XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3727




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Organi responsabili).

        1. Gli organi statali responsabili della capacità, della qualità e della sicurezza del trasporto aereo e delle attività di aviazione civile sono:

            a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            b) l'Autorità per l'aviazione civile: struttura centrale;

            c) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC): struttura centrale e periferica;

            d) la Società nazionale di assistenza al volo Spa (SNAV Spa): struttura centrale e periferica;

            e) l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV): struttura centrale.

        2. Gli organi indicati al comma 1 sono tenuti a garantire l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, ferma la rispettiva responsabilità nelle attività di loro competenza.


Art. 2.

(Attribuzioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti).

        1. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro" è attribuita la funzione di indirizzo politico-economico sul sistema dell'aviazione civile nazionale, assicurando altresì la completa attuazione delle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        2. Sono, in particolare, riservati al Ministro:

            a) la rappresentanza presso gli enti e le organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile;

            b) la ratifica di accordi aerei con Paesi membri dell'Unione europea;

            c) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni;

            d) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

            e) l'approvazione del contratto di programma e di servizio con gli organismi operanti nel trasporto aereo;

            f) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali;

            g) la definizione delle linee guida per l'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti nazionali;

            h) la disciplina per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

            i) l'adozione delle disposizioni atte al recepimento delle norme emanate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e da altri organismi aeronautici internazionali riconosciuti;

            l) l'allocazione delle risorse finanziarie fornite dallo Stato per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

            m) la disciplina per la privatizzazione del capitale delle società di gestione degli aeroporti.


Art. 3.

(Attribuzioni dell'Autorità
per l'aviazione civile).

        1. E' istituita l'Autorità per l'aviazione civile, che fornisce al Ministro supporto ai fini dell'azione di indirizzo e di vigilanza sul sistema dell'aviazione civile nazionale e alla quale spetta il controllo sulle attività assegnate alla SNAV Spa ai sensi della presente legge.
        2. Sono riservati all'Autorità per l'aviazione civile:

            a) i rapporti con gli organi statali nazionali e con gli enti comunitari e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;

            b) la definizione delle strategie per il Piano aeroportuale nazionale;

            c) la definizione delle strategie per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, in conformità con il Piano aeroportuale nazionale;

            d) le analisi e le proposte sulle materie attribuite al Ministro di cui alle lettere e), f), g), h), l) e m) del comma 2 dell'articolo 2;

            e) il controllo sul rispetto dei regolamenti comunitari in materia di liberalizzazione dei servizi aeroportuali;

            f) la predisposizione, in accordo con gli enti destinatari, dei contratti di programma e di servizio.


Art. 4.

(Attribuzioni dell'ENAC).

        1. All'ENAC sono attribuiti compiti di diretta esecuzione nonché di diretta regolamentazione, di controllo e di vigilanza del sistema dell'aviazione civile. L'ENAC, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

            a) certificazione e autorizzazione di servizi di trasporto aereo, di lavoro aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa, sportiva e didattica;

            b) certificazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di cui alla lettera a);
                c) certificazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di assistenza al volo e ai servizi di terra;

            d) progettazione, costruzione e manutenzione degli aeromobili;

            e) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

            f) realizzazione di impianti, infrastrutture e sistemi radioelettrici, radar e luminosi per la navigazione aerea terminale installati negli aeroporti;

            g) rispondenza agli standard ICAO delle infrastrutture operative, degli impianti, delle radioassistenze, degli aiuti luminosi e della segnaletica aeroportuale orizzontale e verticale, necessari per l'esercizio del traffico aereo nelle diverse categorie operative;

            h) affidamento in concessione ai gestori aeroportuali dei servizi;

            i) realizzazione di ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile non riservata per legge ad altri soggetti;

            l) rilevazione delle infrazioni alla normativa vigente sull'assistenza al volo e irrogazione delle relative sanzioni;

            m) controllo, vigilanza e connessi poteri sanzionatori:

                1) relativamente alle attività regolate da norme nazionali e comunitarie, sui soggetti e i fornitori di servizi che operano nel settore della navigazione aerea;

