XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3718
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti
legislativi diretti a:
a) prevedere la costituzione dell'Ufficio del
pubblico ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato,
presso l'avvocatura distrettuale dello Stato e presso
l'avvocatura circondariale dello Stato;
b) prevedere l'istituzione della avvocatura
circondariale dello Stato con sede in ogni capoluogo di
circondario individuato ai sensi della tabella A annessa
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
c) prevedere che le funzioni del pubblico
ministero, che la legge attribuisce al procuratore generale
presso la Corte di cassazione, ai procuratori generali della
Repubblica presso le corti di appello e ai procuratori della
Repubblica presso i tribunali ordinari, siano trasferite
rispettivamente al procuratore generale presso l'Avvocatura
generale dello Stato, ai procuratori generali presso le
avvocature distrettuali dello Stato ed ai procuratori dello
Stato presso le avvocature circondariali dello Stato. Le
funzioni del pubblico ministero che la legge attribuisce ai
procuratori della Repubblica presso i tribunali per i
minorenni sono trasferite ai procuratori dello Stato presso le
avvocature circondariali dello Stato;
d) prevedere che alle avvocature circondariali
dello Stato possono essere addetti procuratori onorari in
qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni
indicate nell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e delle
altre ad essi specificamente attribuite dalla legge;
e) prevedere che:
1) negli uffici delle avvocature circondariali dello
Stato possano essere istituiti posti di procuratore aggiunto
in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione
di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti
all'ufficio. Negli uffici delle avvocature circondariali dello
Stato con sede ove si trova il tribunale del capoluogo del
distretto può essere comunque istituito un posto di
procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo
svolgimento dei compiti della direzione distrettuale
antimafia;
2) i titolari degli uffici del pubblico ministero
dirigano l'ufficio cui sono preposti, ne organizzino
l'attività ed esercitino personalmente le funzioni attribuite
al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle
altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti
all'ufficio;
f) prevedere i casi in cui le funzioni del
pubblico ministero possano essere delegate nominativamente dal
procuratore dello Stato presso le avvocature circondariali
dello Stato ai soggetti di cui all'articolo 72
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
g) prevedere che l'accesso alla professione di
pubblico ministero avvenga mediante concorso riservato a
laureati in giurisprudenza da espletare in modo da garantire
una selezione attitudinale e professionale in relazione alle
specifiche esigenze delle funzioni da svolgere;
h) prevedere, per i primi due anni di applicazione
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, che i
posti di pubblico ministero istituiti presso l'Avvocatura
generale dello Stato, presso l'avvocatura distrettuale dello
Stato e presso l'avvocatura circondariale dello Stato siano
riservati ai giudici che ne facciano richiesta e che abbiano
svolto le funzioni di pubblico ministero per almeno sei mesi
nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. I posti non coperti sono coperti con i
concorsi di cui alla lettera g).
Art. 2.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere. Qualora tale termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dall'articolo 1, comma 1, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il
Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge e con la procedura di cui al comma 1 del
presente articolo.