XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3723
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Regole sull'appartenenza dei risultati
della ricerca universitaria).
1. Anche in deroga agli articoli 23 e 24 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni,
all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70,
agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e
all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la
determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività
di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle
università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività
accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca,
di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è
rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio
della propria autonomia.
2. Le università provvedono, al fine di cui al comma 1, a
disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i
terzi che partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1
attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se
la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle
università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua
partecipazione ai proventi del relativo sfruttamento, e che se
la titolarità è attribuita ai ricercatori, la congrua
partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle
università in misura tale da tener conto delle risorse e degli
impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta
fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori
dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore
differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta
nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realizzata
nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di
convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri
strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire
una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione
all'estero delle richieste di protezione della titolarità
delle ricerche e dei relativi diritti.
4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è
abrogato.
Art. 2.
(Regole sull'appartenenza dei risultati
della ricerca pubblica).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comprese le
garanzie per i ricercatori di cui al comma 2 del medesimo
articolo, si applicano anche ai risultati della ricerca
realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo
gli organi statutari delle amministrazioni e degli enti
interessati adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 in conformità alle disposizioni ivi
stabilite.
Art. 3.
(Strutture per la valorizzazione
delle innovazioni tecnologiche).
1. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici di cui all'articolo 2 possono, altresì, assumere,
singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o
associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi
di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono
titolari o delle quali detengono una quota di
partecipazione.
Art. 4.
(Diritto intertemporale).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di
protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità,
limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un
deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni
di cui agli articoli 1 e 2.