                2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità, di sicurezza e di efficienza dei servizi resi;

            n) verifica, attraverso ispezioni e controlli, dell'efficienza e della sicurezza delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia;

            o) istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;
            p) esame delle componenti del trasporto aereo, attività di ricerca e di studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

            q) certificazione dei sistemi qualità alle norme ISO nel settore dell'aviazione civile, attività per la quale l'ENAC deve risultare accreditata da parte dell'ICAO;

            r) cura e tenuta del Registro aeronautico nazionale e pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

            s) cura e tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle norme vigenti in materia;

            t) cura dei rapporti con enti e con organizzazioni comunitari nonché con altri enti statali, relativamente alle materie di propria competenza;

            u) esercizio dei poteri disciplinati e sanzionatori previsti nei confronti della gente dell'aria ai sensi delle norme vigenti in materia;

            v) certificazione del personale, riferita ai requisiti di idoneità medica per l'esercizio di attività aeronautiche.


Art. 5.

(Organi dell'ENAC).

        1. Sono organi dell'ENAC il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il direttore generale.
        2. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da sei consiglieri che durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Il presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il presidente e i consiglieri devono possedere almeno cinque anni di esperienza con conoscenza specifica in almeno un settore del trasporto aereo.
        3. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti iscritti nel registro dei revisori dei conti. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
        4. Il direttore generale, scelto tra i soggetti di comprovata conoscenza in più settori del trasporto aereo, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle indicazioni del consiglio di amministrazione dell'ENAC. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e, avvalendosi delle competenti strutture dell'ENAC, cura l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; assicura altresì il coordinamento della struttura centrale con quelle periferiche e provvede a eseguire ogni altro compito che gli è attribuito dal consiglio medesimo o dallo statuto. In caso di urgenza adotta, informandone il presidente, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità di azione e di sorveglianza sulla sicurezza del trasporto aereo. E' coadiuvato, nell'espletamento delle proprie funzioni, da un vice direttore generale, nominato con delibera del consiglio di amministrazione, che provvede, altresì a proporre gli emolumenti del personale dell'ENAC, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro.
        5. Le delibere e i regolamenti di cui al presente articolo sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'ENAC con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
        6. L'ENAC è articolato in strutture periferiche situate presso tutti gli aeroporti sedi di trasporto aereo commerciale e aventi competenza sugli aeroporti minori della regione di competenza. Ogni struttura periferica è diretta da un direttore di aeroporto i cui compiti sono indicati dall'articolo 6.


Art. 6.

(Compiti del direttore di aeroporto).

        1. Il direttore di aeroporto, autorità periferica dell'ENAC, conserva il potere, già ad esso attribuito dalle norme vigenti in materia, di ordinanza relativamente alla struttura aeroportuale e alla circoscrizione aeroportuale di cui è a capo. Svolge, altresì, le seguenti funzioni:

            a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali alle attribuzioni stabilite nella convenzione in concessione, nonché alla normativa nazionale e internazionale vigente in tema di aerodromi;

            b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire al personale incaricato dal direttore di accedere a qualsiasi impianto e ufficio dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione;

            c) vigila affinché gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ottemperino alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dispone i relativi controlli;

            d) si avvale delle strutture periferiche e di quelle territoriali dell'ENAC per effettuare accertamenti e ispezioni nei confronti di operatori aeroportuali, di vettori e di esercenti attività aeronautiche nella circoscrizione aeroportuale di propria competenza;

            e) nell'espletamento delle sue funzioni si avvale del proprio personale, che assume funzioni ispettive;

            f) provvede al coordinamento dei soggetti pubblici e privati, in condizioni normali e in condizioni di emergenza del traffico aereo e aeroportuale;

            g) coordina e presiede apposite commissioni permanenti per la sicurezza operativa e per la sicurezza aeroportuale, istituite con provvedimento dell'ENAC.


Art. 7.

(Attribuzioni del gestore aeroportuale).

