XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3713
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritto di accesso).
1. La Repubblica garantisce ai cittadini diversamente
abili, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, il diritto
di accesso alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica
utilità telematici e multimediali erogati direttamente o
indirettamente dalla pubblica amministrazione, attraverso la
rimozione delle barriere tecno-informatiche.
Art. 2.
(Soggetti erogatori).
1. Le pubbliche amministrazioni, definite ai sensi del
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici
economici, le aziende private concessionarie di servizi
pubblici, le aziende appaltatrici di servizi informatici, le
aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, le
banche di interesse nazionale, le casse di risparmio, le
aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza
pubblici, le aziende di telecomunicazione a partecipazione di
capitale pubblico e gli organismi che beneficiano di
finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea, sono
tenuti, nell'allestimento e nella gestione di siti, di banche
dati e di servizi telematici, ad assicurare il diritto di
accesso in conformità a quanto disposto dall'articolo l della
presente legge.
Art. 3.
(Eliminazione delle barriere
tecno-informatiche).
1. Qualsiasi attività di progettazione, di allestimento e
di gestione di siti, di banche dati e di servizi
info-telematici posta in essere dai soggetti di cui
all'articolo 2 deve essere uniformata ai seguenti princìpi
generali:
a) indipendenza dal dispositivo, intesa quale
insieme di procedure che consentano l'accesso ai sistemi
informatici, ai servizi telematici e ai supporti contenenti
informazioni digitalizzate di interesse sociale e culturale da
parte di tutti i cittadini, tenuto conto delle diverse
tipologie delle apparecchiature possedute dagli stessi, che
possono variare per dimensioni, capacità, velocità,
architettura, sistema operativo, interfaccia utente,
dispositivi di interazione con il sistema nonché con
l'informazione e la sua fruizione, prevedendo apposite vie di
accesso alternative;
b) presentazione equivalente, intesa come
organizzazione delle informazioni e delle procedure di accesso
ai sistemi, alle reti e ai prodotti di cui alla lettera a)
finalizzata a consentire la distribuzione e la separazione
fra il contenuto di informazione e la sua presentazione. Il
contenuto di informazione deve, altresì, essere sempre
disponibile secondo modalità alternative di presentazione;
permettendo l'accesso alle informazioni stesse sia con
interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia
attraverso interfacce testuali, con comandi a tastiera, con
terminali di diversa risoluzione, con terminali gsm e
computers palmari e da automobile, con lettori di
schermi collegati a dispositivi speciali con emulatori di
mouse e di tastiera, con cannucce a soffio, con
dispositivi di telecomando, e con ogni altra modalità di
presentazione fruibile dai diversi utenti. Tenuto conto che il
contenuto informativo deve essere veicolabile attraverso
differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti
ai fini dell'informazione e delle procedure di accesso devono,
inoltre, essere sempre associati a riferimenti testuali e
descrittivi, che ne chiariscono o sostituiscono la funzione.
Ove risulti indispensabile per rendere comprensibile e
fruibile l'informazione o il servizio, il contenuto testuale
può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e
con suoni, con animazioni, con filmati, e con quanto altro è
reso disponibile dalla tecnologia attuale;
c) flessibilità e semplicità d'uso, intese come
insieme di procedure di accesso ai sistemi informatici e alle
reti di elaboratori che devono tenere conto dei diversi tempi
di interazione con il sistema da parte degli utenti davanti
alle apparecchiature differenziate, di molteplici dispositivi
utilizzati per l'interazione, al traffico a carico delle
infrastrutture di telecomunicazione, nonché alle esigenze
particolari legate alle specifiche condizioni dei cittadini
diversamente abili. A tali fini i soggetti di cui all'articolo
2 devono prevedere procedure il più possibile indipendenti
dalla temporizzazione degli eventi e dotate di sistemi di
sincronizzazione delle modalità alternative di presentazione;
le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche alle procedure non standard.
Art. 4.
(Linee guida per l'accesso
a portali e pagine web accessibili).
