XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3725
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Violenza sui campi di calcio).
1. Il calciatore, l'allenatore, il dirigente o l'addetto,
tesserato nell'ambito della Federazione italiana gioco calcio
(FIGC) o comunque chiunque presta la sua opera in occasione di
una gara organizzata a qualsiasi titolo dalla FIGC, che prima,
durante o dopo la gara stessa usa violenza nei confronti del
direttore di gara o dei suoi assistenti o degli incaricati
della FIGC in ordine alla gara, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace altresì il
calciatore, l'allenatore, il dirigente o l'addetto, tesserato
nell'ambito della FIGC o comunque chiunque presta la sua opera
in occasione di una gara organizzata a qualsiasi titolo dalla
FIGC che, al di fuori dell'azione di gioco, prima, durante o
dopo la gara organizzata dalla FIGC cagiona volontariamente
lesioni personali ad un calciatore o ad un accompagnatore
ufficiale, a qualsiasi titolo, della squadra avversaria.
3. Nei casi di recidiva del reato di cui al comma 1, le
pene sono raddoppiate e la pena inflitta con la seconda
sentenza di condanna non può essere in nessun caso inferiore
al doppio della pena inflitta per la prima violazione.
4. Per violenza ai sensi del comma 1 si intendono le
azioni di violenza fisica, anche se non cagionano lesioni
personali, e le azioni che cagionano danni morali.
Art. 2.
(Referto arbitrale).
1. Dei fatti di cui all'articolo 1 fa piena prova il
referto dell'arbitro, dei suoi assistenti e, ove presente, del
commissario di campo o di altro incaricato della FIGC per la
gara. Tali referti non possono essere inficiati da
testimonianze di affiliati alla FIGC o di terzi spettatori, ma
solo da eventuale prova videoregistrata.
2. Il direttore di gara, i suoi assistenti, il commissario
di campo e gli eventuali altri incaricati della FIGC per la
gara, che volontariamente e consapevolmente affermano il falso
nel referto di gara, sono puniti con la reclusione da uno a
quattro anni e, dopo la sentenza di condanna, anche di primo
grado, non possono più esercitare le funzioni espletate
all'atto della compilazione del referto.
Art. 3.
(Presenza della forza pubblica).
1. Ad ogni gara organizzata a qualsiasi titolo dalla FIGC
deve necessariamente essere presente la forza pubblica.
2. La mancata richiesta o la mancata presenza, anche solo
durante la gara, della forza pubblica alle partite di calcio
organizzate dalla FIGC comporta l'obbligo per il direttore di
gara di sospendere lo svolgimento della gara, se iniziata,
ovvero di non dare corso alla stessa.
3. Il direttore di gara, all'inizio della stessa è tenuto
alla identificazione del responsabile dell'ordine pubblico.
4. Il responsabile dell'ordine pubblico che, in occasione
di ogni singola gara, non garantisce la presenza della forza
pubblica durante lo svolgimento della gara stessa e fino a che
il direttore di gara, i suoi assistenti e gli eventuali
incaricati della FIGC per la gara si siano allontanati dal
campo di gioco, è punito ai sensi dell'articolo 328, primo
comma, del codice penale.
5. Il direttore di gara che, nonostante la mancanza della
forza pubblica, consente lo svolgimento della gara, è punito
con l'ammenda da 50 euro a 200 euro, a meno che non dimostri
di aver consentito l'inizio o la prosecuzione della gara solo
per evitare conseguenze pericolose o dannose per la propria o
l'altrui incolumità.
6. Il calciatore, l'allenatore, il dirigente o l'addetto,
tesserato nell'ambito della FIGC o comunque chiunque presta la
sua opera in occasione di una gara organizzata a qualsiasi
titolo dalla FIGC che, prima o durante la gara stessa,
costringe o induce il direttore di gara e i suoi assistenti a
iniziare o a proseguire la gara anche in assenza della forza
pubblica, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
7. Le spese relative agli oneri aggiuntivi derivanti dalla
necessità di assicurare la effettiva e adeguata presenza della
forza pubblica in occasione delle gare organizzate a qualsiasi
titolo dalla FIGC sono determinate annualmente con decreto del
Ministro dell'interno e sono poste a carico della FIGC, che
può eventualmente rivalersi sulle società calcistiche.
Art. 4.
(Sospensione condizionale della pena).
1. Alle pene inflitte per i reati previsti dalla presente
legge non si applica il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Art. 5.
(Obbligo di rapporto).
1. I giudici sportivi di primo grado della FIGC che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno notizia
dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne
rapporto, ai sensi delle leggi vigenti, all'autorità
giudiziaria, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto
conoscenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 che non ottemperano
all'obbligo di rapporto sono puniti ai sensi dell'articolo
361, secondo comma, del codice penale.
Art. 6.
(Ambito di applicazione).
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente
legge le gare alle quali partecipano in via esclusiva i
calciatori che non rientrano nei limiti di età per i quali è
necessario il rilascio del certificato medico di idoneità
all'attività agonistica e le gare rientranti nell'attività
ludico-ricreativa.
Art. 7.
(Disposizione finale).
1. I Ministeri dell'interno e per i beni e le attività
culturali, prima dell'inizio di ogni stagione calcistica,
realizzano idonee campagne informative al fine di dare
adeguata pubblicità alle disposizioni della presente legge.