        1. L'ENAC, in relazione alle proprie attribuzioni conferite dall'articolo 4, comma 1, lettera h) affida le concessioni di gestione totale degli aeroporti nazionali sulla base delle direttive emanate dal Ministro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h).
        2. Il gestore aeroportuale assume la responsabilità dei servizi affidati in concessione, anche se subconcessi, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni aeroportuali.
        3. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di:

            a) attuare, rispettare e far osservare da parte degli altri operatori privati operanti in aeroporto le norme stabilite in materia di sicurezza;

            b) garantire l'applicazione da parte dei diversi operatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, del contratto collettivo nazionale del settore di competenza;

            c) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;

            d) fermo restando il rispetto dei regolamenti comunitari, garantire, in caso di trasferimenti di attività concernenti una o più categorie dei servizi a terra, il passaggio del personale individuato dai soggetti interessati, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal precedente soggetto al soggetto subentrante, in misura proporzionale alle quote di traffico o di attività acquisite da quest'ultimo, salvaguardando la continuità del personale dipendente dal precedente operatore;

            e) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle condizioni stabilite nel manuale operativo di aeroporto e nelle norme ICAO, nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali, secondo le esigenze di efficienza e di sicurezza delle operazioni, sotto il coordinamento e la supervisione del direttore di aeroporto e sentite le esigenze del locale centro di assistenza al volo dell'ENAV Spa;

            f) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali, indicando all'ENAC l'organizzazione, i compiti, i poteri e le responsabilità funzionali all'interno della struttura.

        4. Gli oneri di costruzione, di mantenimento e di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali, compresi gli aiuti radio, radar, visivi e luminosi, sono a carico del gestore aeroportuale titolare di concessione totale affidata dall'ENAC su delega del Ministro. La direzione aeroportuale locale dell'ENAC e l'ente locale per il servizio del traffico aereo, sono incaricati delle ispezioni ordinarie e straordinarie e della dovuta sorveglianza in merito all'efficienza e alla regolarità di funzionamento di tali infrastrutture e apparecchiature aeroportuali.
        5. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere esclusivamente tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può rivolgersi al direttore di aeroporto il quale, sentito l'ENAC, decide nel contraddittorio tra le parti.
        6. Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dei compiti assegnati al gestore aeroportuale, le gestioni totali devono essere assegnate con gara di evidenza pubblica tra soggetti in possesso di esperienza di gestione di aeroporti similari e comunque in possesso di certificazione di qualità nei settori delle gestioni aeroportuali.

Art. 8.

(Attribuzioni della Società nazionale
di assistenza al volo Spa).

        1. Alla SNAV Spa sono attribuiti, in via esclusiva la gestione del traffico aereo (ATM), nonché tutti i servizi del traffico aereo (ATS-ATFM), di telecomunicazioni aeronautiche e di informazioni aeronautiche nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione della movimentazione degli aeromobili sui piazzali aeroportuali, in coordinamento con la società di gestione aeroportuale. Per quanto attiene il servizio di meteorologia aeronautica esso è di competenza della SNAV Spa negli spazi aerei e negli aeroporti di sua competenza.
        2. Alla SNAV Spa sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

            a) organizzazione ed esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

            b) rilievo, compilazione e pubblicazione delle carte degli ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

            c) ricerca e promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

            d) rapporti con enti ed organizzazioni comunitari e internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro se relativi al programma Galileo;

            e) elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione e sua realizzazione, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

            f) predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché registrazione, contabilizzazione e imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
            g) determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

            h) formazione e aggiornamento professionale del personale, avvalendosi sia di strutture proprie sia di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità per l'aviazione civile;

            i) installazione e manutenzione di impianti ed apparati per la gestione del traffico aereo in rotta, del servizio meteorologico e di comunicazione terra-bordo-terra, imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento dei suddetti impianti;

            l) tenuta e aggiornamento delle informazioni aeronautiche tramite NOTAM e Aeronautical Information Publication;

            m) servizio radiomisure.

        3. Alla SNAV Spa tramite il servizio radiomisure resta assegnato il compito di verificare l'efficienza dei radioaiuti per le operazioni di decollo e di atterraggio e della segnaletica diurna e notturna aeroportuale attribuiti all'ENAC nonché di elaborare e di trasmettere le informazioni operative riguardanti l'aeroporto.


Art. 9.

(Attribuzioni dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo).

