XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3718




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi diretti a:

                a) prevedere la costituzione dell'Ufficio del pubblico ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato e presso l'avvocatura circondariale dello Stato;

                b) prevedere l'istituzione della avvocatura circondariale dello Stato con sede in ogni capoluogo di circondario individuato ai sensi della tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

                c) prevedere che le funzioni del pubblico ministero, che la legge attribuisce al procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, siano trasferite rispettivamente al procuratore generale presso l'Avvocatura generale dello Stato, ai procuratori generali presso le avvocature distrettuali dello Stato ed ai procuratori dello Stato presso le avvocature circondariali dello Stato. Le funzioni del pubblico ministero che la legge attribuisce ai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni sono trasferite ai procuratori dello Stato presso le avvocature circondariali dello Stato;

                d) prevedere che alle avvocature circondariali dello Stato possono essere addetti procuratori onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge;

                e) prevedere che:

                1) negli uffici delle avvocature circondariali dello Stato possano essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle avvocature circondariali dello Stato con sede ove si trova il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia;

                2) i titolari degli uffici del pubblico ministero dirigano l'ufficio cui sono preposti, ne organizzino l'attività ed esercitino personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio;

                f) prevedere i casi in cui le funzioni del pubblico ministero possano essere delegate nominativamente dal procuratore dello Stato presso le avvocature circondariali dello Stato ai soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

                g) prevedere che l'accesso alla professione di pubblico ministero avvenga mediante concorso riservato a laureati in giurisprudenza da espletare in modo da garantire una selezione attitudinale e professionale in relazione alle specifiche esigenze delle funzioni da svolgere;

                h) prevedere, per i primi due anni di applicazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, che i posti di pubblico ministero istituiti presso l'Avvocatura generale dello Stato, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato e presso l'avvocatura circondariale dello Stato siano riservati ai giudici che ne facciano richiesta e che abbiano svolto le funzioni di pubblico ministero per almeno sei mesi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I posti non coperti sono coperti con i concorsi di cui alla lettera g).


Art. 2.

        1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.



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