XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3721
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, al fine di definire il ruolo delle
associazioni, distinguendo tra associazioni dichiarate e non
dichiarate, associazioni riconosciute di pubblica utilità e
associazioni straniere e internazionali, associazioni e altre
forme associative quali fondazioni e gruppi di interesse
economico. Resta estranea alla delega e di competenza del
Parlamento la disciplina delle associazioni in forma di
partito politico.
Art. 2.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) la libertà associativa deve essere garantita e
nessun controllo può essere esercitato sulla volontà
costitutiva negoziale e sull'attività associativa, salvo i
casi previsti dalla legge in relazione ai limiti contenuti
nelle norme costituzionali;
b) la normativa delegata deve essere conforme alle
convenzioni internazionali e, in particolare, agli articoli 20
e 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
fatta a New York il 10 dicembre 1948, agli articoli 19, 20 e
21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso
esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, agli articoli
9, 10 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.
848;
c) in relazione al dettato costituzionale e ai
trattati e alle convenzioni internazionali, l'esercizio della
libertà di associazione non può essere soggetto a restrizioni,
escluse quelle previste dalla legge;
d) nessuno può essere obbligato a fare parte di
una associazione e nessuno può essere costretto a motivare le
ragioni del ritiro della sua adesione ad un'associazione;
e) in conformità alla legislazione vigente in
materia, tutti i cittadini hanno diritto alla riservatezza
circa la loro appartenenza ad associazioni; resta ferma la
legge 25 gennaio 1982, n. 17, per ciò che attiene alle
associazioni segrete;
f) le associazioni non possono essere obbligate a
rendere pubblico l'elenco dei loro iscritti. Solo l'autorità
giudiziaria, con provvedimento motivato, può richiedere
l'elenco, fermo restando l'obbligo della tutela della
riservatezza per gli associati non soggetti ad indagine;
g) le associazioni devono garantire la trasparenza
dei loro atti a tutela degli associati e dei terzi;
h) la responsabilità patrimoniale va determinata e
resa trasparente nei confronti dei terzi e degli associati,
anche nel caso di forme consortili o associative tra
associazioni;
i) devono essere previste forme di tutela del nome
dell'associazione e, per le associazioni riconosciute, il
diritto di intestazione di beni immobili e mobili registrati,
con divieto di intestazioni fiduciarie o di comodo;
l) per le associazioni che ricevono risorse
economiche, anche parzialmente, dallo Stato o da enti
pubblici, devono essere previsti particolari controlli sui
bilanci e sulle loro modalità di redazione nonché precise
responsabilità degli organi amministrativi e di controllo
dell'associazione, con l'obbligo statutario della presenza di
un collegio di revisori dei conti;
m) devono essere tutelate, ai sensi delle norme
vigenti in materia, le elaborazioni dei dati personali dei
soci;
n) devono essere previste norme specifiche per le
associazioni internazionali;
o) devono essere previsti per legge registri delle
associazioni presso le cancellerie dei tribunali, distinguendo
le modalità dell'iscrizione delle associazioni a ciò obbligate
dalle associazioni che ne hanno solo facoltà;
p) non possono essere obbligate all'iscrizione di
cui alla lettera o) le associazioni che non ricevono
contributi pubblici o non usufruiscono di risorse economiche
dallo Stato o da enti pubblici.
2. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può avvalersi
della consulenza di una apposita commissione presieduta dal
Ministro dell'interno o da un suo delegato e composta da
esperti del settore individuati anche tra soggetti indicati
dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale.