XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3720
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo
schema, corredato dai pareti previsti dalla legge, un decreto
legislativo recante modifiche al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, per disciplinare il
riallineamento delle carriere del personale iscritto nei ruoli
dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n.
196 del 1995, con le carriere del paritetico personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, inquadrato ai sensi della corrispondente disciplina
transitoria vigente.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 č informato ai
seguenti princėpi e criteri direttivi:
a) impedire eventuali passaggi ai gradi superiori
da parte del personale delle Forze armate non omogenei
rispetto ai passaggi previsti per il personale delle Forze di
polizia;
b) preservare le valutazioni giā effettuate e i
giudizi di idoneitā giā riportati dal personale delle Forze
armate;
c) impedire i passaggi ai gradi superiori da parte
del personale beneficiario del riallineamento non omogenei
rispetto ai passaggi previsti per il personale giā promosso ad
un determinato grado;
d) valutare adeguatamente la normativa previgente,
con particolare riferimento alle norme relative al
conferimento della qualifica di luogotenente;
e) prevedere gli effetti economici del
riallineamento a decorrere dal 1^ gennaio 2003.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.