XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3716




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Fondo nazionale di assistenza alle
vittime dei reati).

        1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato "Fondo".
        2. Il Fondo, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 2, provvede a indennizzare le vittime dei reati nei casi previsti dall'articolo 3.


Art. 2.

(Comitato di solidarietà alle vittime dei reati).

        1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Comitato di solidarietà alle vittime dei reati, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati. Il Comitato è composto:

                a) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

                b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

                c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

                d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
        2. Il Commissario e i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
        3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 5, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.
        4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo.
        5. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003.


Art. 3.

(Accesso al Fondo).

        1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore del fatto criminoso è rimasto ignoto, è deceduto o è risultato insolvente ovvero quando lo stato del procedimento dimostri l'impossibilità del proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 129 del citato codice di procedura penale e sia intervenuta la prescrizione del reato.
        2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto l'autore del fatto criminoso è risultato insolvente.
        3. In caso di motivato e urgente bisogno di accesso al Fondo da parte della persona fisica costituita parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale ovvero costituita in un giudizio civile, il Fondo provvede in via equitativa alla riparazione del danno subito.
        4. Nei casi previsti dal presente articolo l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate ai commi 1 e 2 è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).

        1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 3 è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui al citato articolo 3.
        2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire una documentazione integrativa e assume copie di atti e di informazioni scritte dall'autorità giudiziaria competente.
        3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
        4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della persona indennizzata. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo stesso nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.
        5. Nel caso in cui per lo stesso reato la vittima può ottenere ad altro e concorrente titolo riparazione del danno, provvidenze o elargizioni di qualsiasi tipo ovvero può conseguire ugualmente il risarcimento dall'autore del reato, anche in via indiretta attraverso il Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni, il Fondo provvede al recupero totale o parziale di quanto già versato.

Art. 5.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate norme per:

                a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, le modalità di gestione del Fondo;

                b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

                c) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefìci da parte delle vittime;

                d) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo stesso negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

                e) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della persona indennizzata prevista dall'articolo 4, comma 4.

        2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

(Disposizioni transitorie).

        1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2001, n. 284.



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