XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3716
Onorevoli Colleghi! - Sempre più spesso accade che le
vittime dei reati di mafia non riescano a vedere risarciti i
danni subiti in quanto è frequente che il responsabile di quei
reati resti ignoto o che, comunque, nei suoi confronti non sia
pronunciata alcuna decisione, magari perché nelle more del
processo è stato ucciso.
Il legislatore, con l'istituzione del Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
(legge n. 512 del 1999), ha posto rimedio solamente alla
ipotesi in cui il responsabile di un reato di mafia sia
individuato e condannato, senza che tuttavia la vittima abbia
la possibilità di essere risarcita a causa della confisca del
patrimonio del soggetto condannato. In tale ipotesi, infatti,
lo Stato si sostituisce, attraverso il Fondo, al criminale e
paga il debito di quest'ultimo alla vittima. E', pertanto,
quanto mai urgente colmare una lacuna dell'ordinamento che
finisce per danneggiare sempre più le vittime della mafia. Lo
Stato ha il dovere di porre tutte le condizioni necessarie
affinché il principio della riparazione del danno subito dalle
vittime dei reati trovi una effettiva applicazione nella
realtà.
Secondo l'Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle
vittime dei reati, costituito presso il Ministero della
giustizia, per sanare tale grave situazione, che a ben vedere
riguarda anche vittime di reati diversi da quelli di mafia,
occorrerebbe istituire un nuovo fondo, con natura sussidiaria
rispetto a quelli già istituiti, che provveda a indennizzare
le vittime del reato nei casi in cui queste non abbiano potuto
conseguire il risarcimento del danno in quanto l'autore del
fatto criminoso è rimasto ignoto, è deceduto o è risultato
insolvente ovvero quando lo stato del procedimento dimostri
l'impossibilità del proscioglimento dell'imputato ai sensi
dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sia
intervenuta la prescrizione del reato. Si tratterebbe di un
fondo del quale beneficerebbero, ricorrendone i presupposti,
le vittime di qualsiasi reato. Nel caso di reati di mafia il
nuovo fondo servirebbe a colmare le lacune di tutela del Fondo
del 1999 e, in particolare, l'ipotesi in cui la vittima del
reato non possa fare riferimento a un soggetto condannato. Per
gli altri tipi di reato il fondo svolgerebbe le proprie
funzioni, oltre che nella ipotesi appena citata, anche nel
caso in cui l'autore del reato sia insolvente. Come si è
detto, il fondo dovrebbe avere natura sussidiaria, per cui,
qualora per lo stesso reato la vittima possa ottenere altro e
concorrente titolo di riparazione del danno, provvidenze o
elargizioni di qualsiasi tipo ovvero possa conseguire
ugualmente il risarcimento dall'autore del reato, anche in via
indiretta attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 512 del 1999, il fondo provvederebbe al recupero totale o
parziale di quanto già versato.
Per mezzo del fondo si potrebbe risolvere, almeno in
parte, il problema dell'eccessiva lunghezza dei tempi che
attualmente occorrono affinché la vittima del reato riesca a
vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie. Il fondo,
infatti, potrebbe anticipare la liquidazione del danno a
favore della parte civile. Il danno potrebbe essere
provvisoriamente determinato e anticipato dall'amministrazione
che si surrogherebbe nei confronti dei responsabili. Qualora
fossero riconosciuti con sentenza passata in giudicato la
qualità di parte offesa e il diritto al risarcimento, la
liquidazione diverrebbe definitiva.