XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3723
Onorevoli Colleghi! - Il problema della ricerca nel
nostro Paese e la necessità di creare una relazione forte tra
ricerca e sviluppo economico richiedono scelte politiche di
ampio respiro progettuale.
Nell'ambito di tali scelte è però necessario ed utile
anche individuare i punti nodali sui quali sin da ora si
possano avviare atti capaci di favorire gli investimenti,
valorizzare e incoraggiare la ricerca e lo sfruttamento dei
suoi risultati, di potenziare al massimo il ruolo
dell'imprenditoria italiana e una sua nuova e rafforzata
presenza nel mondo.
Come è noto, infatti, uno dei più gravi problemi del
nostro Paese in questo settore è rappresentato dal fatto che
il nostro sistema produttivo è centrato soprattutto sul
sistema della piccola e media impresa. Per sua stessa natura,
ciò rende le nostre imprese poco disponibili, proprio a causa
di "modesta massa critica", ad investimenti rilevanti in
ricerca di medio o, ancor peggio, lungo termine. Non minori e,
per vari aspetti, più complessi, sono i problemi che presenta
il nostro apparato produttivo, concentrato essenzialmente su
specializzazioni produttive a bassa o media tecnologia e che,
come tali, presentano, anche a livello internazionale, un
minore impegno in materia di ricerca e sviluppo; tuttavia,
sono poi maggiormente esposti ad una competizione basata sui
fattori tradizionali di costo piuttosto che, appunto,
sull'apporto della ricerca e della innovazione tecnologica.
Tutto ciò si traduce nella ridottissima quota di
finanziamento privato alla ricerca che caratterizza il nostro
Paese, con le pesantissime ripercussioni che ciò provoca alla
nostra competitività.
Dall'altro lato osserviamo sempre più un contrarsi dei
finanziamenti statali all'università e agli enti pubblici
aventi come scopo istituzionale la ricerca, soprattutto quella
di base.
In altre parole siamo prigionieri di un circolo vizioso
che sempre più ci allontana dall'obiettivo fissato dall'Unione
europea di assicurare alla ricerca e all'innovazione
tecnologica il 3 per cento del nostro prodotto interno lordo,
obiettivo che si dovrebbe raggiungere e consolidare entro i
prossimi sette anni.
La tutela brevettuale può fornire al finanziamento della
ricerca un contributo, certo non decisivo, ma prezioso nella
valorizzazione dell'investimento pubblico.
L'attuale legislazione relativa all'appartenenza dei
diritti della ricerca universitaria e degli altri enti
pubblici appare eccessivamente rigida, e nei fatti si è
rilevata un ostacolo, anche dopo le recenti innovazioni
normative, non solo allo svolgimento dell'attività di ricerca
all'interno degli atenei, ma soprattutto nella fase
dell'incontro tra il mondo dell'impresa e il complessivo
sistema italiano pubblico della ricerca.
Si rende quindi necessario un intervento legislativo che
sia capace di favorire al massimo tutte le potenzialità dei
nostri ricercatori, dei nostri istituti, dei nostri atenei;
nonché della capacità che ciascun centro ha di individuare
momenti di valorizzazione delle diverse risorse e vocazioni,
delle occasioni di incontro e sinergia con il sistema
produttivo.
La possibile soluzione può essere raggiunta
nell'individuare proprio nell'istituto dell'autonomia
universitaria lo strumento capace di realizzare, in ciascun
comprensorio, in ciascun settore scientifico e produttivo,
strumenti normativi agili, aderenti a ciascuna realtà,
corrispondenti alle scelte strategiche che ciascun ateneo
vuole darsi o ha già individuato.
Tutto ciò assicurando da un lato la necessità
dell'assoluto diritto del ricercatore ad essere riconosciuto
autore dell'innovazione tecnologica, e dall'altro, per quanto
riguarda lo sfruttamento dei proventi della stessa, una loro
equa distribuzione, secondo modalità regolamentari diverse,
fra università, ricercatore ed eventuali soggetti terzi
intervenuti nel progetto di ricerca.
La presente proposta di legge cerca quindi di offrire un
nuovo meccanismo normativo teso a potenziare al massimo le
attuali potenzialità della nostra ricerca.
All'articolo 1, comma 1, si prevede che l'appartenenza dei
risultati della ricerca realizzata nell'interno
dell'università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività
accademica o di contratti di consulenza e convenzioni, è
rimessa a norme emanate, nell'ambito dell'autonomia
universitaria, da ciascun ateneo.
Al comma 2 si prevede che il diritto ad essere
riconosciuti autori dell'innovazione spetta solo ed
esclusivamente ai ricercatori, mentre la titolarità dei
diritti patrimoniali viene autonomamente stabilita tra
l'università, i propri dipendenti, nonché i terzi che
partecipano all'attività di ricerca. In questo comma si
prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è
attribuita all'università, ai ricercatori deve essere
garantita una congrua partecipazione ai proventi dello
sfruttamento e viceversa.
Al comma 3 si prevede che tali determinazioni potranno
essere anche differenziate nei casi in cui l'attività di
ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica o
piuttosto realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di
consulenza e convenzioni, o ancora attraverso altri strumenti
della normativa italiana e europea.
L'articolo 2 prevede che le determinazioni di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 1 si applichino anche a quegli enti
pubblici e pubbliche amministrazioni che hanno come scopo
istituzionale finalità di ricerca. In questo caso le
determinazioni regolamentari sono demandate agli organi
statutari delle singole amministrazioni.
L'articolo 3 prevede la possibilità per le università e
per gli altri enti pubblici di ricerca di dotarsi delle più
idonee strutture atte a valorizzare al meglio le innovazioni
di cui sono titolari o delle quali posseggono comunque una
quota di partecipazione.
L'articolo 4 prevede che le disposizioni fissate dalla
legge si applicano alle innovazioni per le quali la richiesta
di protezione è stata depositata in data successiva a quella
della adozione delle determinazioni di cui agli articoli 1 e
2, ovvero per le quali, alla medesima data, è stato acquisito
il diritto di titolarità.