiomisure nella misura, per tipo di
radioassistenza, definita con decreto del Ministro, su
proposta dell'ENAC;
g) l'ufficio controllo traffico assume la
denominazione di ufficio ispettivo aeroportuale.
Art. 11.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, un decreto legislativo recante il nuovo codice
della navigazione aerea. Il decreto legislativo, è adottato in
attuazione della normativa comunitaria e internazionale di
settore, in conformità alla normativa generale comunitaria, ai
princìpi della Costituzione, alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, alla presente legge, e, in particolare, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare, l'organizzazione del sistema
della navigazione aerea, ai sensi delle vigenti norme
internazionali del controllo del traffico aereo;
b) disciplinare gli aeroporti privati con riguardo
alla loro istituzione, al controllo e all'eventuale impiego da
parte della pubblica autorità in casi eccezionali di pubblica
utilità o di protezione civile;
c) prevedere una specifica normativa per gli
eliporti, tenendo conto della loro ubicazione, nonché delle
particolari caratteristiche degli aeromobili che li
utilizzano;
d) disciplinare l'attività di volo su
aviosuperfici, in correlazione alle loro caratteristiche
strutturali e di impiego;
e) prevedere vincoli, limiti e obblighi della
proprietà privata, stabiliti tenendo conto della necessità di
garantire la sicurezza e l'adeguato svolgimento del traffico
aereo;
f) prevedere la concessione per i servizi di linea
e l'autorizzazione per i servizi non di linea, per i servizi
notturni e postali, per il lavoro aereo e per le scuole di
pilotaggio, attraverso procedimenti adeguati alle
caratteristiche dei servizi e alle modalità del loro
esercizio;
g) definire l'aeromobile in base al concetto
dell'attitudine autonoma alla navigazione, tenute presenti le
esigenze determinate dal progresso tecnico;
h) connettere l'iscrizione dell'aeromobile a
requisiti di nazionalità rispondenti alla tutela degli
interessi nazionali, nel rispetto dei princìpi della normativa
comunitaria; prevedere, in casi specificamente stabiliti, la
possibilità di iscrizione nei registri nazionali di aeromobili
che siano soltanto nella disponibilità di soggetti
nazionali;
i) disciplinare gli adempimenti del comandante di
aeromobile e delle autorità aeroportuali nonché dei dipendenti
uffici aeroportuali per autorizzare la partenza e l'arrivo
degli aeromobili;
l) disciplinare la polizia di bordo;
m) disciplinare le funzioni di ufficiale di stato
civile del comandante dell'aeromobile durante la navigazione e
i relativi atti;
n) disciplinare i contratti di utilizzazione
dell'aeromobile nei tipi fondamentali della locazione e del
trasporto, prevedendo altresì il comodato e la locazione
finanziaria;
o) disciplinare le assicurazioni, riordinando e
semplificando la normativa vigente in materia, con particolare
riguardo alle caratteristiche delle assicurazioni aeronautiche
peculiari della materia aeronautica nell'ambito della
disciplina stabilita dal codice civile e tenute presenti le
esigenze emerse nella pratica; distinguere le categorie con
riferimento alle cose e alla responsabilità;
p) disciplinare il sistema delle norme
sanzionatorie nelle materie oggetto del nuovo codice della
navigazione area;
q) disciplinare un compiuto sistema di informativa
degli incidenti e degli inconvenienti al fine di favorirne la
prevenzione.
2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
determina la dotazione organica dell'Autorità per l'aviazione
civile e, su proposta dell'ENAC, la dotazione organica
dell'Ente stesso.
Art. 12.
(Personale).
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENAC è
regolato dai contratto collettivo nazionale di lavoro definito
ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. Sono fatti salvi i trattamenti economici e giuridici
relativi ai rapporti di lavoro del personale dell'ENAC vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'ENAC definisce, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica
in relazione alle nuove esigenze e ai carichi di lavoro
derivanti dalle nuove funzioni e attribuzioni e, a tal fine,
procede ad assumere il personale necessario. Il reclutamento
del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità alle
disposizioni vigenti in materia e con le modalità indicate
dall'Ente stesso.
4. Al fine di garantire la massima economicità, in sede di
prima attuazione della presente legge, il personale necessario
ai sensi del comma 3 è reperito, nelle more della definizione
della dotazione organica, mediante trasferimento del seguente
personale, previa richiesta degli interessati:
a) il personale dell'Ente poste italiane Spa già
in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2000;
b) il personale, già in servizio presso il
dipartimento dell'aviazione civile-Ministero dei trasporti e
della navigazione e successivamente transitato alla Direzione
per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo e aereo-Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
c) il personale dell'Aeroclub d'Italia;
d) il personale dell'ENAV Spa, in possesso degli
adeguati requisiti per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti attribuiti all'ENAC in materia di assistenza al volo e
di circolazione aerea.
5. L'ENAC valuta, autonomamente, sulla base delle proprie
esigenze e finalità, le richieste pervenute ai sensi del comma
4. Per quanto concerne il personale dell'ENAV Spa, di cui alla
lettera d) del citato comma 5, l'ENAC stabilisce il
contingente numerico e le qualifiche corrispondenti,
concordando con l'ENAV Spa stesso le relative modalità di
trasferimento.
6. Per l'inquadramento iniziale del personale trasferito
ai sensi dei commi 4 e 5, si applicano le modalità e i criteri
di inquadramento definiti nel vigente ordinamento dell'ENAC,
fatti salvi i diritti maturati prima del trasferimento.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai fini del trattamento pensionistico il
personale dell'ENAC ha facoltà di optare per il trattamento
riservato allo stesso, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
Entro lo stesso termine di cui al presente comma, ai fini del
trattamento di fine rapporto, il personale di cui al comma 5
che gode dell'istituto della indennità di buonuscita può
optare per il trattamento di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297, e successive modificazioni; a tale fine il maturato
dell'indennità di buonuscita costituisce la quota iniziale da
trasferire all'ENAC.
8. Al personale della ex Direzione generale
dell'aviazione civile transitato nell'ENAC ai sensi del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e in servizio al
1^ gennaio 2002, si applica la disciplina dell'indennità di
anzianità già prevista per il restante personale dell'ENAC. Si
applicano, altresì, le disposizioni del titolo II del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1993, n. 104.
Art. 13.
(Norme transitorie).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino all'effettivo insediamento degli organi dell'ENAC, la
direzione per la navigazioni aerea del Dipartimento per la
navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC continuano ad
operare secondo le rispettive competenze.
2. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'ENAC e comunque entro il termine massimo di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la direzione per la
navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il
trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, è soppressa.
3. Nelle more della definizione dello statuto, dei
regolamenti contabili, dell'organizzazione e della disciplina
dei rapporti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'ENAC
esercita le proprie funzioni avvalendosi dell'assetto
ordinamentale ed organizzativo esistente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro provvede alla definizione del
contratto di programma e di servizio dell'ENAC, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.