XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3725
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla volontà di riportare il gioco del calcio, anche e
soprattutto di quello dilettantistico, nel solco di una
pratica sportiva sana e di impedire che esso si trasformi in
occasione per dare sfogo ai peggiori istinti e alla violenza
gratuita.
Del resto la giustizia sportiva, non certo per sua colpa,
ma solo per la "resistenza" dimostrata dai suoi destinatari,
si è rilevata incapace di frenare la violenza sui campi di
gioco.
Inoltre un provvedimento proveniente da un piccolo ufficio
giudiziario - la procura della Repubblica di Ariano Irpino -
ha affrontato il problema dei rapporti tra giustizia penale e
giustizia sportiva ed ha evidenziato come, allo stato attuale
della legislazione, molti reati, pur perseguibili d'ufficio,
non vengono neanche a conoscenza dell'autorità giudiziaria,
per cui occorre, per il futuro, che il legislatore, piuttosto
che chiudere gli occhi e demandare alle iniziative della
magistratura la prevenzione e la repressione di reati che la
gran parte dell'opinione pubblica percepisce come odiosi, si
assuma le proprie responsabilità e regoli con leggi i
comportamenti che non possono rimanere impuniti.
Entrando nel dettaglio dell'articolato della presente
proposta di legge, va detto che l'articolo 1, ai commi 1 e 2,
introduce un nuovo reato "proprio", che può essere commesso
solo da persone comunque "riconosciute" dalla Federazione
italiana giuoco calcio (FIGC) e mira ad eliminare quello che i
mass media hanno cominciato a definire "inferno calcio"
ed a tutelare in particolare l'arbitro ed i suoi assistenti,
ma anche i calciatori e gli accompagnatori delle squadre.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la pena sia
raddoppiata in caso di recidiva e che sia comminata una pena
almeno doppia rispetto alla prima in caso di seconda condanna
per gli stessi fatti.
Il dettato del comma 4 (che parifica alla violenza fisica
anche le gravi umiliazioni morali) è motivato dal fatto che
spesso, su alcuni campi, si sono verificati fatti forse ancor
più incresciosi della violenza fisica, come quando, in alcune
occasioni, alcuni dirigenti di squadre minori hanno costretto,
con varie minacce, i direttori di gara a inginocchiarsi e ad
autoumiliarsi innanzi a calciatori, pubblico e dirigenti di
società.
L'articolo 2 attribuisce una efficacia probatoria
privilegiata ai referti arbitrali per evitare che, con
testimonianze di comodo, magari anche numerose, da parte di
tesserati o tifosi, dopo il "calore" della partita, si possa,
davanti al giudice, far cadere il referto arbitrale. Tale
efficacia probatoria attribuita al referto arbitrale può
essere, in sede giudiziaria, inficiata solo da riprese
videoregistrate ed impone, di converso, la sanzione penale di
comportamenti dolosamente ingannevoli del direttore di
gara.
L'articolo 3 disciplina la presenza della forza pubblica
sui campi di calcio per evitare che, sui campi cosiddetti
minori le partite si disputino in totale assenza di forze
dell' ordine. Al maggiore impegno sicuramente richiesto alle
forze di polizia, con la creazione del cosiddetto "poliziotto
di campo", devono far fronte, anche economicamente, in prima
battuta la FIGC ed eventualmente, in seconda battuta, secondo
scelte autonome della FIGC, le società sportive.
La necessità che dalla totale impunità dei fatti commessi
sui campi di calcio si passi ad una vera e propria
responsabilizzazione di chi vuol fare sport e non praticare
violenza impone di prevedere che nessuna sospensione
condizionale della pena possa applicarsi a chi usa il campo di
calcio solo per dar sfogo ai propri istinti violenti (articolo
4).
Con l'articolo 5 viene imposto, a chi viene a conoscenza
di reati che potrebbero sfuggire alla forza pubblica presente
sui campi di calcio, l'obbligo di farne rapporto e viene
sanzionata la inosservanza di tale obbligo.
L'articolo 6 esclude dall'ambito di applicazione della
legge le partite tra "bambini" e quelle amatoriali.
L'articolo 7 regola una necessaria opera di divulgazione
per evitare che il principio dell'articolo 5 del codice penale
(letto ed applicato anche sulla base della sentenza della
Corte costituzionale 23-24 marzo 1988, n. 364, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1988, n. 13 - prima serie
speciale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'articolo 5 del codice penale nella parte in cui non
esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale
l'ignoranza inevitabile) possa creare in qualcuno
l'aspettativa che la assoluta impunità penale finora esistita
possa aver creato una consuetudine derogatrice, sui campi di
calcio, della legge penale.