XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3720
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, costituisce un impianto normativo articolato con
cui si è inteso rivedere i complessi meccanismi del
reclutamento, dello stato e dell'avanzamento del personale non
direttivo appartenente alle Forze armate. Con tale
provvedimento sono stati altresì istituiti i nuovi ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio
permanente, nonché la categoria dei volontari in ferma breve.
Tuttavia, nonostante le sostanziali modifiche apportate alla
precedente disciplina e il sicuro diminuire delle differenze
con il corrispettivo personale delle altre amministrazioni del
"comparto sicurezza" il provvedimento non si è rivelato
pienamente rispondente alle aspettative del personale. Ciò, in
particolare, si è verificato per effetto del diverso regime
transitorio prefigurato. Infatti, all'epoca dell'emanazione
del decreto legislativo n. 196 del 1995 non fu possibile
tecnicamente adottare una fase transitoria simile a quella
delle altre amministrazioni del settore in quanto le Forze
armate si sono trovate a non disporre di personale in servizio
permanente nei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio
permanente poiché istituiti, come detto, dal provvedimento
stesso. Pertanto, mentre per le Forze di polizia è stata
possibile l'attribuzione di un doppio salto di grado nel ruolo
degli ispettori in quanto le presenze in organico garantivano
un adeguato bacino di personale, per le Forze armate si è
potuto invece attribuire un singolo salto di grado nel ruolo
dei marescialli in relazione all'insufficiente numero di
personale da transitare nei nuovi ruoli.
Con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82 (recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo n. 196 del 1995), è stato
possibile prevedere una serie di disposizioni a beneficio del
personale che hanno consentito di ristorare parzialmente, e
solo dal punto di vista economico, i disallineamenti
discendenti dalla diversità della disciplina transitoria
all'epoca adottata.
Il passaggio dai livelli retributivi ai parametri
stipendiali, stabilito dalla legge n. 86 del 2001, rispecchia
e cristallizza le posizioni di stato e di carriera attualmente
esistenti nell'ambito del comparto sicurezza, consolidando
quindi i disallineamenti tra le Forze armate e le Forze di
polizia e portando a regime una diversità di trattamento che
era prevista unicamente nella disciplina transitoria.
La presente proposta di legge, pertanto, mira a sanare le
sperequazioni che si sono venute a creare in virtù della
diversità della disciplina transitoria, mediante opportune
modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, al fine di dare compiuta attuazione a quanto
disposto dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che aveva tra i
suoi obiettivi il riordino delle carriere, delle attribuzioni
e dei trattamenti economici del personale non direttivo dei
dicasteri dell'interno, della difesa, delle finanze, della
giustizia e dell'agricoltura e delle foreste al fine di
realizzare una sostanziale omogeneità nel settore, nel
rispetto del principio di equiordinazione.
Il meccanismo correttivo previsto è quello della delega
legislativa al Governo, in quanto è indispensabile una
valutazione del Governo stesso e degli organi
tecnico-amministrativi del Ministero della difesa in merito
all'impatto finanziario e organizzativo derivante
dall'attuazione dei criteri di delega individuati dal presente
provvedimento.
Oggetto delle misure correttive è il riallineamento delle
carriere del personale iscritto nei ruoli dei marescialli
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio
alla data del 1^ settembre 1995, e inquadrato nel ruolo dei
marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196. Il riallineamento viene effettuato
individuando la figura paritetica nelle Forze di polizia, indi
si considerano grado e anzianità raggiunti da tale personale,
si valutano gli eventuali scavalcamenti intervenuti e, quindi,
si procede al riallineamento.
Prima dell'emanazione del decreto legislativo viene
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
Il limite temporale per l'esercizio della delega è di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge.