XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3723




        Onorevoli Colleghi! - Il problema della ricerca nel nostro Paese e la necessità di creare una relazione forte tra ricerca e sviluppo economico richiedono scelte politiche di ampio respiro progettuale.
        Nell'ambito di tali scelte è però necessario ed utile anche individuare i punti nodali sui quali sin da ora si possano avviare atti capaci di favorire gli investimenti, valorizzare e incoraggiare la ricerca e lo sfruttamento dei suoi risultati, di potenziare al massimo il ruolo dell'imprenditoria italiana e una sua nuova e rafforzata presenza nel mondo.
        Come è noto, infatti, uno dei più gravi problemi del nostro Paese in questo settore è rappresentato dal fatto che il nostro sistema produttivo è centrato soprattutto sul sistema della piccola e media impresa. Per sua stessa natura, ciò rende le nostre imprese poco disponibili, proprio a causa di "modesta massa critica", ad investimenti rilevanti in ricerca di medio o, ancor peggio, lungo termine. Non minori e, per vari aspetti, più complessi, sono i problemi che presenta il nostro apparato produttivo, concentrato essenzialmente su specializzazioni produttive a bassa o media tecnologia e che, come tali, presentano, anche a livello internazionale, un minore impegno in materia di ricerca e sviluppo; tuttavia, sono poi maggiormente esposti ad una competizione basata sui fattori tradizionali di costo piuttosto che, appunto, sull'apporto della ricerca e della innovazione tecnologica.
        Tutto ciò si traduce nella ridottissima quota di finanziamento privato alla ricerca che caratterizza il nostro Paese, con le pesantissime ripercussioni che ciò provoca alla nostra competitività.
        Dall'altro lato osserviamo sempre più un contrarsi dei finanziamenti statali all'università e agli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca, soprattutto quella di base.
        In altre parole siamo prigionieri di un circolo vizioso che sempre più ci allontana dall'obiettivo fissato dall'Unione europea di assicurare alla ricerca e all'innovazione tecnologica il 3 per cento del nostro prodotto interno lordo, obiettivo che si dovrebbe raggiungere e consolidare entro i prossimi sette anni.
        La tutela brevettuale può fornire al finanziamento della ricerca un contributo, certo non decisivo, ma prezioso nella valorizzazione dell'investimento pubblico.
        L'attuale legislazione relativa all'appartenenza dei diritti della ricerca universitaria e degli altri enti pubblici appare eccessivamente rigida, e nei fatti si è rilevata un ostacolo, anche dopo le recenti innovazioni normative, non solo allo svolgimento dell'attività di ricerca all'interno degli atenei, ma soprattutto nella fase dell'incontro tra il mondo dell'impresa e il complessivo sistema italiano pubblico della ricerca.
        Si rende quindi necessario un intervento legislativo che sia capace di favorire al massimo tutte le potenzialità dei nostri ricercatori, dei nostri istituti, dei nostri atenei; nonché della capacità che ciascun centro ha di individuare momenti di valorizzazione delle diverse risorse e vocazioni, delle occasioni di incontro e sinergia con il sistema produttivo.
        La possibile soluzione può essere raggiunta nell'individuare proprio nell'istituto dell'autonomia universitaria lo strumento capace di realizzare, in ciascun comprensorio, in ciascun settore scientifico e produttivo, strumenti normativi agili, aderenti a ciascuna realtà, corrispondenti alle scelte strategiche che ciascun ateneo vuole darsi o ha già individuato.
        Tutto ciò assicurando da un lato la necessità dell'assoluto diritto del ricercatore ad essere riconosciuto autore dell'innovazione tecnologica, e dall'altro, per quanto riguarda lo sfruttamento dei proventi della stessa, una loro equa distribuzione, secondo modalità regolamentari diverse, fra università, ricercatore ed eventuali soggetti terzi intervenuti nel progetto di ricerca.
        La presente proposta di legge cerca quindi di offrire un nuovo meccanismo normativo teso a potenziare al massimo le attuali potenzialità della nostra ricerca.
        All'articolo 1, comma 1, si prevede che l'appartenenza dei risultati della ricerca realizzata nell'interno dell'università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o di contratti di consulenza e convenzioni, è rimessa a norme emanate, nell'ambito dell'autonomia universitaria, da ciascun ateneo.
        Al comma 2 si prevede che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta solo ed esclusivamente ai ricercatori, mentre la titolarità dei diritti patrimoniali viene autonomamente stabilita tra l'università, i propri dipendenti, nonché i terzi che partecipano all'attività di ricerca. In questo comma si prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita all'università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi dello sfruttamento e viceversa.
        Al comma 3 si prevede che tali determinazioni potranno essere anche differenziate nei casi in cui l'attività di ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica o piuttosto realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni, o ancora attraverso altri strumenti della normativa italiana e europea.
        L'articolo 2 prevede che le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 si applichino anche a quegli enti pubblici e pubbliche amministrazioni che hanno come scopo istituzionale finalità di ricerca. In questo caso le determinazioni regolamentari sono demandate agli organi statutari delle singole amministrazioni.
        L'articolo 3 prevede la possibilità per le università e per gli altri enti pubblici di ricerca di dotarsi delle più idonee strutture atte a valorizzare al meglio le innovazioni di cui sono titolari o delle quali posseggono comunque una quota di partecipazione.
        L'articolo 4 prevede che le disposizioni fissate dalla legge si applicano alle innovazioni per le quali la richiesta di protezione è stata depositata in data successiva a quella della adozione delle determinazioni di cui agli articoli 1 e 2, ovvero per le quali, alla medesima data, è stato acquisito il diritto di titolarità.




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