1. Per l'accessibilità ai portali e alle pagine web,
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, i soggetti
erogatori di cui all'articolo 2 in conformità alle linee guida
sull'accessibilità dei contenuti, previste nella
raccomandazione del 5 maggio 1999 del World Web Consortium
(W3C) formulano apposite linee guida sulla base dei
seguenti criteri:
a) fornire alternative equivalenti al contenuto
acustico e visivo;
b) non fare affidamento unicamente sul colore
nella presentazione delle informazioni e nelle procedure di
accesso;
c) usare in maniera appropriata i marcatori di
formato dei dati e dei protocolli standard di trasporto
multimediale, tenendo conto che tali marcatori non sono
supportati da tutti i sistemi;
d) evitare l'uso di sigle e di acronimi ovvero,
qualora tale soluzione non sia possibile, mostrarli con
caratteri chiari;
e) fornire descrizioni atte a favorire
l'esplorazione non visiva di dati mostrati in maniera
tabellare, utilizzando meccanismi descrittivi e che consentano
anche una esplorazione seriale;
f) garantire che l'utente possa tenere sotto
controllo i cambiamenti di presentazione nel corso
dell'interazione con il sistema;
g) garantire l'indipendenza dai dispositivi;
h) prevedere soluzioni che garantiscono comunque
la compatibilità con interfacce e con dispositivi di programmi
per la navigazione in rete nelle versioni non aggiornate;
i) fornire informazione per la contestualizzazione
e l'orientamento;
l) fornire chiari meccanismi di navigazione;
m) garantire documenti chiari e semplici.
Art. 5.
(Equivalenti testuali).
1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a
garantire, nella erogazione di servizi per via telematica, e
su supporti digitali e multimediali, l'accesso ai contenuti
testuali, fornendo comunque una versione alternativa priva di
riferimenti a elementi di presentazione, tenendo conto
dell'ampia fruibilità e privilegiando l'uso di dispositivi di
accesso seriali quali, in particolare, i dispositivi vocali e
in braille utilizzati dai non vedenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in
particolare ai seguenti contenuti:
a) modulistica, istruzioni per il suo uso e
relativo materiale informativo;
b) documentazione e informazione sulle procedure
di accesso ai servizi informatici e alle banche dati di
pubblico interesse;
c) atti privati e contrattuali di pubblico
interesse;
d) dati statistici di monitoraggio dei servizi e
degli enti;
e) materiale didattico destinato ai docenti e agli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare
attenzione al materiale destinato alla scuola d'obbligo e ai
soggetti diversamente abili.
Art. 6
(Supporti digitali multimediali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, al materiale formativo e informativo, al materiale
didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado, ai
dati e alle pubblicazioni telematiche anche periodiche,
destinati al pubblico o di pubblica utilità, in formato
digitale, su supporti multimediali acquistati, distribuiti o
posti in vendita dai soggetti di cui all'articolo 2.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero della
istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni
di editori per la fornitura di libri alle biblioteche
scolastiche, devono prevedere, altresì, la fornitura di copie
su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali,
accessibili agli alunni diversamente abili e agli insegnanti
di sostegno.
Art. 7.
(Banche dati e procedure di accesso).
1. Le procedure e gli interfaccia con le banche dati di
pubblica utilità devono consentire un uso agevole, garantendo
l'indipendenza dai dispositivi e dalle apparecchiature degli
utenti, nonché accessi alternativi semplificati strutturati in
base alle esigenze specifiche dei cittadini diversamente
abili.
2. Nella erogazione dei servizi telematici si devono
altresì prevedere procedure alternative all'interazione
telematica privilegiando l'uso di procedure teleassistite
tramite operatore.
3. Le modalità di prelievo dalle banche dati pubbliche
devono garantire la possibilità di richiedere e di ricevere
dati attraverso media alternativi, favorendo l'utilizzo della
posta elettronica, anche in combinazione con la posta
cartacea.
Art. 8.
(Sostegno al lavoratore diversamente abile).
