XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3725




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla volontà di riportare il gioco del calcio, anche e soprattutto di quello dilettantistico, nel solco di una pratica sportiva sana e di impedire che esso si trasformi in occasione per dare sfogo ai peggiori istinti e alla violenza gratuita.
        Del resto la giustizia sportiva, non certo per sua colpa, ma solo per la "resistenza" dimostrata dai suoi destinatari, si è rilevata incapace di frenare la violenza sui campi di gioco.
        Inoltre un provvedimento proveniente da un piccolo ufficio giudiziario - la procura della Repubblica di Ariano Irpino - ha affrontato il problema dei rapporti tra giustizia penale e giustizia sportiva ed ha evidenziato come, allo stato attuale della legislazione, molti reati, pur perseguibili d'ufficio, non vengono neanche a conoscenza dell'autorità giudiziaria, per cui occorre, per il futuro, che il legislatore, piuttosto che chiudere gli occhi e demandare alle iniziative della magistratura la prevenzione e la repressione di reati che la gran parte dell'opinione pubblica percepisce come odiosi, si assuma le proprie responsabilità e regoli con leggi i comportamenti che non possono rimanere impuniti.
        Entrando nel dettaglio dell'articolato della presente proposta di legge, va detto che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, introduce un nuovo reato "proprio", che può essere commesso solo da persone comunque "riconosciute" dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e mira ad eliminare quello che i mass media hanno cominciato a definire "inferno calcio" ed a tutelare in particolare l'arbitro ed i suoi assistenti, ma anche i calciatori e gli accompagnatori delle squadre.
        Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la pena sia raddoppiata in caso di recidiva e che sia comminata una pena almeno doppia rispetto alla prima in caso di seconda condanna per gli stessi fatti.
        Il dettato del comma 4 (che parifica alla violenza fisica anche le gravi umiliazioni morali) è motivato dal fatto che spesso, su alcuni campi, si sono verificati fatti forse ancor più incresciosi della violenza fisica, come quando, in alcune occasioni, alcuni dirigenti di squadre minori hanno costretto, con varie minacce, i direttori di gara a inginocchiarsi e ad autoumiliarsi innanzi a calciatori, pubblico e dirigenti di società.
        L'articolo 2 attribuisce una efficacia probatoria privilegiata ai referti arbitrali per evitare che, con testimonianze di comodo, magari anche numerose, da parte di tesserati o tifosi, dopo il "calore" della partita, si possa, davanti al giudice, far cadere il referto arbitrale. Tale efficacia probatoria attribuita al referto arbitrale può essere, in sede giudiziaria, inficiata solo da riprese videoregistrate ed impone, di converso, la sanzione penale di comportamenti dolosamente ingannevoli del direttore di gara.
        L'articolo 3 disciplina la presenza della forza pubblica sui campi di calcio per evitare che, sui campi cosiddetti minori le partite si disputino in totale assenza di forze dell' ordine. Al maggiore impegno sicuramente richiesto alle forze di polizia, con la creazione del cosiddetto "poliziotto di campo", devono far fronte, anche economicamente, in prima battuta la FIGC ed eventualmente, in seconda battuta, secondo scelte autonome della FIGC, le società sportive.
        La necessità che dalla totale impunità dei fatti commessi sui campi di calcio si passi ad una vera e propria responsabilizzazione di chi vuol fare sport e non praticare violenza impone di prevedere che nessuna sospensione condizionale della pena possa applicarsi a chi usa il campo di calcio solo per dar sfogo ai propri istinti violenti (articolo 4).
        Con l'articolo 5 viene imposto, a chi viene a conoscenza di reati che potrebbero sfuggire alla forza pubblica presente sui campi di calcio, l'obbligo di farne rapporto e viene sanzionata la inosservanza di tale obbligo.
        L'articolo 6 esclude dall'ambito di applicazione della legge le partite tra "bambini" e quelle amatoriali.
        L'articolo 7 regola una necessaria opera di divulgazione per evitare che il principio dell'articolo 5 del codice penale (letto ed applicato anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale 23-24 marzo 1988, n. 364, pubblica nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1988, n. 13 - prima serie speciale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile) possa creare in qualcuno l'aspettativa che la assoluta impunità penale finora esistita possa aver creato una consuetudine derogatrice, sui campi di calcio, della legge penale.




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