XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3716
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Fondo nazionale di assistenza alle
vittime dei reati).
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il
Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati, di
seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo, con deliberazione del Comitato di cui
all'articolo 2, provvede a indennizzare le vittime dei reati
nei casi previsti dall'articolo 3.
Art. 2.
(Comitato di solidarietà alle vittime dei reati).
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il
Comitato di solidarietà alle vittime dei reati, di seguito
denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarietà alle vittime dei reati, nominato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia, anche al
di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra
persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà
alle vittime dei reati. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero della
giustizia;
b) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;
c) da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
2. Il Commissario e i rappresentanti dei Ministeri restano
in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per
più di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 5, la gestione del Fondo è attribuita
al Comitato di cui al presente articolo, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico del Fondo.
5. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2003.
Art. 3.
(Accesso al Fondo).
1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone
fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal
codice di procedura penale, che non hanno potuto conseguire il
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in
quanto l'autore del fatto criminoso è rimasto ignoto, è
deceduto o è risultato insolvente ovvero quando lo stato del
procedimento dimostri l'impossibilità del proscioglimento
dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 del citato codice di
procedura penale e sia intervenuta la prescrizione del
reato.
2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i
limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso,
le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle
forme previste dal codice di procedura civile, che non hanno
potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e
non patrimoniali, in quanto l'autore del fatto criminoso è
risultato insolvente.
3. In caso di motivato e urgente bisogno di accesso al
Fondo da parte della persona fisica costituita parte civile
nelle forme previste dal codice di procedura penale ovvero
costituita in un giudizio civile, il Fondo provvede in via
equitativa alla riparazione del danno subito.
4. Nei casi previsti dal presente articolo l'obbligazione
del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone
indicate ai commi 1 e 2 è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, o è applicata in via definitiva una misura di
prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
Art. 4.
(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).
1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi
dell'articolo 3 è disposta con deliberazione del Comitato nel
termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda,
previa verifica dei presupposti di cui al citato articolo
3.
2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti
posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato
invita l'interessato a fornire una documentazione integrativa
e assume copie di atti e di informazioni scritte dall'autorità
giudiziaria competente.
3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti
interessati all'accesso e alle relative procedure.
4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte
agli aventi titolo, nei diritti della persona indennizzata.
Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo
stesso nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo
diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento
del danno.
5. Nel caso in cui per lo stesso reato la vittima può
ottenere ad altro e concorrente titolo riparazione del danno,
provvidenze o elargizioni di qualsiasi tipo ovvero può
conseguire ugualmente il risarcimento dall'autore del reato,
anche in via indiretta attraverso il Fondo di rotazione di cui
alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive
modificazioni, il Fondo provvede al recupero totale o parziale
di quanto già versato.
Art. 5.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono adottate norme
per:
a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 4, le modalità di gestione del Fondo;
b) individuare procedure di cooperazione tra gli
uffici competenti in relazione all'applicazione della presente
legge;
c) prevedere forme di informazione, assistenza e
sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva
fruizione dei benefìci da parte delle vittime;
d) disciplinare l'erogazione delle somme dovute
agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità
finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a
soddisfare per intero le domande pervenute, sia possibile per
i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e
l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo stesso
negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri
oneri aggiuntivi;
e) disciplinare la procedura e la modalità di
surrogazione del Fondo nei diritti della persona indennizzata
prevista dall'articolo 4, comma 4.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso,
entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il
regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie).
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 5 della presente legge, alle modalità per la
gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 2001, n. 284.