XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3721




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di definire il ruolo delle associazioni, distinguendo tra associazioni dichiarate e non dichiarate, associazioni riconosciute di pubblica utilità e associazioni straniere e internazionali, associazioni e altre forme associative quali fondazioni e gruppi di interesse economico. Resta estranea alla delega e di competenza del Parlamento la disciplina delle associazioni in forma di partito politico.


Art. 2.

        1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) la libertà associativa deve essere garantita e nessun controllo può essere esercitato sulla volontà costitutiva negoziale e sull'attività associativa, salvo i casi previsti dalla legge in relazione ai limiti contenuti nelle norme costituzionali;

                b) la normativa delegata deve essere conforme alle convenzioni internazionali e, in particolare, agli articoli 20 e 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, fatta a New York il 10 dicembre 1948, agli articoli 19, 20 e 21 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, agli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

                c) in relazione al dettato costituzionale e ai trattati e alle convenzioni internazionali, l'esercizio della libertà di associazione non può essere soggetto a restrizioni, escluse quelle previste dalla legge;

                d) nessuno può essere obbligato a fare parte di una associazione e nessuno può essere costretto a motivare le ragioni del ritiro della sua adesione ad un'associazione;

                e) in conformità alla legislazione vigente in materia, tutti i cittadini hanno diritto alla riservatezza circa la loro appartenenza ad associazioni; resta ferma la legge 25 gennaio 1982, n. 17, per ciò che attiene alle associazioni segrete;

                f) le associazioni non possono essere obbligate a rendere pubblico l'elenco dei loro iscritti. Solo l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può richiedere l'elenco, fermo restando l'obbligo della tutela della riservatezza per gli associati non soggetti ad indagine;

                g) le associazioni devono garantire la trasparenza dei loro atti a tutela degli associati e dei terzi;

                h) la responsabilità patrimoniale va determinata e resa trasparente nei confronti dei terzi e degli associati, anche nel caso di forme consortili o associative tra associazioni;

                i) devono essere previste forme di tutela del nome dell'associazione e, per le associazioni riconosciute, il diritto di intestazione di beni immobili e mobili registrati, con divieto di intestazioni fiduciarie o di comodo;

                l) per le associazioni che ricevono risorse economiche, anche parzialmente, dallo Stato o da enti pubblici, devono essere previsti particolari controlli sui bilanci e sulle loro modalità di redazione nonché precise responsabilità degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione, con l'obbligo statutario della presenza di un collegio di revisori dei conti;
                m) devono essere tutelate, ai sensi delle norme vigenti in materia, le elaborazioni dei dati personali dei soci;

                n) devono essere previste norme specifiche per le associazioni internazionali;

                o) devono essere previsti per legge registri delle associazioni presso le cancellerie dei tribunali, distinguendo le modalità dell'iscrizione delle associazioni a ciò obbligate dalle associazioni che ne hanno solo facoltà;

                p) non possono essere obbligate all'iscrizione di cui alla lettera o) le associazioni che non ricevono contributi pubblici o non usufruiscono di risorse economiche dallo Stato o da enti pubblici.

        2. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può avvalersi della consulenza di una apposita commissione presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composta da esperti del settore individuati anche tra soggetti indicati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.



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