XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3718




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è diretta a trasferire dalla magistratura all'Avvocatura dello Stato le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero. Il principio costituzionale del contraddittorio, che rappresenta uno dei corollari del principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, impone al legislatore di riformare il codice di procedura penale abbandonando tutte quelle remore culturali che hanno di fatto ostacolato la riforma del 1988, la quale si sarebbe dovuta ispirare al modello accusatorio. A distanza di circa quindici anni non si può che constatare il fallimento di quella riforma, il cui risultato è un rito ibrido nel quale disordinatamente si intrecciano elementi inquisitori ed accusatori a discapito delle esigenze di garanzia delle parti e di celerità del processo.
        Considerato che la separazione netta tra la fase della accusa e quella del giudizio è fisiologica al modello accusatorio, il cui presupposto è la parità tra l'accusa della parte pubblica e la difesa della parte privata, la proposta in esame mira ad assicurare non solo la separazione, ma anche la più assoluta indipendenza di chi deve sostenere l'accusa rispetto a chi deve giudicare.
        Il trasferimento all'Avvocatura dello Stato delle funzioni di pubblico ministero garantisce infatti la massima autonomia al pubblico ministero, il quale viene collocato fuori da ogni contesto amministrativo e giudiziario, in condizione di assoluta autonomia nell'ordinamento, esaltando il ruolo della pubblica accusa. Naturalmente, l'Avvocatura dello Stato, considerata la sua natura di parte pubblica, eserciterebbe le funzioni di pubblico ministero tenendo conto anche delle esigenze della difesa, come d'altronde avviene nel modello americano dove gli uffici dell'Attorney general sono distinti in due branche: una per le attività di difesa e una per la pubblica accusa. Alla obiezione che questo tipo di riforma sottoporrebbe il pubblico ministero al potere esecutivo, si può obiettare che l'Avvocatura - che persegue per definizione l'interesse generale - nell'esercizio delle sue funzioni non ha alcun legame con l'esecutivo.
        Per quanto riguarda il contenuto della proposta, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della delega legislativa, in quanto la complessità propria di un intervento normativo volto a trasferire alla Avvocatura dello Stato le funzioni di pubblico ministero è tale da rendere opportuno che il Parlamento si limiti ad individuare i principi della riforma, demandando al Governo il compito di formulare la normativa di dettaglio. A tale proposito, è opportuno precisare che la Costituzione non impone assolutamente la giurisdizionalizzazione del pubblico ministero, per cui non è necessaria una norma costituzionale per modificare il modello vigente. Se si analizzano le disposizioni della Costituzione che riguardano il pubblico ministero si può agevolmente rilevare che nessuna di queste verrebbe violata nel caso di attribuzione delle funzioni di pubblico ministero all'Avvocatura o addirittura in caso di creazione di una Authority indipendente del pubblico ministero. Dall'articolo 107, ad esempio, si evince che la Costituzione non ha inteso parificare i pubblici ministeri ai giudici, in quanto altrimenti non vi sarebbe stato alcun motivo di richiamare per i primi le garanzie dell'ordinamento giudiziario. Pertanto, tali garanzie continuerebbero ad applicarsi anche se i magistrati del pubblico ministero dovessero confluire nell'Avvocatura dello Stato o in altra e distinta istituzione pubblica indipendente. Lo stesso può dirsi per l'articolo 112. E' chiaro, infatti, che l'obbligo di esercitare l'azione penale continuerebbe ad incombere al pubblico ministero anche se la sua collocazione nell'ordinamento della magistratura dovesse cambiare. Non rappresenta un problema l'articolo 104 che prevede che faccia parte del Consiglio superiore della magistratura anche il procuratore generale della Corte di cassazione, in quanto quest'ultimo, a seguito di una modifica della legge ordinaria, poterebbe svolgere anche funzioni diverse da quelle di pubblico ministero.
        A sostegno della possibilità di operare attraverso la modifica della legge ordinaria si può anche richiamare la giurisprudenza costituzionale in tema di separazione delle carriere giudiziarie. Il 7 febbraio del 2000, la Corte costituzionale con la sentenza n. 37, nel dichiarare ammissibile il referendum sulla separazione delle carriere scrisse che "La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (articolo 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni". Questo significa che non occorrono riforme costituzionali né per separare le carriere né per attribuire le funzioni di pubblico ministero ad un organo diverso da quello giudiziario.
        Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, come si è detto, questo ha per oggetto una delega diretta a trasferire le funzioni del pubblico ministero, che la legge assegna al procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello ed ai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, rispettivamente al procuratore generale presso l'Avvocatura generale dello Stato, ai procuratori generali presso le avvocature distrettuali dello Stato e ai procuratori della Stato presso le avvocature circondariali dello Stato. Pertanto, si prevede la costituzione dell'Ufficio del pubblico ministero oltre che presso l'Avvocatura generale dello Stato e l'avvocatura distrettuale dello Stato anche presso un nuovo organo da costituire, quale l'avvocatura circondariale dello Stato con sede in ogni capoluogo di circondario individuato ai sensi della tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
        Naturalmente l'accesso alla professione di pubblico ministero dovrà avvenire mediante concorso da riservare a laureati in giurisprudenza e da espletare in modo da garantire una selezione attitudinale e professionale in relazione alle specifiche esigenze delle funzioni da svolgere. Si prevede comunque che, per i primi due anni di applicazione del decreto legislativo di esercizio della presente delega, i posti di pubblico ministero istituiti presso l'Avvocatura generale dello Stato, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato e presso l'avvocatura circondariale dello Stato sono riservati ai giudici che ne facciano richiesta e che abbiano svolto le funzioni di pubblico ministero per almeno sei mesi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge. I posti non coperti sono coperti con i concorsi.




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