        1. L'ANSV è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico. L'ANSV conduce le investigazioni tecniche per l'accertamento delle cause con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla pubblicazione e alla diffusione illimitata dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e ad assicurare la trasparenza degli atti relativi alle inchieste.
        2. L'ANSV notifica all'ENAC, e alla SNAV Spa le raccomandazioni derivanti dalle cause o concause di incidenti o mancati incidenti per le parti di rispettiva competenza. L'ENAC e la SNAV Spa hanno l'obbligo di ottemperare salvo motivato rifiuto riconosciuto ammissibile dall'Autorità per l'aviazione civile.
        3. In caso di mancata notifica di un incidente o di un evento grave di pericolo nell'ambito dell'aviazione civile, l'ANSV attiva il meccanismo sanzionatorio previsto dal codice della navigazione, nei confronti degli enti, pubblici e privati, che non hanno provveduto a segnalare tali eventi nel più breve tempo possibile e con il mezzo più rapido all'Agenzia stessa. L'Agenzia a sua volta ha il dovere di segnalare all'ENAC tutti quegli eventi di pericolo di cui è venuta a conoscenza e di cui l'ENAC non è informato, per gli accertamenti di propria competenza.


Art. 10.

(Norme di attuazione).

        1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge:

            a) i compiti conferiti all'ex Azienda di assistenza al volo per il traffico aereo generale, ora ENAV Spa dall'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono trasferiti all'ENAC e rientrano tra le funzioni specificate all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. I compiti di cui alla presente lettera si riferiscono alle installazioni per l'assistenza al volo terminale, installati negli aeroporti, con la esclusione dei radar e dei radioaiuti utilizzati per la navigazione in rotta anche se installati su sedime aeroportuale; l'esclusione si riferisce anche agli apparati TLC terra-bordo-terra installati nelle torri di controllo e ai sistemi meteo;
            b) nei compiti della SNAV Spa i controlli a terra e in volo sulla rispondenza agli standard delle radioassistenze e degli aiuti luminosi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;

            c) i beni conferiti a titolo gratuito all'ENAC ai sensi della lettera a) rientrano tra i beni in concessione a società di gestione totale, affidate con gara pubblica tra soggetti in possesso di documentata esperienza nella gestione di aeroporti equivalenti;

            d) gli oneri relativi ai compiti di cui alla lettera a) sono attribuiti alle società di gestione totale individuate con le procedure di cui alla lettera c);

            e) le società di gestione totale di cui alla lettera c) acquisiscono i proventi relativi alle tasse di avvicinamento (CTT) che si aggiungono ai diritti di approdo e di partenza già percepiti e corrispondono alla SNAV Spa, il compenso per il servizio di assistenza al volo terminale nella misura del 70 per cento del valore della CTT;

            f) le società di gestione totale di cui alla lettera c) corrispondono alla SNAV Spa il compenso per il servizio radiomisure nella misura, per tipo di radioassistenza, definita con decreto del Ministro, su proposta dell'ENAC;

            g) l'ufficio controllo traffico assume la denominazione di ufficio ispettivo aeroportuale.


Art. 11.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante il nuovo codice della navigazione aerea. Il decreto legislativo, è adottato in attuazione della normativa comunitaria e internazionale di settore, in conformità alla normativa generale comunitaria, ai princìpi della Costituzione, alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alla presente legge, e, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) disciplinare, l'organizzazione del sistema della navigazione aerea, ai sensi delle vigenti norme internazionali del controllo del traffico aereo;

            b) disciplinare gli aeroporti privati con riguardo alla loro istituzione, al controllo e all'eventuale impiego da parte della pubblica autorità in casi eccezionali di pubblica utilità o di protezione civile;

            c) prevedere una specifica normativa per gli eliporti, tenendo conto della loro ubicazione, nonché delle particolari caratteristiche degli aeromobili che li utilizzano;

            d) disciplinare l'attività di volo su aviosuperfici, in correlazione alle loro caratteristiche strutturali e di impiego;

            e) prevedere vincoli, limiti e obblighi della proprietà privata, stabiliti tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza e l'adeguato svolgimento del traffico aereo;

            f) prevedere la concessione per i servizi di linea e l'autorizzazione per i servizi non di linea, per i servizi notturni e postali, per il lavoro aereo e per le scuole di pilotaggio, attraverso procedimenti adeguati alle caratteristiche dei servizi e alle modalità del loro esercizio;

            g) definire l'aeromobile in base al concetto dell'attitudine autonoma alla navigazione, tenute presenti le esigenze determinate dal progresso tecnico;

            h) connettere l'iscrizione dell'aeromobile a requisiti di nazionalità rispondenti alla tutela degli interessi nazionali, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria; prevedere, in casi specificamente stabiliti, la possibilità di iscrizione nei registri nazionali di aeromobili che siano soltanto nella disponibilità di soggetti nazionali;
            i) disciplinare gli adempimenti del comandante di aeromobile e delle autorità aeroportuali nonché dei dipendenti uffici aeroportuali per autorizzare la partenza e l'arrivo degli aeromobili;

