XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3720




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, costituisce un impianto normativo articolato con cui si è inteso rivedere i complessi meccanismi del reclutamento, dello stato e dell'avanzamento del personale non direttivo appartenente alle Forze armate. Con tale provvedimento sono stati altresì istituiti i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, nonché la categoria dei volontari in ferma breve. Tuttavia, nonostante le sostanziali modifiche apportate alla precedente disciplina e il sicuro diminuire delle differenze con il corrispettivo personale delle altre amministrazioni del "comparto sicurezza" il provvedimento non si è rivelato pienamente rispondente alle aspettative del personale. Ciò, in particolare, si è verificato per effetto del diverso regime transitorio prefigurato. Infatti, all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo n. 196 del 1995 non fu possibile tecnicamente adottare una fase transitoria simile a quella delle altre amministrazioni del settore in quanto le Forze armate si sono trovate a non disporre di personale in servizio permanente nei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente poiché istituiti, come detto, dal provvedimento stesso. Pertanto, mentre per le Forze di polizia è stata possibile l'attribuzione di un doppio salto di grado nel ruolo degli ispettori in quanto le presenze in organico garantivano un adeguato bacino di personale, per le Forze armate si è potuto invece attribuire un singolo salto di grado nel ruolo dei marescialli in relazione all'insufficiente numero di personale da transitare nei nuovi ruoli.
        Con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 196 del 1995), è stato possibile prevedere una serie di disposizioni a beneficio del personale che hanno consentito di ristorare parzialmente, e solo dal punto di vista economico, i disallineamenti discendenti dalla diversità della disciplina transitoria all'epoca adottata.
        Il passaggio dai livelli retributivi ai parametri stipendiali, stabilito dalla legge n. 86 del 2001, rispecchia e cristallizza le posizioni di stato e di carriera attualmente esistenti nell'ambito del comparto sicurezza, consolidando quindi i disallineamenti tra le Forze armate e le Forze di polizia e portando a regime una diversità di trattamento che era prevista unicamente nella disciplina transitoria.
        La presente proposta di legge, pertanto, mira a sanare le sperequazioni che si sono venute a creare in virtù della diversità della disciplina transitoria, mediante opportune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che aveva tra i suoi obiettivi il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo dei dicasteri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e dell'agricoltura e delle foreste al fine di realizzare una sostanziale omogeneità nel settore, nel rispetto del principio di equiordinazione.
        Il meccanismo correttivo previsto è quello della delega legislativa al Governo, in quanto è indispensabile una valutazione del Governo stesso e degli organi tecnico-amministrativi del Ministero della difesa in merito all'impatto finanziario e organizzativo derivante dall'attuazione dei criteri di delega individuati dal presente provvedimento.
        Oggetto delle misure correttive è il riallineamento delle carriere del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio alla data del 1^ settembre 1995, e inquadrato nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il riallineamento viene effettuato individuando la figura paritetica nelle Forze di polizia, indi si considerano grado e anzianità raggiunti da tale personale, si valutano gli eventuali scavalcamenti intervenuti e, quindi, si procede al riallineamento.
        Prima dell'emanazione del decreto legislativo viene acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
        Il limite temporale per l'esercizio della delega è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.




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