XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3721
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 18 della Costituzione
recita: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare".
Da tale norma, unitamente all'articolo 49 della Carta
costituzionale che sancisce la libertà di associazione dei
cittadini in partiti, discendono i princìpi ispiratori della
lacunosa disciplina delle associazioni.
Rammentando che tali princìpi, recepiti dalla Carta
costituzionale, sono il frutto del sentire sociale e politico
dell'Italia degli anni '40, ne consegue che è opportuno
intervenire per disciplinare compiutamente l'intera
materia.
Le libere associazioni, infatti, sono trattate dal codice
civile del 1942 in un'ottica puramente negativa, basti pensare
che vengono definite "associazioni non riconosciute", delle
quali, cioè, il diritto non si occupa.
La voluta mancata regolamentazione delle associazioni non
è una condizione di libertà in più, dato che in uno Stato
moderno come il nostro non possono esistere libertà non
organizzate e disciplinate dalla legge.
I cambiamenti politici e sociali, dal dopoguerra ad oggi,
hanno mutato il sentire dell'opinione pubblica nei confronti
delle associazioni non riconosciute, originariamente viste con
sospetto e timore. Anche l'atteggiamento dell'autorità di
pubblica sicurezza è sempre più tollerante.
Il nostro Paese, però, si dimostra indeciso e
contraddittorio nei confronti di questa materia la cui
regolamentazione, sino ad oggi mancante, è necessaria e utile
a porre chiarezza.
Troppe volte si è cercato, invano, di porre mano ad una
legge sulle associazioni ispirata ai princìpi moderni di
libertà e democrazia, a garanzia sia degli associati, sia dei
terzi che con queste hanno rapporti a qualsiasi titolo.
I tempi sono ormai maturi per legiferare tenendo anche
conto di quanto già fatto da altri Paesi europei, come la
Francia, che hanno affrontato la materia con risultati
positivi.
I princìpi ispiratori della legislazione francese sono per
grandi linee i seguenti: la libertà di associazione è una
delle libertà riconosciute; l'associazione è libera di restare
tale o di munirsi di personalità giuridica; l'associazione è
un contratto di diritto privato e pertanto è strettamente
vincolata alla volontà dei contraenti e alla loro
autonomia.
In Italia si è intervenuti in materia solo con la legge 25
gennaio 1982, n. 17, la quale ha posto l'accento più
sull'aspetto pubblicistico delle associazioni che su quello
privatistico.
Sono evidenti il divario e l'arretratezza della nostra
disciplina rispetto a quella francese che distingue,
all'interno del più ampio genus delle associazioni, le
diverse categorie di associazioni dichiarate e non dichiarate,
associazioni riconosciute di pubblica utilità, associazioni
straniere ed internazionali.
Senza considerare trattati internazionali ed europei, i
quali hanno, già da molto tempo, riconosciuto che "(...) ogni
individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica (...)" (articolo 20 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, New York, 10 dicembre
1948).
Tale principio è stato successivamente ribadito sia
dall'Assemblea dell'ONU, il l9 dicembre 1966, con il Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato
a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25
ottobre 1977, n. 881, sia dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
La domanda che noi tutti dobbiamo porci è come dar fine
allo spirito di tolleranza e all'arretratezza, che hanno
caratterizzato l'Italia nei confronti delle associazioni, e
giungere a un sistema, come quello francese, ispirato a
princìpi di garanzie giuridiche.
A tale fine, è opportuno prevedere una disciplina che
consenta, tra l'altro, alle associazioni che lo richiedono di
registrarsi, ottenendo, così, quella capacità giuridica
necessaria a gestire beni in proprio ed a rappresentare in
giudizio gli interessi degli associati.
Oggi si può organizzare la libertà di associazione
all'interno di un diritto comune delle associazioni, ampio,
modernamente pensato, di fronte al quale tutte le associazioni
siano uguali, alle luce delle seguenti linee guida: a)
delega al Governo al fine di definire, con decreto
legislativo, ruolo delle associazioni e differenze (articolo
1); b) princìpi e criteri direttivi ispiratori della
disciplina delle associazioni (articolo 2, comma 1); c)
possibilità per il Governo di avvalersi della consulenza di
una commissione presieduta dal Ministro dell'interno o da un
suo delegato e composta da esperti del settore individuati
anche tra soggetti indicati dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale (articolo 2, comma 2).