XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3725




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Violenza sui campi di calcio).

        1. Il calciatore, l'allenatore, il dirigente o l'addetto, tesserato nell'ambito della Federazione italiana gioco calcio (FIGC) o comunque chiunque presta la sua opera in occasione di una gara organizzata a qualsiasi titolo dalla FIGC, che prima, durante o dopo la gara stessa usa violenza nei confronti del direttore di gara o dei suoi assistenti o degli incaricati della FIGC in ordine alla gara, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
        2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace altresì il calciatore, l'allenatore, il dirigente o l'addetto, tesserato nell'ambito della FIGC o comunque chiunque presta la sua opera in occasione di una gara organizzata a qualsiasi titolo dalla FIGC che, al di fuori dell'azione di gioco, prima, durante o dopo la gara organizzata dalla FIGC cagiona volontariamente lesioni personali ad un calciatore o ad un accompagnatore ufficiale, a qualsiasi titolo, della squadra avversaria.
        3. Nei casi di recidiva del reato di cui al comma 1, le pene sono raddoppiate e la pena inflitta con la seconda sentenza di condanna non può essere in nessun caso inferiore al doppio della pena inflitta per la prima violazione.
        4. Per violenza ai sensi del comma 1 si intendono le azioni di violenza fisica, anche se non cagionano lesioni personali, e le azioni che cagionano danni morali.


Art. 2.

(Referto arbitrale).

        1. Dei fatti di cui all'articolo 1 fa piena prova il referto dell'arbitro, dei suoi assistenti e, ove presente, del commissario di campo o di altro incaricato della FIGC per la gara. Tali referti non possono essere inficiati da testimonianze di affiliati alla FIGC o di terzi spettatori, ma solo da eventuale prova videoregistrata.
        2. Il direttore di gara, i suoi assistenti, il commissario di campo e gli eventuali altri incaricati della FIGC per la gara, che volontariamente e consapevolmente affermano il falso nel referto di gara, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e, dopo la sentenza di condanna, anche di primo grado, non possono più esercitare le funzioni espletate all'atto della compilazione del referto.


Art. 3.

(Presenza della forza pubblica).

        1. Ad ogni gara organizzata a qualsiasi titolo dalla FIGC deve necessariamente essere presente la forza pubblica.
        2. La mancata richiesta o la mancata presenza, anche solo durante la gara, della forza pubblica alle partite di calcio organizzate dalla FIGC comporta l'obbligo per il direttore di gara di sospendere lo svolgimento della gara, se iniziata, ovvero di non dare corso alla stessa.
        3. Il direttore di gara, all'inizio della stessa è tenuto alla identificazione del responsabile dell'ordine pubblico.
        4. Il responsabile dell'ordine pubblico che, in occasione di ogni singola gara, non garantisce la presenza della forza pubblica durante lo svolgimento della gara stessa e fino a che il direttore di gara, i suoi assistenti e gli eventuali incaricati della FIGC per la gara si siano allontanati dal campo di gioco, è punito ai sensi dell'articolo 328, primo comma, del codice penale.
        5. Il direttore di gara che, nonostante la mancanza della forza pubblica, consente lo svolgimento della gara, è punito con l'ammenda da 50 euro a 200 euro, a meno che non dimostri di aver consentito l'inizio o la prosecuzione della gara solo per evitare conseguenze pericolose o dannose per la propria o l'altrui incolumità.
        6. Il calciatore, l'allenatore, il dirigente o l'addetto, tesserato nell'ambito della FIGC o comunque chiunque presta la sua opera in occasione di una gara organizzata a qualsiasi titolo dalla FIGC che, prima o durante la gara stessa, costringe o induce il direttore di gara e i suoi assistenti a iniziare o a proseguire la gara anche in assenza della forza pubblica, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
        7. Le spese relative agli oneri aggiuntivi derivanti dalla necessità di assicurare la effettiva e adeguata presenza della forza pubblica in occasione delle gare organizzate a qualsiasi titolo dalla FIGC sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'interno e sono poste a carico della FIGC, che può eventualmente rivalersi sulle società calcistiche.


Art. 4.

(Sospensione condizionale della pena).

        1. Alle pene inflitte per i reati previsti dalla presente legge non si applica il beneficio della sospensione condizionale della pena.


Art. 5.

(Obbligo di rapporto).

        1. I giudici sportivi di primo grado della FIGC che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle leggi vigenti, all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
        2. I soggetti di cui al comma 1 che non ottemperano all'obbligo di rapporto sono puniti ai sensi dell'articolo 361, secondo comma, del codice penale.


Art. 6.

(Ambito di applicazione).

        1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le gare alle quali partecipano in via esclusiva i calciatori che non rientrano nei limiti di età per i quali è necessario il rilascio del certificato medico di idoneità all'attività agonistica e le gare rientranti nell'attività ludico-ricreativa.


Art. 7.

(Disposizione finale).

        1. I Ministeri dell'interno e per i beni e le attività culturali, prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, realizzano idonee campagne informative al fine di dare adeguata pubblicità alle disposizioni della presente legge.



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