1. Il lavoratore diversamente abile deve poter accedere e
operare con tecnologie info-telematiche, attraverso l'ausilio
di tecnologie assistite, compatibili con il tipo di patologia
e con il grado di disabilità.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a
garantire ai propri dipendenti diversamente abili
l'integrazione nel processo di sviluppo dei servizi
info-telematici, in particolare nelle forme di telelavoro.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
anche alle reti INTRANET, realizzate dai soggetti di cui
all'articolo 2.
Art. 9.
(Formazione e
riqualificazione professionale).
1. I programmi di formazione professionale attuati dai
soggetti di cui all'articolo 2 indirizzati al personale
informatico o aventi per oggetto l'uso di tecnologie digitali
e di reti di elaboratori, devono essere redatti in conformità
ai princìpi stabiliti dalla presente legge, al fine di
garantire a tutti gli utenti l'accesso ai servizi
tecno-informatici, indipendentemente dalla presenza di
eventuali patologie costituenti ostacolo all'utilizzo dei
servizi stessi.
2. Le regioni, in accordo con i soggetti di cui
all'articolo 2 e in attuazione della potestà legislativa loro
attribuita ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
provvedono con appositi provvedimenti alla redazione di piani
per la riqualificazione dei lavoratori diversamente abili e
dei lavoratori appartenenti alle altre categorie protette ai
sensi della legislazione vigente, al fine di garantire loro
opportunità di carriera e di crescita professionale.
3. Le regioni, in accordo con le istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, provvedono a realizzare appositi corsi
di formazione e di aggiornamento all'uso delle nuove
tecnologie, nonché degli ausili informatici e dei servizi
telematici indirizzati agli operatori sociali e agli
insegnanti di sostegno.
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Ai provvedimenti amministrativi connessi alla tutela
degli interessi legittimi di cui alla presente legge, si
applicano i termini, le procedure e le sanzioni previsti dal
Capo I e dagli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
2. In caso di violazione alle disposizioni di cui alla
presente legge comportante un danno ingiusto ad altri, si
applica la disciplina prevista dall'articolo 2043 del codice
civile o, in presenza di illecito contrattuale, la disciplina
prevista dall'articolo 1218 del medesimo codice, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
e successive modificazioni.
3. La responsabilità penale per i pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio che si rendono colpevoli di
atti omissivi in relazione alle disposizioni di cui alla
presente legge è disciplinata ai sensi dell'articolo 323 del
codice penale.
4. Le gare di appalto per la progettazione, l'allestimento
e la manutenzione di siti informatici, per lo sviluppo di
applicazioni software nonché per la concessione di
servizi telematici, devono prevedere apposite modalità
attuative conformi alle disposizioni di cui alla presente
legge.
5. Ai progettisti di siti informatici e ai soggetti
responsabili del loro allestimento nonché dello sviluppo e del
collaudo di applicazioni software per le opere
realizzate non conformi alle disposizioni di cui alla presente
legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24,
comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendosi
comprese tra le barriere architettoniche le barriere
tecno-informatiche.
Art. 11.
(Osservatorio per l'accesso alle tecnologie
info-telematiche da parte dei cittadini diversamente
abili).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, emanato di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e delle
politiche sociali, è istituito l'Osservatorio per l'accesso
alle tecnologie info-telematiche da parte dei cittadini
diversamente abili, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto da tre membri designati da
ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1, da sette membri
designati dalla Consulta permanente delle associazioni dei
disabili e delle loro famiglie e da cinque membri designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'Osservatorio elabora linee guida per i soggetti di
cui all'articolo 2, finalizzate, in particolare,
all'adeguamento e all'informazione delle tecniche
info-telematiche, in conformità a quanto disposto dalla
presente legge. L'Osservatorio provvede, altresì, al periodico
aggiornamento delle linee guida sulla base degli sviluppi
tecnologici e delle evoluzioni dell'iniziativa web
accessibile.
4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro
e delle politiche sociali, e di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede al monitoraggio dell'attuazione
delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.