            l) disciplinare la polizia di bordo;

            m) disciplinare le funzioni di ufficiale di stato civile del comandante dell'aeromobile durante la navigazione e i relativi atti;

            n) disciplinare i contratti di utilizzazione dell'aeromobile nei tipi fondamentali della locazione e del trasporto, prevedendo altresì il comodato e la locazione finanziaria;

            o) disciplinare le assicurazioni, riordinando e semplificando la normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle caratteristiche delle assicurazioni aeronautiche peculiari della materia aeronautica nell'ambito della disciplina stabilita dal codice civile e tenute presenti le esigenze emerse nella pratica; distinguere le categorie con riferimento alle cose e alla responsabilità;

            p) disciplinare il sistema delle norme sanzionatorie nelle materie oggetto del nuovo codice della navigazione area;

            q) disciplinare un compiuto sistema di informativa degli incidenti e degli inconvenienti al fine di favorirne la prevenzione.

        2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, determina la dotazione organica dell'Autorità per l'aviazione civile e, su proposta dell'ENAC, la dotazione organica dell'Ente stesso.


Art. 12.

(Personale).

        1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENAC è regolato dai contratto collettivo nazionale di lavoro definito ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
        2. Sono fatti salvi i trattamenti economici e giuridici relativi ai rapporti di lavoro del personale dell'ENAC vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. L'ENAC definisce, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione organica in relazione alle nuove esigenze e ai carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni e attribuzioni e, a tal fine, procede ad assumere il personale necessario. Il reclutamento del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia e con le modalità indicate dall'Ente stesso.
        4. Al fine di garantire la massima economicità, in sede di prima attuazione della presente legge, il personale necessario ai sensi del comma 3 è reperito, nelle more della definizione della dotazione organica, mediante trasferimento del seguente personale, previa richiesta degli interessati:

            a) il personale dell'Ente poste italiane Spa già in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2000;

            b) il personale, già in servizio presso il dipartimento dell'aviazione civile-Ministero dei trasporti e della navigazione e successivamente transitato alla Direzione per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            c) il personale dell'Aeroclub d'Italia;

            d) il personale dell'ENAV Spa, in possesso degli adeguati requisiti per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'ENAC in materia di assistenza al volo e di circolazione aerea.

        5. L'ENAC valuta, autonomamente, sulla base delle proprie esigenze e finalità, le richieste pervenute ai sensi del comma 4. Per quanto concerne il personale dell'ENAV Spa, di cui alla lettera d) del citato comma 5, l'ENAC stabilisce il contingente numerico e le qualifiche corrispondenti, concordando con l'ENAV Spa stesso le relative modalità di trasferimento.
        6. Per l'inquadramento iniziale del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 5, si applicano le modalità e i criteri di inquadramento definiti nel vigente ordinamento dell'ENAC, fatti salvi i diritti maturati prima del trasferimento.
        7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del trattamento pensionistico il personale dell'ENAC ha facoltà di optare per il trattamento riservato allo stesso, rispettivamente, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Entro lo stesso termine di cui al presente comma, ai fini del trattamento di fine rapporto, il personale di cui al comma 5 che gode dell'istituto della indennità di buonuscita può optare per il trattamento di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni; a tale fine il maturato dell'indennità di buonuscita costituisce la quota iniziale da trasferire all'ENAC.
        8. Al personale della ex Direzione generale dell'aviazione civile transitato nell'ENAC ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e in servizio al 1^ gennaio 2002, si applica la disciplina dell'indennità di anzianità già prevista per il restante personale dell'ENAC. Si applicano, altresì, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.


Art. 13.

(Norme transitorie).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'ENAC, la direzione per la navigazioni aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC continuano ad operare secondo le rispettive competenze.
        2. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'ENAC e comunque entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la direzione per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa.
        3. Nelle more della definizione dello statuto, dei regolamenti contabili, dell'organizzazione e della disciplina dei rapporti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'ENAC esercita le proprie funzioni avvalendosi dell'assetto ordinamentale ed organizzativo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede alla definizione del contratto di programma e di servizio dell'ENAC, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.



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