XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3723




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Regole sull'appartenenza dei risultati
della ricerca universitaria).

        1. Anche in deroga agli articoli 23 e 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70, agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.
        2. Le università provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi che partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi del relativo sfruttamento, e che se la titolarità è attribuita ai ricercatori, la congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da tener conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
        3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.
        4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.


Art. 2.

(Regole sull'appartenenza dei risultati
della ricerca pubblica).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2 del medesimo articolo, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.
        2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo gli organi statutari delle amministrazioni e degli enti interessati adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.


Art. 3.

(Strutture per la valorizzazione
delle innovazioni tecnologiche).

        1. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui all'articolo 2 possono, altresì, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.


Art. 4.

(Diritto intertemporale).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui agli articoli 1 e 2.



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