XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3720




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareti previsti dalla legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per disciplinare il riallineamento delle carriere del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, con le carriere del paritetico personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, inquadrato ai sensi della corrispondente disciplina transitoria vigente.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 č informato ai seguenti princėpi e criteri direttivi:

                a) impedire eventuali passaggi ai gradi superiori da parte del personale delle Forze armate non omogenei rispetto ai passaggi previsti per il personale delle Forze di polizia;

                b) preservare le valutazioni giā effettuate e i giudizi di idoneitā giā riportati dal personale delle Forze armate;

                c) impedire i passaggi ai gradi superiori da parte del personale beneficiario del riallineamento non omogenei rispetto ai passaggi previsti per il personale giā promosso ad un determinato grado;

                d) valutare adeguatamente la normativa previgente, con particolare riferimento alle norme relative al conferimento della qualifica di luogotenente;
                e) prevedere gli effetti economici del riallineamento a decorrere dal 1^ gennaio 2003.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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