XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3713
Onorevoli Colleghi! - L'applicazione delle tecnologie
informatiche e telematiche alle procedure e ai servizi della
pubblica amministrazione è da tempo un obiettivo strategico
dell'Unione europea e di tutti i suoi Stati membri. Dal
Consiglio straordinario di Lisbona fu elaborato il Piano
e-Europe, che viene aggiornato costantemente, e che
indica a tutti i Paesi dell'Unione i traguardi da realizzare
per lo sviluppo della Società della conoscenza.
L'Italia, in particolare, dove l'apparato dello Stato
risente di forti "incrostazioni" burocratiche, può trovare
nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
non solo il necessario adeguamento strutturale per dare
impulso allo sviluppo competitivo del Paese, ma anche uno
straordinario veicolo di cambiamento sociale e di
democratizzazione.
Di pari passo con l'entrata in vigore delle leggi sulla
trasparenza e la semplificazione (Legge n. 241 del 1990,
decreto legislativo n. 29 del 1993, successivamente abrogato e
confluito nel decreto legislativo n. 265 del 2001, legge n. 57
del 1997 e legge n. 127 del 1997), negli ultimi anni molte
amministrazioni pubbliche, soprattutto a livello regionale e
locale, hanno investito nell'implementazione dei propri
sistemi di e-Governement per informatizzare procedure e
servizi, ottimizzare le risorse e avvicinare gli uffici ai
cittadini.
Importanti risultati sono verificabili grazie al costante
monitoraggio delle ricerche Censis-Assinform, secondo le quali
le esperienze di governo elettronico sono sempre associate al
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica
amministrazione, e al tempo stesso aprono inedite frontiere di
equità sociale consentendo una maggiore diversificazione e
personalizzazione dei servizi e dunque più alti livelli di
qualità.
L'accesso alle tecnologie info-telematiche si sta
configurando dunque come un nuovo diritto di cittadinanza che
non può rimanere precluso ad una parte dei cittadini disabili,
a cui più di altri le innovazioni devono guardare perché si
compia pienamente il processo di integrazione e di equità
sociale.
Le tecnologie della rete, infatti, consentono di coniugare
la trasparenza con il rispetto della privacy, che è
particolarmente importante nei confronti di tutte le diversità
sociali; inoltre, superando le barriere spazio-temporali, sono
in grado di eliminare ostacoli e distanze che risultano per i
cittadini diversamente abili ulteriori barriere oltre a quelle
architettoniche.
Dunque occorre guardare a queste nuove tecnologie come ad
"azioni positive" per i cittadini diversamente abili: da una
parte possono rendere pienamente esigibile il diritto di
accesso alla pubblica amministrazione, agli enti di pubblica
utilità, all'intero sistema dei servizi al cittadino e alla
persona; dall'altra possono facilitare e accelerare il
complessivo processo di integrazione sociale, culturale e
lavorativa.
La rete, infatti, è uno strumento di conoscenza, di
informazione, di dialogo e scambio interattivo, di lavoro e di
fruizione di servizi (prenotazioni, pagamenti on line,
e-learning, telelavoro); il rapido sviluppo delle
tecnologie consente di immaginare uno scenario in cui anche la
tutela della salute e la cura stessa si avvarranno sempre di
più del supporto elettronico (e-Health) e perfino la
partecipazione democratica e l'esercizio dei diritti politici
(e-Democracy).
L'Unione europea ha promosso il 2003 quale Anno europeo
delle persone con disabilità e tutti gli Stati membri hanno
previsto molteplici iniziative per evitare che sia
un'occasione meramente celebrativa, ma possa davvero
realizzare, con progetti e con proposte concreti, i princìpi
delle pari opportunità e della non disparità di
trattamento.
Le raccomandazioni del piano di azione "Europa 2002" sono
state raccolte dall'iniziativa del World Wide Web
Consortium, che ha elaborato le linee guida per
l'accessibilità dei contenuti Web (WAI - Web
Accessibility Initiative) a favore dei cittadini
disabili.
Con la presente proposta di legge le recepiamo interamente
e le armonizziamo con il nostro ordinamento, pur senza
addentrarci in una troppo minuziosa prescrizione tecnica dei
supporti hardware e software, che dipendono dalle
scelte pregresse di ogni amministrazione e dall'esclusiva
determinazione delle regioni, e sono soggetti ad una rapida
obsolescenza. Viene dedicata una particolare attenzione ai
fruitori dei servizi pubblici, ma anche ai lavoratori della
pubblica amministrazione, qualora diversamente abili. In
assenza di una Authority indipendente (l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione è stata
soppressa), si prevede la istituzione di un Osservatorio per
la verifica e il monitoraggio costante sullo stato di
attuazione della legge.
L'articolo 1 definisce i princìpi della legge; l'articolo
2 disciplina i soggetti erogatori; l'articolo 3 contiene i
princìpi per l'eliminazione delle barriere tecnologiche;
l'articolo 4 detta linee guida per l'accesso a portali e a
pagine web; l'articolo 5 definisce il rapporto fra la
rete e gli equivalenti testuali; l'articolo 6 prescrive i
supporti digitali multimediali; l'articolo 7 disciplina le
banche dati e le procedure di accesso; l'articolo 8 garantisce
il sostegno al lavoratore diversamente abile per l'utilizzo
delle tecnologie info-telematiche; l'articolo 9 descrive i
programmi di formazione e di qualificazione professionali;
l'articolo 10 stabilisce sanzioni in caso di mancata
osservanza delle disposizioni della legge; l'articolo 11
istituisce l'Osservatorio per l'accesso alle tecnologie
info-telematiche da parte dei cittadini diversamente abili;
l'articolo 12 provvede alla copertura finanziaria della
legge.