XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3716




        Onorevoli Colleghi! - Sempre più spesso accade che le vittime dei reati di mafia non riescano a vedere risarciti i danni subiti in quanto è frequente che il responsabile di quei reati resti ignoto o che, comunque, nei suoi confronti non sia pronunciata alcuna decisione, magari perché nelle more del processo è stato ucciso.
        Il legislatore, con l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (legge n. 512 del 1999), ha posto rimedio solamente alla ipotesi in cui il responsabile di un reato di mafia sia individuato e condannato, senza che tuttavia la vittima abbia la possibilità di essere risarcita a causa della confisca del patrimonio del soggetto condannato. In tale ipotesi, infatti, lo Stato si sostituisce, attraverso il Fondo, al criminale e paga il debito di quest'ultimo alla vittima. E', pertanto, quanto mai urgente colmare una lacuna dell'ordinamento che finisce per danneggiare sempre più le vittime della mafia. Lo Stato ha il dovere di porre tutte le condizioni necessarie affinché il principio della riparazione del danno subito dalle vittime dei reati trovi una effettiva applicazione nella realtà.
        Secondo l'Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati, costituito presso il Ministero della giustizia, per sanare tale grave situazione, che a ben vedere riguarda anche vittime di reati diversi da quelli di mafia, occorrerebbe istituire un nuovo fondo, con natura sussidiaria rispetto a quelli già istituiti, che provveda a indennizzare le vittime del reato nei casi in cui queste non abbiano potuto conseguire il risarcimento del danno in quanto l'autore del fatto criminoso è rimasto ignoto, è deceduto o è risultato insolvente ovvero quando lo stato del procedimento dimostri l'impossibilità del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e sia intervenuta la prescrizione del reato. Si tratterebbe di un fondo del quale beneficerebbero, ricorrendone i presupposti, le vittime di qualsiasi reato. Nel caso di reati di mafia il nuovo fondo servirebbe a colmare le lacune di tutela del Fondo del 1999 e, in particolare, l'ipotesi in cui la vittima del reato non possa fare riferimento a un soggetto condannato. Per gli altri tipi di reato il fondo svolgerebbe le proprie funzioni, oltre che nella ipotesi appena citata, anche nel caso in cui l'autore del reato sia insolvente. Come si è detto, il fondo dovrebbe avere natura sussidiaria, per cui, qualora per lo stesso reato la vittima possa ottenere altro e concorrente titolo di riparazione del danno, provvidenze o elargizioni di qualsiasi tipo ovvero possa conseguire ugualmente il risarcimento dall'autore del reato, anche in via indiretta attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999, il fondo provvederebbe al recupero totale o parziale di quanto già versato.
        Per mezzo del fondo si potrebbe risolvere, almeno in parte, il problema dell'eccessiva lunghezza dei tempi che attualmente occorrono affinché la vittima del reato riesca a vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie. Il fondo, infatti, potrebbe anticipare la liquidazione del danno a favore della parte civile. Il danno potrebbe essere provvisoriamente determinato e anticipato dall'amministrazione che si surrogherebbe nei confronti dei responsabili. Qualora fossero riconosciuti con sentenza passata in giudicato la qualità di parte offesa e il diritto al risarcimento, la liquidazione diverrebbe definitiva.




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